Sentenza n. 1943/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 265/2025 emessa in data 25 febbraio dal Tribunale di Monza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un importo di 500 euro per ciascun anno scolastico
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, docenti a tempo determinato che avevano prestato servizio presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito per diversi anni scolastici, hanno proposto giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 265/2025 del Tribunale di Monza. Tale sentenza aveva accertato il loro diritto a beneficiare dell'importo di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero a provvedere. I ricorrenti hanno dedotto la mancata spontanea esecuzione della pronuncia.
La decisione
Il TAR ha rilevato che, nel corso della camera di consiglio, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che, dopo la proposizione del ricorso, il Ministero aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Monza, provvedendo al pagamento di quanto dovuto. Poiché l'esecuzione sopravvenuta ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in quanto l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio, e sono state liquidate in 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
beneficio economico di euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici mediante l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione è richiamata quale base normativa del beneficio economico riconosciuto ai docenti dalla sentenza di cui si chiedeva l'esecuzione.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel giudicato e soddisfa la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- Se l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere poste a suo carico, poiché la condotta dell'amministrazione ha reso necessaria l'instaurazione del processo.
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