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direttiva

Direttiva 2012/51

Direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione, del 10 ottobre 2012 , che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32012L0051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata 2012/51/UE modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per introdurre un’esenzione temporanea relativa all’uso del cadmio in specifiche applicazioni tecniche. La Commissione rileva che, per i fotoresistori destinati agli optoaccoppiatori analogici utilizzati in apparecchiature audio professionali, la sostituzione del cadmio è ancora tecnicamente impossibile, ma prevede che soluzioni alternative possano essere disponibili entro la fine del 2013. Gli Stati membri devono recepire le misure entro il 2 gennaio 2013.

Esenzione temporanea dal divieto di uso del cadmio per i fotoresistori destinati agli optoaccoppiatori analogici impiegati in apparecchiature audio professionali, mediante modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS).

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri quanto al recepimento, e in via sostanziale alle apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinate dalla direttiva 2011/65/UE, con specifico riferimento all’uso di cadmio in fotoresistori per optoaccoppiatori analogici utilizzati in apparecchiature audio professionali. L’esenzione introdotta è temporanea e riguarda esclusivamente la casistica indicata nell’allegato III, punto 40, con scadenza al 31 dicembre 2013. Non risultano ulteriori esclusioni o estensioni nel testo fornito.

Esenzione temporanea per il cadmio in specifiche applicazioni audio professionali

La direttiva delegata 2012/51/UE della Commissione interviene sulla disciplina RoHS di cui alla direttiva 2011/65/UE, che limita l’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il legislatore europeo prende atto che, per una specifica applicazione tecnica, la sostituzione del cadmio non è ancora possibile e introduce quindi una deroga limitata nel tempo.

Finalità e contesto normativo

La direttiva 2011/65/UE vieta l’uso di cadmio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato. Nei considerando, la Commissione evidenzia che la sostituzione del cadmio nei fotoresistori per optoaccoppiatori analogici impiegati in apparecchiature audio professionali è ancora tecnicamente impossibile. Per questo motivo l’uso di tale sostanza deve essere esentato dal divieto, ma solo in via temporanea, poiché sono in corso ricerche su alternative prive di cadmio e si prevede che soluzioni sostitutive possano essere disponibili entro la fine del 2013.

Ambito di applicazione materiale

L’intervento riguarda esclusivamente la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione è circoscritta al "cadmio in fotoresistori per optoaccoppiatori analogici utilizzati in apparecchiature audio professionali". Non emerge dal testo alcuna estensione ad altre sostanze, componenti, settori o categorie di apparecchiature.

Contenuto normativo principale

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE in conformità all’allegato della direttiva delegata. Nell’allegato viene inserito il nuovo punto 40, che formalizza l’esenzione per la casistica indicata. Si tratta quindi di un adeguamento tecnico della disciplina esistente, non di una riforma generale del regime RoHS.

Durata dell’esenzione e obblighi sostanziali

L’esenzione non è permanente: il punto 40 prevede espressamente che la deroga scada il 31 dicembre 2013. Il testo collega questa limitazione temporale all’evoluzione delle ricerche tecnologiche, lasciando intendere che la disciplina possa essere ulteriormente rivista se emergano soluzioni alternative. In termini di risultato, gli Stati membri devono assicurare che, fino alla scadenza, la deroga sia applicata nei limiti previsti dall’allegato modificato.

Recepimento, comunicazioni e tecnica normativa nazionale

L’articolo 2 stabilisce il termine di recepimento: gli Stati membri devono adottare entro il 2 gennaio 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; la forma del rinvio è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e di trasmettere il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 chiarisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Rilevanza pratica per gli operatori

Per gli operatori del settore elettrico ed elettronico, e in particolare per i produttori di apparecchiature audio professionali, la direttiva assume rilievo perché consente, entro il perimetro e il termine indicati, l’impiego di cadmio in una componente specifica altrimenti vietata dalla disciplina generale. Per avvocati e commercialisti, il dato essenziale è la natura di esenzione tecnica, temporanea e strettamente delimitata, da monitorare in rapporto agli obblighi di conformità RoHS e alle successive evoluzioni dell’allegato III.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE

L’articolo 1 dispone che l’allegato III della direttiva 2011/65/UE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva delegata, con inserimento del nuovo punto 40 relativo al cadmio in fotoresistori per optoaccoppiatori analogici utilizzati in apparecchiature audio professionali.

Esenzione specifica per il cadmio

L’allegato introduce il punto 40: "Cadmio in fotoresistori per optoaccoppiatori analogici utilizzati in apparecchiature audio professionali". L’esenzione è motivata dall’attuale impossibilità tecnica di sostituire il cadmio in tale applicazione.

Limite temporale dell’esenzione

L’esenzione è espressamente temporanea e scade il 31 dicembre 2013, in ragione delle ricerche in corso su tecnologie prive di cadmio e della possibile disponibilità di soluzioni sostitutive entro la fine del 2013.

Termine di recepimento

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 2 gennaio 2013 e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione.

Obbligo di riferimento nella normativa nazionale

Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

Comunicazione delle misure nazionali

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieambientesostanze pericoloseapparecchiature elettriche ed elettronicheindustria elettronicaconformità tecnica

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