Sentenza del 27/02/2020 n. 1892 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 177/2020 IRES - ENTI NON COMMERCIALI - Consorzi per lo sviluppo delle Aree industriali - soggetti passivi IRES - onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disciplina IRES: verifica se l'ente consortile, pur istituzionalmente privo di finalità di lucro, debba essere considerato soggetto passivo IRES ai sensi dell'art. 73 TUIR in ragione della effettiva prevalenza di attività e redditi commerciali; questione centrata sull'onere probatorio e sulla necessità che l'Ufficio indichi elementi di fatto da cui ricavare la perdita della qualifica di ente non commerciale, alla luce dei parametri di cui all'art. 149, comma 2, TUIR.
La decisione
La Corte ha affermato che gli enti consortili possono essere soggetti passivi IRES anche se istituzionalmente non hanno finalità di lucro, ma soltanto se l'Ufficio, nella motivazione dell'accertamento, indica elementi fattuali concreti e dati specifici che permettano di desumere la perdita della qualifica di ente non commerciale. Tale indicazione deve fare riferimento ai parametri previsti dal comma 2 dell'art. 149 TUIR (ossia criteri per valutare la natura commerciale dell'attività) e deve evidenziare la prevalenza delle attività commerciali e del reddito derivante da esse rispetto ad altre attività e fonti reddituali. In mancanza di una motivazione sufficientemente dettagliata e dei dati richiesti, l'accertamento è illegittimo.
Norme richiamate
art. 73 TUIR
Stabilisce i soggetti passivi IRES; la Corte interpreta che i consorzi possono rientrarvi se dalla motivazione emerge la loro effettiva natura commerciale.
art. 149, comma 2, TUIR
Fornisce i parametri per valutare la natura commerciale o non commerciale dell'ente; la Corte richiede che l'Ufficio usi tali parametri e indichi dati specifici per provare la prevalenza delle attività e dei redditi commerciali.
Massime di principio
- La qualifica formale di ente non commerciale non esclude automaticamente la soggezione a IRES: conta la realtà economica e reddituale dell'ente.
- L'onere della prova spetta all'Ufficio: l'accertamento deve essere corredato da elementi di fatto e dati concreti che dimostrino la perdita della natura non commerciale.
- La valutazione deve seguire i parametri dell'art. 149(2) TUIR e indicare chiaramente la prevalenza delle attività commerciali e del reddito derivante da esse rispetto ad altre attività.
- In assenza di motivazione dettagliata e dati specifici, l'accertamento può essere annullato dal giudice.
- Il contribuente deve documentare la propria attività e le fonti di reddito per contrastare la presunzione fiscale: conti, bilanci, natura delle prestazioni e destinatari possono dimostrare la prevalenza dell'attività non commerciale.
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