Sentenza n. 2291/2026 - Catania, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della SCIA per l’avvio di un parcheggio a pagamento su area privata e ordinanza di chiusura immediata dell’attività di autorimessa all’aperto
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui il SUAP comunale aveva rigettato la SCIA presentata per l’avvio di un parcheggio a pagamento e la successiva ordinanza di chiusura dell’attività, oltre al verbale della Polizia Municipale. Ha dedotto, in particolare, l’incompetenza relativa dei sottoscrittori degli atti, poi rinunciata quanto al primo profilo; l’incompetenza assoluta del Comune, sostenendo che il potere di sospendere o vietare l’attività di rimessa per ragioni di pubblica sicurezza spettasse al Prefetto ai sensi del d.P.R. n. 480/2001; la violazione dell’art. 19 l. n. 241/1990 e della l.r. n. 7/2019, per avere il Comune trattato la SCIA come una domanda di autorizzazione e adottato un provvedimento di rigetto anziché esercitare i soli poteri inibitori previsti dalla disciplina; il difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l’amministrazione aveva affermato la propria piena disponibilità dell’area senza indicare il titolo giuridico e senza considerare la decisione della Corte d’Appello che aveva respinto la domanda di rivendica del Comune ed escluso l’usucapione dell’area. La società ha inoltre sostenuto l’illegittimità derivata dell’ordinanza di chiusura, il mancato consolidamento della SCIA per decorso del termine e lo sviamento dell’azione amministrativa, asseritamente diretta a impedire l’attività privata in un’area già utilizzata dal Comune per la gestione di un parcheggio. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse sostanzialmente la proprietà dell’area, il difetto di legittimazione attiva per mancata prova della proprietà, e ha difeso la legittimità degli atti sostenendo di avere il possesso e la disponibilità dell’area e di avere adottato il provvedimento inibitorio entro il termine previsto per il controllo della SCIA.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione, poiché l’oggetto principale della controversia era costituito dall’impugnazione di provvedimenti amministrativi adottati sulla SCIA e sull’esercizio dell’attività, mentre la questione proprietaria rilevava solo incidentalmente quale presupposto delle decisioni comunali. Nel merito, il Collegio ha ritenuto comprovata la titolarità privata dell’area, valorizzando il decreto di assegnazione delle particelle al dante causa della società e la sentenza della Corte d’Appello che aveva respinto la rivendicazione del Comune ed escluso l’acquisto per usucapione. Ha inoltre rilevato che lo stesso Comune aveva avviato un procedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, presupponendo la proprietà privata del bene. Il possesso o la detenzione protratti nel tempo dal Comune, anche con realizzazione e gestione di un’opera pubblica, non sono stati ritenuti equivalenti alla piena disponibilità proprietaria dell’area. Il ricorso è stato quindi accolto per l’illegittimo presupposto posto a fondamento del rigetto della SCIA e della chiusura. Il TAR ha invece respinto la censura di incompetenza assoluta: il potere prefettizio previsto dal d.P.R. n. 480/2001 riguarda sospensione o divieto dell’attività per specifiche e motivate esigenze di pubblica sicurezza, mentre il Comune conserva il potere di verificare, nell’ambito del controllo sulla SCIA, la sussistenza dei presupposti legali dell’attività, compresa la legittima disponibilità del bene sotto il profilo urbanistico-edilizio. È stata inoltre esclusa la consolidazione della SCIA, poiché il provvedimento inibitorio era stato adottato il 18 agosto 2025, a breve distanza dalla presentazione del 24 luglio 2025 e comunque entro il termine di legge. Nonostante ciò, per l’erroneità del presupposto relativo alla disponibilità dell’area, gli atti impugnati sono stati annullati. Le spese sono state compensate per la particolare complessità dell’accertamento fattuale.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
La SCIA non costituisce una domanda di autorizzazione; l’amministrazione esercita i poteri di controllo e, ricorrendone i presupposti, i poteri inibitori entro il termine previsto.
d.P.R. 480/2001
Il potere prefettizio di sospendere o vietare l’attività di rimessa è collegato a specifiche e motivate esigenze di pubblica sicurezza e non esclude il potere comunale di verificare gli altri presupposti legali dell’attività segnalata.
art. 11, comma 2, r.d. 773/1931
La disposizione opera quale riferimento per il potere prefettizio di sospensione o divieto dell’attività per ragioni di pubblica sicurezza.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
L’avvio da parte dell’amministrazione del procedimento di acquisizione sanante costituisce elemento dal quale il giudice desume il riconoscimento della natura privata dell’area.
l.r. 7/2019
La disciplina regionale è richiamata in relazione ai dedotti obblighi di istruttoria, motivazione e corretto esercizio del potere amministrativo.
Massime di principio
- La controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa quando ha come oggetto immediato l’impugnazione di provvedimenti amministrativi adottati sulla SCIA; la questione relativa alla proprietà del bene utilizzato per l’attività può essere esaminata incidentalmente quale presupposto di fatto dell’esercizio del potere, senza trasformare il giudizio in una causa di rivendica.
- La detenzione o il possesso di fatto protratti dall’amministrazione su un’area privata, anche mediante la realizzazione e gestione di un’opera pubblica, non equivalgono di per sé alla piena disponibilità proprietaria del bene e non consentono di fondare un provvedimento inibitorio dell’attività privata in assenza di un valido titolo.
- Nel controllo della SCIA, il Comune può verificare la sussistenza dei presupposti legali dell’attività sotto il profilo urbanistico-edilizio e della legittima disponibilità del bene; tale potere è distinto dal potere prefettizio di sospendere o vietare l’attività per specifiche esigenze di pubblica sicurezza previsto dal d.P.R. n. 480/2001.
- La presentazione della SCIA non impedisce l’adozione del provvedimento inibitorio quando questo intervenga entro il termine legale previsto per l’esercizio dei poteri di controllo; il consolidamento della segnalazione presuppone quindi il decorso del termine senza l’adozione tempestiva di un atto inibitorio legittimamente esercitato.
- L’avvio da parte dell’amministrazione di un procedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 costituisce un elemento incompatibile con l’affermazione, contenuta in un precedente provvedimento, della piena disponibilità proprietaria dell’area da parte dell’ente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 1672/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 1674/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 1675/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 131/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 132/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 133/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →