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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29507/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva riportato in primo grado una condanna a nove mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per genericità dei motivi. Nel ricorso per cassazione il difensore ha dedotto: 1) violazione di legge per erronea declaratoria di difetto di specificità dell'appello, sostenendo che i motivi di gravame erano riferibili ai punti decisivi della sentenza di primo grado, ossia ricostruzione dei fatti, qualificazione giuridica della condotta come concorso formale e trattamento sanzionatorio; 2) vizio di motivazione della sentenza d'appello, ritenuta apparente perché priva dell'indicazione dei passaggi realmente generici dell'atto di appello; 3) violazione dell'art. 597, comma 4, c.p.p. e dell'art. 81 c.p., per omessa valutazione nel merito delle censure sull'asserito frazionamento dell'unica condotta, sulla disciplina del concorso formale, sulla pena minima edittale e sulla sospensione condizionale. Con memoria successiva sono stati riproposti gli stessi rilievi, allegando l'atto di appello e insistendo sulla specificità delle doglianze.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello, che aveva ravvisato la genericità dei motivi di appello: le doglianze non si confrontavano in modo effettivo con la ricostruzione dei fatti e con le ragioni della sentenza di primo grado, ma si risolvevano in affermazioni apodittiche, in un richiamo meramente compilativo alle pagine della decisione e in censure prive di reale critica argomentata. In particolare, la tesi secondo cui l'imputato sarebbe stato una vittima e l'ammanettamento sarebbe stato arbitrario non era supportata da specifici elementi fattuali; analogamente, la censura sul concorso formale non si misurava con il dato della condotta violenta posta in essere verso due pubblici ufficiali; la doglianza sulla sospensione condizionale risultava assertiva e non investiva realmente la pena. La memoria con motivi nuovi è stata considerata meramente reiterativa. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    norma incriminatrice del reato di resistenza a pubblico ufficiale, oggetto della condanna di merito

  • art. 581 c.p.p.

    richiamato per sostenere l'erroneità della declaratoria di difetto di specificità dei motivi di appello

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato come parametro della dedotta violazione sulla specificità/inammissibilità dell'appello

  • art. 546 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza impugnata

  • art. 598 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla decisione sull'appello e alla motivazione

  • art. 393-bis c.p.

    invocato dal ricorrente quale esimente per il comportamento tenuto nei confronti dei pubblici ufficiali

  • art. 597, comma 4, c.p.p.

    richiamato per sostenere che la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare nel merito le censure sulla pena e sul concorso formale

  • art. 81 c.p.

    invocato per contestare l'asserito frazionamento dell'unica condotta e l'omesso riconoscimento del concorso formale

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In tema di appello penale, il requisito di specificità dei motivi impone che l'impugnante indichi in modo puntuale le ragioni di fatto o di diritto per cui non condivide le valutazioni del primo giudice; non è sufficiente un generico dissenso o un richiamo compilativo alla sentenza impugnata.
  • L'onere di specificità dell'appello è proporzionato alla specificità della motivazione di primo grado: quanto più il giudice ha argomentato in modo articolato, tanto più puntuale deve essere la critica difensiva.
  • È inammissibile il motivo di appello che si limiti ad affermazioni apodittiche, prive di supporto fattuale e non confrontate con la ricostruzione dei fatti operata in sentenza.
  • La censura relativa al trattamento sanzionatorio deve misurarsi con i concreti passaggi motivazionali sulla pena; una doglianza che non investa realmente la determinazione della pena o si limiti a riproporre una diversa lettura del fatto resta assertiva e non specifica.
  • In sede di legittimità, la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è legittima quando la motivazione della Corte territoriale evidenzi l'assenza di una reale critica alle rationes decidendi della sentenza di primo grado.
  • La contestazione del concorso formale richiede di confrontarsi con il dato fattuale della pluralità di offese o di soggetti passivi, non potendo essere risolta in una mera affermazione dell'unitarietà della condotta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA

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