Ordinanza n. 1510/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) n. 778/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. IV-ter, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione di settore)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva rigettato la domanda cautelare proposta contro atti o comportamenti riferibili al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il testo non specifica né l'atto amministrativo originariamente impugnato né i singoli motivi di ricorso. Il Consiglio di Stato ha rilevato che le censure dell'appellante meritano un esame approfondito nella sede di merito, senza anticipare una valutazione definitiva sulla fondatezza delle stesse.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini acceleratori, senza disporre la sospensione o l'annullamento dell'atto amministrativo contestato e senza formulare una decisione definitiva sui motivi di merito. Ai sensi degli artt. 55, comma 10, e 62 c.p.a., ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante l'anticipazione, da parte del TAR, dell'udienza di discussione del merito. La segreteria deve trasmettere l'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze cautelari dell’appellante possano essere soddisfatte attraverso l’anticipazione, da parte del giudice di primo grado, dell’udienza di discussione del merito della causa
Consente di soddisfare la tutela cautelare mediante la fissazione anticipata dell'udienza di merito, anziché mediante una misura cautelare sostanziale.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, quando i motivi dedotti richiedono un approfondito esame nella fase di merito, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante l’anticipazione dell’udienza di discussione davanti al giudice di primo grado.
- L’accoglimento della domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito non comporta una decisione sulla fondatezza definitiva del ricorso né determina, di per sé, la sospensione o l’annullamento dell’atto impugnato.
- La misura cautelare può consistere in una tutela acceleratoria quando la fissazione ravvicinata del merito è ritenuta sufficiente a proteggere la posizione dell’appellante.
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