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Sentenza

Sentenza n. 2687/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202506675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria che aveva respinto la domanda di accertamento del diritto ai benefici economici e normativi previsti per il servizio prestato presso sedi giudiziarie disagiate

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, assegnata al termine del tirocinio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari nel gennaio 2015, aveva continuato a prestarvi servizio anche dopo che l’ufficio era stato inserito, con delibera del CSM del 12 ottobre 2016, nell’elenco delle sedi disagiate. Dopo aver maturato il triennio utile al tramutamento su domanda il 12 gennaio 2018, aveva chiesto il riconoscimento dei benefici previsti dagli artt. 2 e 5 della legge n. 133/1998, sostenendo che tali benefici dovessero spettare anche al magistrato già in servizio presso una sede divenuta disagiata successivamente all’assegnazione, in ragione della permanenza volontaria nella sede e della funzione incentivante della disciplina. La ricorrente deduceva inoltre che i benefici dovessero essere riconosciuti almeno fino al 21 novembre 2019, data di esclusione dell’ufficio dall’elenco delle sedi disagiate, e comunque fino al 12 ottobre 2020, entro il limite massimo di quattro anni. Contestava la lettura restrittiva accolta dal TAR, secondo cui, a seguito della riforma del 2008, gli incentivi spettano soltanto ai magistrati trasferiti d’ufficio in una sede già qualificata come disagiata e non a quelli assegnati anteriormente o in prima destinazione al termine del tirocinio.

La decisione

L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ricostruito la disciplina vigente della legge n. 133/1998, come modificata nel 2008, rilevando che gli artt. 2 e 5 riconoscono rispettivamente l’indennità mensile e il beneficio giuridico al “magistrato trasferito d’ufficio ai sensi dell’articolo 1”. L’art. 1 definisce il trasferimento d’ufficio come il tramutamento dalla sede di servizio, non richiesto dal magistrato, che comporti lo spostamento in una sede già qualificata come disagiata e precisa espressamente che la legge non si applica alle assegnazioni di sede al termine del tirocinio. L’abrogazione, nel 2008, della disposizione che riconosceva il beneficio agli uditori con funzioni dopo il primo biennio di permanenza ha imposto il superamento dell’orientamento giurisprudenziale precedente, che estendeva gli incentivi anche ai magistrati già assegnati a una sede successivamente dichiarata disagiata. Secondo il giudice, la disciplina vigente mira a incentivare e indennizzare il trasferimento d’ufficio verso una sede già individuata come disagiata, non la mera permanenza in una sede che acquisisca successivamente tale qualificazione. Poiché la magistrata era stata assegnata a Castrovillari al termine del tirocinio, prima dell’inserimento dell’ufficio nell’elenco delle sedi disagiate, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dei benefici, neppure per il periodo successivo all’inserimento nell’elenco o alla maturazione della legittimazione al trasferimento su domanda. È stata ritenuta non irragionevole la scelta legislativa di limitare gli incentivi ai magistrati destinati a colmare le scoperture di organico mediante trasferimento in una sede già qualificata come disagiata. Le spese dell’appello sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia e del mutamento dell’orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 4 maggio 1998, n. 133

    “ai fini della presente legge, per trasferimento d’ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio”; “La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio”

    Il trasferimento rilevante deve comportare lo spostamento del magistrato in una sede già qualificata come disagiata; sono escluse le assegnazioni al termine del tirocinio.

  • art. 2 l. 4 maggio 1998, n. 133

    “La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio”

    L’indennità mensile è riconoscibile al magistrato trasferito d’ufficio ai sensi dell’art. 1, non al magistrato assegnato in prima destinazione o già in servizio presso una sede divenuta successivamente disagiata; il beneficio è inoltre temporalmente limitato.

  • art. 5 l. 4 maggio 1998, n. 133

    Il beneficio di natura giuridica relativo al computo dell’anzianità di servizio è riconosciuto, come l’indennità, soltanto al magistrato trasferito d’ufficio ai sensi dell’art. 1.

  • art. 1, comma 1, d.l. 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla l. 13 novembre 2008, n. 181

    Ha abrogato il comma 4 dell’art. 2 della legge n. 133/1998 e ha introdotto l’espressa esclusione delle assegnazioni di sede al termine del tirocinio, determinando il superamento dell’interpretazione estensiva precedente.

  • art. 2, comma 1, d.l. 25 settembre 2009, n. 193

    Il limite massimo di quattro anni per la fruizione dell’indennità conferma la funzione incentivante collegata al trasferimento presso una sede disagiata, non alla permanenza in una sede successivamente qualificata come tale.

  • art. 194 ordinamento giudiziario

    La maturazione della legittimazione al tramutamento su domanda non costituisce, secondo la sentenza, presupposto per l’insorgenza dei benefici previsti dalla legge n. 133/1998.

Massime di principio

  • Gli incentivi economici e giuridici previsti dagli artt. 2 e 5 della legge n. 133/1998 spettano soltanto al magistrato trasferito d’ufficio, ai sensi dell’art. 1 della medesima legge, in una sede già qualificata come disagiata al momento dello spostamento.
  • A seguito delle modifiche introdotte nel 2008, i benefici della legge n. 133/1998 non spettano al magistrato assegnato in prima destinazione al termine del tirocinio, anche se l’ufficio di assegnazione viene successivamente inserito nell’elenco delle sedi disagiate.
  • La successiva qualificazione di un ufficio come sede disagiata non fa sorgere il diritto agli incentivi in favore del magistrato che vi prestava già servizio, poiché la disciplina vigente incentiva il trasferimento verso una sede già qualificata come disagiata e non la mera permanenza nella sede.
  • La maturazione del periodo necessario per chiedere il tramutamento su domanda non trasforma la permanenza presso una sede divenuta successivamente disagiata in un trasferimento d’ufficio e non determina, quindi, l’insorgenza dei benefici previsti dalla legge n. 133/1998.
  • L’abrogazione della disposizione che riconosceva l’indennità agli uditori con funzioni dopo il primo biennio di permanenza impedisce di utilizzare il precedente riferimento normativo alla permanenza come base per un’estensione generalizzata degli incentivi ai magistrati già assegnati alla sede.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzato
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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