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Direttiva 2013/33

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)

Normativa europea32013L0033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2013/33/UE rifonde e sostituisce la direttiva 2003/9/CE, aggiornando gli standard minimi comuni per l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nell’Unione. Mira a garantire un livello di vita dignitoso, condizioni equivalenti tra Stati membri e tutele rafforzate per minori, minori non accompagnati, vittime di violenza e altre persone vulnerabili. La disciplina copre informazione, documentazione, residenza, trattenimento, condizioni materiali di accoglienza, assistenza sanitaria, accesso al lavoro e all’istruzione, oltre a rimedi e meccanismi di monitoraggio. Il termine principale di recepimento è fissato al 20 luglio 2015, con applicazione differita per alcune disposizioni al 21 luglio 2015.

Norme UE sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, con standard minimi su condizioni materiali, assistenza sanitaria, lavoro, istruzione, trattenimento e tutela delle persone vulnerabili.

Ambito di applicazione

Si applica ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che manifestano la volontà di chiedere protezione internazionale nel territorio di uno Stato membro, comprese frontiere, acque territoriali e zone di transito, purché siano autorizzati a soggiornare come richiedenti; si estende anche ai familiari inclusi nella domanda ai sensi del diritto nazionale. Non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri né, in linea generale, quando trova applicazione la direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di applicarla anche a procedure per forme di protezione diverse da quella di cui alla direttiva 2011/95/UE.

Direttiva 2013/33/UE sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

La direttiva rifonde la direttiva 2003/9/CE e fissa norme comuni minime sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale negli Stati membri. L’obiettivo è assicurare un livello di vita dignitoso, un trattamento equivalente nell’Unione e una tutela rafforzata per le persone vulnerabili, nel quadro del sistema europeo comune di asilo e del principio di solidarietà tra Stati membri.

Obiettivi e contesto normativo

La direttiva si inserisce nella seconda fase del sistema europeo comune di asilo e risponde alla necessità di aggiornare e chiarire la disciplina precedente. I considerando evidenziano la volontà di ridurre le divergenze tra Stati membri nelle condizioni di accoglienza, limitare i movimenti secondari dei richiedenti e garantire coerenza con la Carta dei diritti fondamentali, la convenzione di Ginevra del 1951 e gli altri strumenti internazionali rilevanti.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che manifestano la volontà di chiedere protezione internazionale nel territorio di uno Stato membro, comprese frontiera, acque territoriali e zone di transito, purché siano autorizzati a soggiornare come richiedenti. Sono inclusi i familiari quando ricompresi nella domanda ai sensi del diritto nazionale.

Non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri, né quando trova applicazione la direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea. Gli Stati membri possono tuttavia estenderla, in via facoltativa, a procedure per forme di protezione diverse da quelle disciplinate dalla direttiva 2011/95/UE.

Definizioni essenziali

L’articolo 2 contiene definizioni rilevanti per l’attuazione nazionale, tra cui:

  • richiedente: cittadino di paese terzo o apolide che ha presentato domanda di protezione internazionale non ancora definita con decisione definitiva;
  • familiari: coniuge o partner stabile, figli minori non coniugati e, per il minore richiedente, il genitore o altro adulto responsabile;
  • condizioni materiali di accoglienza: alloggio, vitto, vestiario e sussidio per spese giornaliere, in natura o tramite denaro/buoni;
  • trattenimento: confinamento in un luogo determinato che priva della libertà di circolazione;
  • richiedente con esigenze di accoglienza particolari: persona vulnerabile che necessita di garanzie specifiche per esercitare diritti e adempiere obblighi.

Informazione, documentazione e libertà di circolazione

Gli Stati membri devono informare i richiedenti, entro un termine ragionevole non superiore a 15 giorni dalla domanda, sui benefici e sugli obblighi in materia di accoglienza, oltre che sulle organizzazioni di assistenza legale e sulle strutture che possono fornire informazioni, anche sanitarie. Le informazioni devono essere scritte e rese in una lingua comprensibile o ragionevolmente comprensibile, con possibilità di comunicazione orale se necessario.

Entro 3 giorni dalla presentazione della domanda deve essere rilasciato un documento nominativo che attesti lo status di richiedente o l’autorizzazione a soggiornare durante l’esame della domanda. Il documento deve valere per tutto il periodo di soggiorno autorizzato; in alcune ipotesi può essere escluso, ad esempio in caso di trattenimento o di esame alla frontiera.

