Sentenza del 09/05/2016 n. 274 - Comm. Trib. Prov. Savona
RISCOSSIONE - cartella di pagamento - intestazione a società di persone cancellata dal registro delle imprese - notifica al domicilio di socio della società - inesistenza della notifica - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. La notifica è stata ritenuta inesistente, perché la società destinataria della cartella risultava estinta e cancellata dal Registro delle imprese. La responsabilità illimitata dell’ex socio non consente, da sola, di trasformare una notifica intestata alla società in una valida notifica personale al socio né di sanare l’inesistenza dell’atto notificato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità della notifica di una cartella di pagamento intestata a una società di persone già cancellata dal Registro delle imprese. La cartella era stata notificata presso il domicilio di un ex socio illimitatamente responsabile. Il ricorrente ha contestato la notifica, sostenendo che, dopo l’estinzione della società, non fosse possibile notificare validamente un atto ancora intestato alla società presso il domicilio del socio.
Norme richiamate
Norme sulla cancellazione delle società dal Registro delle imprese e sull’estinzione della società
La cancellazione dal Registro delle imprese determina l’estinzione della società, con conseguente impossibilità di notificare validamente a essa nuovi atti come se fosse ancora esistente.
Norme sulla responsabilità illimitata dei soci delle società di persone
La responsabilità personale e illimitata del socio non equivale alla permanenza in vita della società e non rende automaticamente valida la notifica al socio di un atto intestato alla società estinta.
Norme sulla notificazione degli atti tributari e degli atti della riscossione
La notifica deve essere eseguita nei confronti di un destinatario esistente e correttamente individuato. La consegna presso il domicilio dell’ex socio non è sufficiente quando l’atto resta formalmente intestato a una società ormai estinta.
Massime di principio
- Quando una società è stata cancellata dal Registro delle imprese, occorre verificare se l’atto di riscossione sia intestato alla società estinta o direttamente ai soci o agli ex soci.
- La notifica di una cartella intestata alla società estinta presso il domicilio di un socio non è, di regola, valida se non contiene una corretta individuazione del socio quale autonomo destinatario dell’obbligazione.
- La responsabilità illimitata del socio può rilevare sul piano sostanziale, ma non sostituisce le regole formali sulla corretta intestazione e notificazione dell’atto.
- In casi analoghi è essenziale controllare la data di cancellazione della società, la data di formazione della cartella, l’intestazione dell’atto e la relata di notifica.
- L’inesistenza della notifica può impedire il perfezionamento della riscossione nei confronti del destinatario e può costituire motivo per contestare la cartella o gli atti successivi, secondo i termini applicabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 mag 2016Sentenza del 09/05/2016 n. 119 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 9 mag 2016Sentenza del 09/05/2016 n. 150 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 9 mag 2016Sentenza del 09/05/2016 n. 151 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 9 mag 2016Sentenza del 09/05/2016 n. 153 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 9 mag 2016Sentenza del 09/05/2016 n. 175 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 9 mag 2016Sentenza del 09/05/2016 n. 176 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →