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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20788/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il decreto di sequestro probatorio di quattro fucili cal. 12 rinvenuti nell'abitazione e nel frantoio intestati ad Antonio e Giuseppe Colicchia, disposti per accertamenti balistici in relazione al danneggiamento con colpi d'arma da fuoco dell'autovettura Fiat Panda Van di Francesco Siciliano. Il ricorso articolava più censure: (1) vizio di motivazione e mancata considerazione delle dichiarazioni di Siciliano e di altre linee investigative alternative; (2) ritardo nel deposito della motivazione oltre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 309 c.10 c.p.p.; (3) mancanza di indicazione sulla convalida del sequestro nei termini di legge; (4) violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza e mancata indicazione della durata della misura.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto non valutabili in sede di legittimità le critiche che impongono una diversa valutazione della plausibilità indiziaria, rilevando che il Tribunale aveva fornito motivazione logica circa l'indirizzamento delle indagini verso i Colicchia. Quanto al presunto ritardo nel deposito della motivazione, la Corte ha seguito la giurisprudenza secondo cui il termine perentorio introdotto dall'art. 309 c.10 non si applica al riesame del sequestro probatorio ex art. 324 c.7 c.p.p., e quindi il ritardo non rende nullo il provvedimento; eventuale questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata. I motivi relativi alla convalida e alla proporzionalità sono stati considerati generici o infondati: il sequestro era motivato dalla necessità di accertamenti balistici e quindi proporzionato rispetto alla finalità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 10, cod. proc. pen.

    Il termine perentorio per il deposito della motivazione (introdotto dalla legge 8/4/2015, n.47) non è idoneo a produrre l'inefficacia dell'ordinanza del riesame in tema di misure reali in virtù dell'interpretazione giurisprudenziale richiamata

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Rinvio alla disciplina del riesame che, secondo la giurisprudenza citata, deve intendersi riferito alla formulazione originaria di art. 309 c.10; cioè la disciplina del deposito della motivazione non produce automaticamente l'inefficacia del provvedimento reale se superato il termine

  • Artt. 24 e 111 Cost. (richiamati nella valutazione di costituzionalità)

    La questione di legittimità costituzionale del combinato disposto art. 324 c.7 e art. 309 c.10 è stata ritenuta manifestamente infondata: il diverso trattamento processuale tra misure reali e personali è stato considerato tollerabile

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U n.18954/2016; Sez. 3, n.52157/2018)

    Interpretazione consolidata secondo cui il termine per il deposito della motivazione non è automaticamente causa di inefficacia del provvedimento di riesame sulle misure reali; tale orientamento giurisprudenziale è stato applicato per respingere il motivo sul presunto ritardo

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti di sequestro probatorio non è consentita una rivalutazione libera della plausibilità delle risultanze investigative: la Corte di legittimità controlla profili di diritto e vizi di motivazione formale, non la valutazione degli indizi in quanto tale.
  • Il ritardo nel deposito della motivazione dell'ordinanza del riesame non è necessariamente causa di inefficacia quando si tratta di misure reali: la giurisprudenza interpreta che il termine perentorio introdotto per altri casi non si applica automaticamente al riesame dei sequestri probatori.
  • Le doglianze generiche o non specificamente argomentate sono inammissibili o inefficaci: occorre indicare con chiarezza e precisione i vizi procedurali, le norme violate e la loro concreta incidenza sui diritti dell'interessato.
  • Il sequestro di oggetti strumentali o da cui possono desumersi elementi probatori (es. armi per accertamenti balistici) è considerato proporzionato quando vi è un collegamento logico e motivato tra la finalità dell'accertamento e la misura di acquisizione, e quando la misura appare limitata alla specifica esigenza probatoria.
  • Per contestare efficacemente un sequestro probatorio è opportuno documentare alternative investigative non svolte, difetti formali nel decreto del PM o nell'atto di sequestro, o violazioni dei diritti fondamentali che possano concretamente incidere sulla validità della misura.

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