Direttiva 2012/50
Direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012 , che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata 2012/50/UE modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per adattarlo al progresso tecnico. In particolare, introduce un’esenzione per l’uso del piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti, poiché la sostituzione è ancora tecnicamente impossibile. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 2 gennaio 2013.
Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE per estendere un’esenzione dall divieto di uso del piombo in specifiche applicazioni con materiali ceramici dielettrici PZT.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento della modifica della direttiva 2011/65/UE (RoHS) relativa alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sul piano materiale, incide sulle applicazioni contenenti piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti, per le quali viene riconosciuta un’esenzione temporanea dal divieto. È rilevante anche per gli operatori economici del settore EEE che immettono prodotti sul mercato, nella misura in cui l’uso del piombo rientri nell’esenzione inserita nell’allegato III.
Modifica dell’esenzione RoHS per il piombo in materiali PZT
La direttiva delegata 2012/50/UE della Commissione interviene sulla direttiva 2011/65/UE, che vieta l’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato. La modifica risponde all’esigenza di adeguare l’allegato III al progresso tecnico, riconoscendo che, per una specifica applicazione, la sostituzione del piombo non è ancora tecnicamente possibile.
Finalità e contesto normativo
Secondo i considerando, la direttiva 2011/65/UE vieta l’uso del piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tuttavia, il piombo impiegato in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti non è ancora sostituibile con alternative tecnicamente praticabili. Per questo motivo, la Commissione modifica l’elenco delle esenzioni dell’allegato III.
Modifica dell’allegato III e contenuto dell’esenzione
L’articolo 1 dispone che l’allegato III della direttiva 2011/65/UE sia modificato secondo quanto previsto nell’allegato della direttiva delegata.
L’allegato inserisce il nuovo punto 7 c)-IV, relativo a:
- piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti.
L’esenzione ha natura temporanea e la sua scadenza è fissata al 21 luglio 2016.
Recepimento da parte degli Stati membri
L’articolo 2 prevede l’obbligo per gli Stati membri di mettere in vigore, entro il 2 gennaio 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono essere comunicate immediatamente alla Commissione.
Gli Stati membri devono inoltre:
- inserire un riferimento alla presente direttiva nelle misure nazionali di recepimento, oppure corredarle di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per i produttori e gli altri operatori del settore EEE, la direttiva conferma la possibilità di utilizzare il piombo solo entro il perimetro della specifica esenzione introdotta nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. Trattandosi di esenzione temporanea, occorre monitorarne la durata e la successiva eventuale proroga o cessazione, con impatti diretti sulla conformità dei prodotti immessi sul mercato.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III della direttiva RoHS
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata 2012/50/UE, introducendo una nuova voce di esenzione.
Esenzione per il piombo in materiali ceramici PZT
L’allegato inserisce il punto 7 c)-IV: "Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti". L’esenzione è temporanea e scade il 21 luglio 2016.
Obblighi di recepimento degli Stati membri
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare entro il 2 gennaio 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Comunicazione delle disposizioni nazionali
L’articolo 2, paragrafo 2, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
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