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Sentenza

Sentenza del 18/12/2015 n. 25489 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava la revoca delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000, applicate al trasferimento di immobili situati nel Comune di (OMISSIS). Sosteneva che gli immobili ricadessero in un'area disciplinata da una variante organica al piano regolatore generale, approvata ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 59 del 1980, avente contenuto sufficientemente dettagliato e quindi equiparabile a un piano urbanistico particolareggiato o attuativo. La CTR aveva invece ritenuto che la variante conservasse natura di strumento generale e previsionale e che la contribuente non avesse provato l'esistenza di uno strumento attuativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi della società. Ha chiarito che, ai fini dell'agevolazione, non è decisivo il nome formale dello strumento urbanistico, ma il suo contenuto concreto e la possibilità effettiva di edificare, anche senza un autonomo piano particolareggiato. Il piano regolatore o una sua variante possono quindi svolgere anche funzione attuativa quando contengano prescrizioni sufficientemente dettagliate da consentire l'edificazione. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Firenze, che dovrà verificare in concreto il contenuto della variante e decidere nuovamente anche sulle spese. Il dispositivo contiene un riferimento testuale all'accoglimento del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ma la motivazione e l'accoglimento dei motivi riguardano il ricorso della società contribuente.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3

    Sono soggetti a imposta di registro nella misura dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa i trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento.

    L'agevolazione non richiede necessariamente la presenza formale di un piano particolareggiato denominato in modo specifico. È sufficiente che l'immobile ricada in un'area disciplinata da uno strumento urbanistico che consenta concretamente un'edificazione equivalente a quella resa possibile da un piano particolareggiato e che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni.

  • Legge regionale n. 59 del 1980, art. 5

    La disposizione è richiamata quale base normativa della variante organica al piano regolatore. La sua qualificazione come strumento generale o attuativo deve essere determinata esaminandone il contenuto concreto, non la sola denominazione.

  • Legge n. 487 del 1978

    È richiamata dalla contribuente per sostenere che la variante rientrasse nella disciplina dei piani di recupero e avesse natura di strumento urbanistico di dettaglio.

  • Cassazione n. 26046 del 5 dicembre 2011

    È richiamata come precedente secondo cui l'agevolazione può applicarsi quando lo strumento urbanistico consenta concretamente l'edificazione, anche se non formalmente qualificato come piano particolareggiato.

  • Cassazione n. 16835 del 20 giugno 2008

    Conferma che il piano regolatore generale può assolvere anche alla funzione di piano particolareggiato quando esaurisca tutte le prescrizioni necessarie per rendere possibile l'edificazione senza ulteriori strumenti attuativi.

Massime di principio

  • Per verificare il diritto all'agevolazione non conta soltanto la denominazione formale dello strumento urbanistico, ma soprattutto il suo contenuto effettivo.
  • Una variante al piano regolatore o lo stesso piano regolatore generale possono essere equiparati a un piano particolareggiato se contengono prescrizioni sufficientemente dettagliate da consentire l'edificazione senza ulteriori atti attuativi.
  • Il contribuente deve documentare concretamente che lo strumento urbanistico disciplina l'area in modo operativo e consente l'utilizzazione edificatoria richiesta dalla norma.
  • L'effettiva edificazione deve avvenire entro il termine previsto dalla legge, nella sentenza individuato in cinque anni dal trasferimento.
  • Un giudice non può escludere l'agevolazione basandosi esclusivamente sulla qualificazione formale dello strumento; deve analizzarne il contenuto e motivare specificamente perché esso non consenta l'edificazione.
  • La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente in via definitiva l'agevolazione: impone al giudice di merito una nuova valutazione concreta dello strumento urbanistico e degli altri requisiti.

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