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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41295/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rifiutato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente contestava che il Tribunale non avesse valutato correttamente elementi che avrebbero attenuato il pericolo di reiterazione: 1) mancata sottrazione al confronto con gli inquirenti (sostenendo che l'interrogatorio non si era tenuto per rifiuto degli inquirenti dopo un impedimento del difensore), 2) transizione alla fase processuale e scelta del rito (ritenuta dal ricorrente idonea a ridimensionare il rischio di inquinamento delle prove), 3) sequestro delle società coinvolte e cessazione della relazione sentimentale con una persona collegata a coindagati come fatti idonei a ridurre il periculum libertatis, 4) richiami a pendenze penali pregresse che, secondo la difesa, non comportavano misure cautelari né sentenze definitive.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i fatti e le argomentazioni posti a base della richiesta non rappresentassero elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in sede di riesame e dunque non potevano giustificare la revoca o attenuazione della misura cautelare. Il collegio ha sottolineato l'intensita' dei rapporti dell'indagato con la criminalita' organizzata e ha ritenuto irrilevante il sequestro delle societa', essendo possibile l'uso di altri strumenti societari per commettere reati. Anche la fine della relazione sentimentale e la mancata effettuazione dell'interrogatorio sono state ritenute non idonee a modificare il quadro cautelare. Il ricorso e' stato quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; e sono state impartite le conseguenti disposizioni di notifica/trasmissione alla cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. a) e lett. c)

    La Corte ricorda che il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale e che la valutazione si fonda sia sulla personalita' dell'imputato sia sulle sue condizioni di vita. L'art. 274 lett. a) e c) e' stato richiamato per spiegare i profili relativi al rischio di inquinamento delle prove e alla prognosi di reiterazione; tali esigenze cautelari devono essere valutate in concreto dal giudice della cautela.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato come principio per cui, in sede di istanza di revoca o appello avverso diniego di revoca, possono essere valorizzati solo fatti nuovi che determinino un cambiamento in melius del quadro indiziario; non sono invece valutabili nuovamente gli stessi elementi gia' esaminati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito della dichiarazione di inammissibilita' del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per le formalita' conseguenti all'adozione del provvedimento che non ha disposto la rimessione in liberta' né la sostituzione della misura; norma applicata per gli adempimenti di cancelleria.

Massime di principio

  • Le richieste di revoca o attenuazione di misure cautelari devono basarsi su fatti nuovi rispetto a quelli gia' valutati: la mera reiterazione o diversa esposizione degli stessi elementi non e' sufficiente.
  • Il giudice della cautela valuta in concreto il pericolo di reiterazione considerando la personalita' dell'imputato e le sue condizioni di vita; non e' necessario individuare una specifica occasione futura di reato per ritenere sussistente il pericolo.
  • Provvedimenti favorevoli adottati nei confronti di coindagati non costituiscono di per se fatti nuovi idonei a modificare il quadro indiziario, salvo che emergano elementi inediti acquisiti in quel contesto.
  • Il sequestro di societa' utilizzate per reati non esclude automaticamente il rischio di reiterazione se l'indagato puo' comunque servirsi di altri strumenti o canali per commettere gli stessi reati.
  • Circostanze personali come la cessazione di una relazione affettiva o la mancata partecipazione a un interrogatorio non bastano a loro volta a dimostrare un mutamento del periculum libertatis, a meno che non venga provato un effettivo e nuovo venir meno dei legami o delle modalita' operative che avevano determinato il pericolo cautelare.
  • La scelta del rito (abbreviato o ordinario) non comporta automaticamente una diminuzione del rischio cautelare: l'effetto sul periculum dipende dalla concreta incidenza sulla prova e sulle modalita' di condotta del reo.

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