Direttiva 2012/24
Direttiva 2012/24/UE della Commissione, dell' 8 ottobre 2012 , che modifica, al fine di adeguarne le disposizioni tecniche, la direttiva 86/297/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori ed alla relativa protezione Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene in modo puntuale sulla direttiva 86/297/CEE per adeguarne le disposizioni tecniche relative alle prese di forza anteriori dei trattori. La Commissione elimina la tabella 2 dell’allegato I e sostituisce il punto 4.2, precisando che le specifiche della norma ISO 8759-1:1998 si applicano ai trattori delle categorie T e C dotati di presa di forza anteriore, salvo la clausola 4.2. È prevista la trasposizione nazionale entro il 31 ottobre 2013, con applicazione dal 1° novembre 2013.
Modifica tecnica della direttiva 86/297/CEE sulle prese di forza anteriori dei trattori, per adeguare le prescrizioni ISO e sopprimere la tabella superflua.
Ambito di applicazione
Si applica ai trattori delle categorie T e C dotati di presa di forza anteriore, nell’ambito dell’omologazione dei trattori agricoli o forestali disciplinata dalla direttiva 2003/37/CE. La modifica incide sulle specifiche tecniche relative alla presa di forza anteriore e, in particolare, esclude dall’applicazione della clausola 4.2 della norma ISO 8759-1:1998 i profili già indicati per determinate categorie, estendendo l’esenzione anche ai trattori T1 e T2; restano rilevanti le categorie T4.1 e T4.3 già esentate dalla tabella 2 soppressa.
Modifica tecnica delle prescrizioni sulle prese di forza anteriori dei trattori
La direttiva 2012/24/UE della Commissione interviene sulla direttiva 86/297/CEE per adeguarne le disposizioni tecniche in materia di prese di forza anteriori dei trattori. L’intervento nasce dall’esigenza di rendere compatibili le prescrizioni di sicurezza con le più recenti soluzioni di progettazione dei trattori agricoli e forestali, evitando che i requisiti sull’alloggiamento della presa di forza impediscano la conformità di numerose categorie di veicoli.
Finalità e contesto tecnico
Secondo i considerando, la direttiva 86/297/CEE disciplina solo aspetti di sicurezza relativi alla presa di forza anteriore, in particolare alloggiamento, protezioni e zona libera. La tabella 2 dell’allegato I richiamava l’applicazione della norma ISO 8759-1:1998, ma le prescrizioni sull’alloggiamento risultavano incompatibili con vari trattori oggi presenti sul mercato e con i relativi attrezzi montati. La Commissione rileva inoltre che alcuni trattori possono essere dotati di tipi speciali di presa di forza non coperti dalla norma e che difficoltà analoghe si presentano per le corrispondenti categorie C.
Modifiche normative introdotte
L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 86/297/CEE in due punti:
- il punto 4.2 è sostituito prevedendo che le specifiche della norma ISO 8759-1:1998, ad eccezione della clausola 4.2, si applichino ai trattori di tutte le categorie T e C dotati di presa di forza anteriore come specificato nella norma;
- la tabella 2 è soppressa.
In sostanza, viene mantenuto il riferimento alla norma tecnica per gli aspetti applicabili, ma viene eliminata la parte incompatibile con le attuali progettazioni dei mezzi.
Ambito soggettivo e categorie interessate
La nuova formulazione riguarda i trattori delle categorie T e C dotati di presa di forza anteriore. I considerando precisano che la clausola 4.2 della norma ISO 8759-1:1998 non è applicabile anche a categorie che prima non risultavano pienamente contemplate, tra cui T1 e T2, oltre a T4.1 e T4.3 già esentate in precedenza dalla disciplina dell’alloggiamento. Vengono richiamate anche le difficoltà per le corrispondenti categorie C.
Recepimento negli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di:
- adottare e pubblicare entro il 31 ottobre 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- applicare tali disposizioni dal 1° novembre 2013;
- inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità determinate dagli stessi Stati membri;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che restano tenuti a conseguire il risultato imposto dalla direttiva mediante le forme e i mezzi di recepimento ritenuti opportuni.
Disposizioni principali
Adeguamento tecnico dell’allegato I della direttiva 86/297/CEE
L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 86/297/CEE: il punto 4.2 è sostituito e stabilisce che le specifiche della norma ISO 8759-1:1998, ad eccezione della clausola 4.2, si applicano ai trattori di tutte le categorie T e C dotati di presa di forza anteriore come specificato nella norma. La tabella 2 dell’allegato I è soppressa.
Finalità della modifica tecnica
La direttiva è adottata per rendere compatibili le prescrizioni tecniche sulle prese di forza anteriori con le nuove soluzioni di progettazione dei trattori, evitando incompatibilità dell’alloggiamento della presa di forza con diverse categorie di veicoli e attrezzi montati. Si estende l’esenzione dalle prescrizioni della clausola 4.2 anche alle categorie T1 e T2 e si rilevano difficoltà analoghe per le corrispondenti categorie C.
Recepimento e applicazione nazionale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 ottobre 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e devono applicarle dal 1° novembre 2013. Le disposizioni di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
Obblighi di comunicazione alla Commissione
Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e trasmettere altresì il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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