Cassazione Penale, Ordinanza n. 05767/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emerge il titolo di reato oggetto della decisione, ma solo che il giudizio attiene alla fase di impugnazione e al trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Cinque imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 15/12/2023. I ricorsi erano articolati in due motivi comuni: il primo riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; il secondo denunciava un vizio di motivazione della sentenza di merito. La Corte rileva che la censura sulle attenuanti generiche è generica perché, per uno degli imputati, non si confronta con il fatto che le attenuanti generiche erano già state riconosciute, previa esclusione della recidiva, con conseguente diminuzione della pena nel massimo; per gli altri ricorrenti, inoltre, era intervenuto un concordato sulla stessa pena. Anche il secondo motivo è ritenuto manifestamente generico. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Richiamato implicitamente dal tema delle attenuanti generiche: la censura è inammissibile se non si confronta con il concreto riconoscimento o diniego già operato dal giudice di merito.
art. 99 c.p.
La Corte menziona l'esclusione della recidiva per uno dei ricorrenti, con effetti sul trattamento sanzionatorio.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che censura il mancato riconoscimento o la mancata prevalenza delle attenuanti generiche senza confrontarsi con la reale motivazione della sentenza impugnata e con l'effettivo trattamento sanzionatorio già riconosciuto in concreto.
- La censura sul vizio di motivazione deve essere specifica e autosufficiente: la mera riproposizione di doglianze generiche o non confrontate con la motivazione della decisione di merito è manifestamente inammissibile.
- Quando le parti hanno concordato la pena e il giudice di merito ha già operato una valutazione favorevole sul trattamento sanzionatorio, non può dolosamente prospettarsi come omesso un esame che risulti invece già effettuato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo i casi esclusi dalla legge, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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