Cassazione Civile, Sentenza n. 30326/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sanzione disciplinare (multa pari a tre ore di stipendio) inflitta per avere spedito 118 lettere, a spese dell'amministrazione, a colleghi partecipanti a una selezione interna, nelle quali si criticavano i criteri di graduatoria e si sollecitava un'azione giudiziaria comune. Il ricorrente ha dedotto plurime censure in cassazione: errata valutazione della contumacia dell'amministrazione; omissione di esame di fatti decisivi (agito in qualità di rappresentante sindacale); violazione di norme processuali (eccezioni inammissibili); efficacia preclusiva del decreto di archiviazione penale; violazione dei termini per la riattivazione del procedimento disciplinare (art.55-ter d.lgs.165/2001 e art.14 CCNL 12.6.2003); illegittimità della sanzione in relazione al diritto sindacale e al Codice di comportamento; vizi di procedura relativi all'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le sette censure: la contumacia del Ministero non comporta valore confessorio e il giudice d'appello ha correttamente valutato le prove acquisite; la qualità di rappresentante sindacale non rende automaticamente sindacale l'attività postale né legittima l'addebito delle spese al datore di lavoro; il decreto di archiviazione penale non equivale a una sentenza di assoluzione con efficacia impeditiva nel procedimento disciplinare; la disciplina dell'art.55-ter si applica solo ai fatti la cui notizia sia stata acquisita dopo il 16/11/2009, per i procedimenti avviati anteriormente si rimette la disciplina alla contrattazione collettiva; la presunta violazione del termine contrattuale era dedotta tardivamente e, in ogni caso, il termine non era perentorio e la contrattazione non prevedeva sanzione automatica; le censure relative a contratti integrativi sono inesatte o non adeguatamente documentate; infine le eccezioni processuali sollevate in appello non erano tali da rendere inammissibile l'appello. Conseguentemente la sanzione è stata considerata legittima e il ricorso cassato.
Norme richiamate
art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001 (introdotto dal d.lgs. n. 150/2009)
Si applica solo ai fatti disciplinarmente rilevanti la cui notizia sia stata acquisita dagli organi dopo il 16/11/2009; per procedimenti già avviati e sospesi la ripresa è regolata dalla contrattazione collettiva
art. 14 CCNL 12.6.2003 (personale comparto Ministeri)
Il termine previsto dalla contrattazione per la riattivazione non ha carattere perentorio e, in assenza di una sanzione prevista dalla contrattazione collettiva, la sua violazione non determina automaticamente l'annullamento del procedimento; inoltre la deduzione tardiva in sede di appello può essere inammissibile
art. 653 cod. proc. pen.
Il decreto di archiviazione penale non ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare e non è equiparabile a una sentenza definitiva di assoluzione; l'accertamento penale non impedisce una diversa valutazione disciplinare
art. 42 d.lgs. n. 165/2001
Pur garantendo il diritto sindacale sul luogo di lavoro, non fa derivare automaticamente che l'attività sindacale sia prestata per ragioni di servizio tali da giustificare l'addebito delle spese amministrative al datore di lavoro
art. 10 comma 3 Codice di comportamento del CCNL 12.6.2003
Imposta limiti all'uso di beni e servizi dell'amministrazione per fini personali; il ricorso alla franchigia postale per attività sindacale non è automaticamente ricondotto all'ambito d'ufficio
art. 437 e art. 416 cod. proc. civ.
Limiti alla proposizione di eccezioni in appello: non ostacolano tuttavia che il convenuto contumace svolga difese in appello purché basate sulle risultanze acquisite
art. 360 cod. proc. civ. (motivazioni di ricorso per cassazione)
Definisce i motivi di ricorso in cassazione e i relativi oneri di specificazione; molte censure del ricorrente sono state ritenute inammissibili per carenza di specificazione o fondate per le ragioni espresse
art. 3 CCNQ 7.8.1998
Individua discipline specifiche (es. diritto di affissione) che possono prevedere l'utilizzo di strumenti dell'amministrazione per attività sindacale, ma non estende automaticamente tale regime a spese postali
art. 47 comma 8 d.lgs. n. 165/2001
Regime di pubblicità per i contratti collettivi nazionali che consente la censura in sede di legittimità; i contratti integrativi decentrati non godono dello stesso regime e la loro interpretazione è rimessa al giudice di merito salvo violazioni di criteri legali
art. 13 DPR n. 115/2002 (comma 1 quater) e L. 24.12.12 n. 228
Rilevata la sussistenza delle condizioni per l'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente
Massime di principio
- La contumacia della pubblica amministrazione non equivale a confessione: il giudice deve valutare le prove acquisite e può decidere sulla fondatezza della domanda anche in assenza della costituzione dell'amministrazione
- Un decreto di archiviazione penale non impedisce automaticamente l'esercizio dell'azione disciplinare: la valutazione disciplinare è autonoma rispetto al processo penale e può ritenere rilevante una condotta anche se non penalmente sanzionata
- La disciplina introdotta dall'art. 55-ter d.lgs.165/2001 (d.lgs.150/2009) si applica solo ai fatti la cui notizia sia stata acquisita dopo la data di efficacia della norma; per procedimenti avviati prima, i termini e la ripresa sono regolati dalla contrattazione collettiva
- L'attività sindacale non è automaticamente equiparata a prestazione d'ufficio: per addebitare spese all'amministrazione occorre un chiaro fondamento normativo o contrattuale che lo autorizzi
- Le censure in cassazione devono rispettare i rigorosi oneri di specificazione (art. 360 e artt. 366/369 cod. proc. civ.); l'assenza di puntuale indicazione del fatto omesso o della norma violata comporta l'inammissibilità
- Le questioni relative a contratti integrativi e interpretazioni decentrate vanno dedotte e provate già in primo grado; in cassazione sono sindacabili solo i contratti collettivi nazionali salvo specifici vizi di motivazione
- La proporzionalità fra addebito e sanzione è rilevante in sede di bilanciamento, ma non esclude la legittimità della sanzione se la condotta integra violazioni contrattuali o del Codice di comportamento
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