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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15331/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il ricorso tale da far emergere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per tentato furto pluriaggravato. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge per asserita mancanza della querela, sostenendo che il reato fosse procedibile a querela in forza del d.lgs. 150 del 2022 e che, in difetto, il procedimento dovesse essere arrestato per carenza della condizione di procedibilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la querela risultava effettivamente presentata dalla persona offesa alle ore 8.30 del 21 agosto 2017 presso il Commissariato di Monreale.

Norme richiamate

  • d.lgs. 150/2022

    È richiamato dalla difesa del ricorrente per sostenere la necessità della querela ai fini della procedibilità del reato; la Corte osserva però che, in concreto, la querela era già stata presentata e quindi la doglianza è infondata.

  • Corte cost. 13/6/2000 n. 186

    È richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende quando la causa di inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la procedibilità del reato è subordinata a querela, la doglianza difensiva è manifestamente infondata se dagli atti risulta l'effettiva presentazione della querela da parte della persona offesa prima dell'avvio o nel corso del procedimento.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'unico motivo dedotto non coglie la reale situazione processuale e si fonda su un presupposto di fatto smentito dagli atti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente, è legittima la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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