Quanto alla mobilità, il richiedente può circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell’area assegnata, ma lo Stato può fissare un luogo di residenza per ragioni di pubblico interesse, ordine pubblico o efficacia della procedura. Può inoltre subordinare le condizioni materiali di accoglienza alla residenza effettiva in un determinato luogo e imporre l’obbligo di comunicare l’indirizzo e le successive variazioni.

Trattenimento: presupposti, limiti e garanzie

La direttiva ribadisce che nessuno può essere trattenuto solo perché richiedente protezione internazionale. Il trattenimento è ammesso solo caso per caso e soltanto se misure alternative meno coercitive non siano efficaci. I motivi tassativi sono elencati all’articolo 8, paragrafo 3, tra cui:

  • identificazione o verifica della cittadinanza;
  • determinazione degli elementi della domanda quando non ottenibili senza trattenimento, soprattutto in caso di rischio di fuga;
  • decisione sul diritto di entrare nel territorio;
  • trattenimento in pendenza di procedura di rimpatrio, quando la domanda appare strumentale a ritardare l’esecuzione;
  • motivi di sicurezza nazionale o ordine pubblico;
  • ipotesi connesse al regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino).

Gli Stati membri devono prevedere alternative al trattenimento, come l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la cauzione o la dimora in luogo assegnato.

Per i richiedenti trattenuti, la direttiva impone garanzie procedurali forti: trattenimento per il periodo più breve possibile, motivazione scritta, verifica giudiziaria rapida, informazione scritta sui motivi e sui mezzi di impugnazione, riesame a intervalli ragionevoli e accesso gratuito all’assistenza e rappresentanza legali nei casi di controllo giurisdizionale. Le modalità di accesso alla difesa sono rimesse al diritto nazionale, ma non possono compromettere l’effettività della tutela.

Condizioni di trattenimento e tutela della dignità

Di regola, il trattenimento deve avvenire in centri appositi. Se il richiedente è collocato in istituto penitenziario per mancanza di alternative, deve essere separato dai detenuti ordinari e ricevere condizioni conformi alla direttiva. Sono garantiti l’accesso all’aria aperta, le visite dell’UNHCR e delle organizzazioni che agiscono per suo conto, nonché i contatti con familiari, avvocati, consulenti legali e ONG competenti.

I richiedenti trattenuti devono essere informati sistematicamente, in lingua comprensibile, sulle regole del centro e sui loro diritti e obblighi; deroghe sono ammesse solo in casi debitamente giustificati, per un periodo limitato, nei centri di frontiera o nelle zone di transito.

Persone vulnerabili, minori e famiglie

La direttiva attribuisce rilievo centrale alle persone vulnerabili: minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della tratta, persone con gravi malattie o disturbi mentali e vittime di torture o violenze gravi. Gli Stati membri devono valutare tempestivamente le particolari esigenze di accoglienza e adattare il sostegno lungo l’intera procedura.

Per i minori, l’interesse superiore del minore è il criterio fondamentale. La direttiva richiede un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale, oltre a misure per il ricongiungimento familiare, la protezione contro la tratta, l’accesso a attività ricreative e ai servizi di riabilitazione. I figli minori dei richiedenti e i minori richiedenti devono essere alloggiati con i genitori o con altri soggetti responsabili, se ciò corrisponde al loro interesse superiore.

Per i minori non accompagnati, gli Stati membri devono nominare senza indugio un rappresentante con competenze adeguate, verificare periodicamente la sua idoneità, ricercare i familiari quanto prima e garantire alloggio in strutture adeguate o presso familiari/famiglie affidatarie. Il trattenimento dei minori non accompagnati è solo eccezionale e mai in istituti penitenziari.

Le vittime di tortura, stupro o altre gravi forme di violenza devono ricevere trattamento, assistenza medica e psicologica appropriata; il personale incaricato deve essere formato in modo specifico e soggetto a obblighi di riservatezza.

Istruzione, lavoro e formazione professionale

I figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori devono poter accedere al sistema educativo a condizioni simili a quelle dei cittadini nazionali, entro non oltre 3 mesi dalla domanda, anche con corsi preparatori di lingua o di integrazione se necessari. La possibilità di istruzione secondaria non può essere revocata solo perché il minore ha raggiunto la maggiore età.

