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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30301/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava la qualificazione del periodo di "reperibilità speciale" come lavoro effettivo: sosteneva che, essendo obbligatorio residere nella "casa di guardia" presso la diga e garantire vigilanza continuativa (ai sensi dell'art. 15 DPR 1363/1959), tali ore dovevano essere considerate "orario di lavoro" ai sensi della normativa nazionale e comunitaria (d.lgs. 66/2003 e direttive UE), con conseguente diritto a differenze retributive, contributive, riposi compensativi e risarcimento del danno biologico ed esistenziale per la mancata concessione dei riposi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul piano di fatto i giudici di merito avevano accertato che la "reperibilità speciale" consisteva nella permanenza del lavoratore nella casa di guardia nelle vicinanze della diga senza obblighi di vigilanza attiva o compiti continui: il lavoratore poteva comunque riposare e svolgere attività personali, e gli interventi straordinari, se richiesti, sarebbero stati retribuiti come lavoro straordinario. La contrattazione collettiva prevedeva un'indennità fissa e mezze giornate di permesso retribuito per le giornate di reperibilità. Applicando la giurisprudenza della Corte di Giustizia e la disciplina nazionale, la Corte ha ritenuto che tali periodi rientrino tra le occupazioni di "lavoro discontinuo o di semplice attesa" (art. 16 lett. d) d.lgs. 66/2003) e non costituiscano "orario di lavoro" pieno; quindi nessun diritto alle differenze retributive e nessun risarcimento per mancati riposi è stato riconosciuto.

Norme richiamate

  • D.P.R. 1 novembre 1959 n. 1363, art. 15

    "...lo sbarramento dovrà, essere continuamente vigilato con personale adatto che risiederà nelle immediate vicinanze in apposita casa di guardia collegata..."

    Norma che impone l'obbligo al concessionario di assicurare la vigilanza della diga; la Corte ha ritenuto che tale obbligo non determina di per sé la qualificazione delle concrete misure di vigilanza (es. telecontrollo o reperibilità) come "orario di lavoro" senza un accertamento fattuale delle modalità operative.

  • D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, art. 1

    Richiamato come quadro normativo nazionale in materia di orario di lavoro e riposi; la Corte ha interpretato la disciplina alla luce della giurisprudenza UE per stabilire i confini tra orario di lavoro e periodo di riposo.

  • D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, art. 16 lett. d)

    Prevede che le occupazioni che richiedono lavoro discontinuo o semplice attesa non possono essere comprese nell'orario di lavoro: la Corte ha ritenuto che la "reperibilità speciale", per come accertata in fatto, rientri in tale categoria.

  • C.C.N.L. Enel 5 marzo 2010, art. 10

    La contrattazione collettiva prevedeva per la reperibilità un'indennità fissa per ogni giornata di reperibilità e mezze giornate di permesso retribuito; la Corte ha dato rilievo al trattamento contrattuale pattuito come compensazione della limitazione del riposo.

  • C.C.N.L. Enel 21 febbraio 1989, art. 4 comma 20

    Richiamato nel ricorso ma non riprodotto né prodotto in grado di merito; la Corte ha richiamato i profili di inammissibilità per la mancata allegazione e dimostrazione del suo contenuto e della rilevanza.

  • Direttiva 2003/88/CE (art. 2) e giurisprudenza Corte di Giustizia (es. C-151/02 Jaeger, C-303/98 Simap, C-266/14)

    La Corte ha applicato l'interpretazione comunitaria: "orario di lavoro" è il periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore e nell'esercizio della sua attività; decisione funzionale richiede valutazione concreta della possibilità per il lavoratore di gestire liberamente il tempo. La giurisprudenza UE distingue tra presenza fisica obbligatoria (più facilmente qualificabile come orario di lavoro) e mera disponibilità/reperibilità senza limitazioni significative al riposo.

Massime di principio

  • La qualificazione della reperibilità/on‑call come "orario di lavoro" dipende dall'accertamento concreto delle modalità del servizio: presenza fisica e responsabilità illimitata di vigilanza tendono a qualificare il periodo come orario di lavoro; mera disponibilità con possibilità di gestire il tempo privatamente tende a non essere orario di lavoro.
  • La normativa comunitaria e la giurisprudenza della Corte di Giustizia prevalgono nell'interpretare i concetti di "orario di lavoro" e "periodo di riposo": il criterio decisivo è la reale impossibilità per il lavoratore di dedicarsi liberamente ai propri interessi durante il periodo in esame.
  • Gli accordi collettivi che prevedono indennità specifiche e riposi compensativi per la reperibilità possono caratterizzare il regime economico e compensativo della disponibilità; la loro esistenza e contenuto sono rilevanti e vanno prodotti e valutati in giudizio.
  • È onere del lavoratore dimostrare il pregiudizio concreto (es. danno alla salute o lesione della dignità) derivante dalla mancata fruizione del riposo: la mera affermazione della limitazione non è sufficiente per ottenere il risarcimento non patrimoniale.
  • In giudizio conta molto l'accertamento di fatto operato dai giudici di merito: la Cassazione sindaca la correttezza dell'interpretazione giuridica ma non sostituisce il proprio accertamento dei fatti stabiliti, salvo vizio di motivazione o omessa valutazione di prova.

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