Il diritto al lavoro deve essere garantito entro 9 mesi dalla domanda, se non vi è decisione di primo grado e il ritardo non è imputabile al richiedente. Gli Stati membri possono disciplinare le condizioni di accesso, purché non limitino indebitamente tale accesso, e possono accordare priorità ai cittadini UE, SEE e ai soggiornanti regolari. L’accesso non viene revocato durante il ricorso con effetto sospensivo fino alla decisione finale negativa.

La formazione professionale può essere consentita anche indipendentemente dall’accesso al lavoro; se è collegata a un contratto di lavoro, dipende invece dall’accesso al mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 15.

Condizioni materiali di accoglienza e assistenza sanitaria

I richiedenti devono avere accesso alle condizioni materiali di accoglienza sin dal momento in cui manifestano la volontà di chiedere protezione internazionale. Tali condizioni devono assicurare un’adeguata qualità di vita, il sostentamento e la tutela della salute fisica e mentale, con attenzione specifica a persone vulnerabili e persone trattenute.

Le condizioni possono essere fornite in natura, in denaro o in buoni; l’importo dei sussidi è fissato dagli Stati membri secondo riferimenti nazionali che garantiscano una qualità di vita adeguata. Gli Stati membri possono richiedere contributi o rimborsi quando il richiedente disponga di mezzi sufficienti o abbia occultato risorse.

L’assistenza sanitaria deve comprendere almeno pronto soccorso e trattamento essenziale di malattie e gravi disturbi mentali. Per i soggetti con esigenze di accoglienza particolari va inoltre garantita l’assistenza medica o di altro tipo necessaria, incluse misure di sostegno psichico se richieste.

Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza

La riduzione o revoca è consentita in ipotesi tipizzate: allontanamento non autorizzato dal luogo di residenza, mancata presentazione alle autorità o mancata cooperazione per un tempo ragionevole, domanda reiterata, presentazione tardiva ingiustificata della domanda, occultamento di risorse. Sono inoltre possibili sanzioni per gravi violazioni delle regole dei centri o per comportamenti gravemente violenti.

Le decisioni devono essere individuali, obiettive, imparziali e motivate, con valutazione della situazione personale e rispetto del principio di proporzionalità. In ogni caso devono essere garantiti l’accesso all’assistenza sanitaria e un tenore di vita dignitoso; inoltre le condizioni non possono essere ridotte o revocate prima della decisione formale.

Meccanismi di efficienza e coordinamento

Gli Stati membri devono notificare alla Commissione le autorità responsabili dell’attuazione della direttiva e comunicare ogni modifica. Devono inoltre istituire meccanismi di orientamento, sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza, e trasmettere alla Commissione le informazioni richieste tramite il modulo dell’allegato I entro il 20 luglio 2016.

È inoltre previsto che il personale delle autorità competenti e delle organizzazioni attuatrici riceva formazione di base sulle esigenze dei richiedenti di entrambi i sessi e che siano stanziate le risorse necessarie per l’attuazione nazionale.

Relazioni, recepimento e applicazione nel tempo

La Commissione deve presentare una relazione sull’applicazione della direttiva entro il 20 luglio 2017 e, successivamente, almeno ogni cinque anni. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione le informazioni utili alla relazione entro il 20 luglio 2016.

Il termine di recepimento principale è il 20 luglio 2015 per gli articoli da 1 a 12, da 14 a 28 e 30 e per l’allegato I. Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione. Gli articoli 13 e 29 si applicano dal 21 luglio 2015.

La direttiva 2003/9/CE è abrogata con effetto dal 21 luglio 2015 per gli Stati membri vincolati dalla nuova direttiva, fermo restando il termine di recepimento della direttiva abrogata per gli obblighi che ne derivano. Le norme della presente direttiva entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Scopo e definizioni

L’articolo 1 stabilisce norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. L’articolo 2 definisce, tra l’altro, richiedente, familiari, minore, minore non accompagnato, condizioni di accoglienza, condizioni materiali di accoglienza, trattenimento, centro di accoglienza, rappresentante e richiedente con esigenze di accoglienza particolari.

Ambito di applicazione e disposizioni più favorevoli

L’articolo 3 delimita i soggetti e i casi di applicazione, includendo la facoltà degli Stati membri di estendere la direttiva a procedure per altre forme di protezione. L’articolo 4 consente misure più favorevoli, purché compatibili con la direttiva.

Informazione e documentazione

L’articolo 5 impone di informare i richiedenti, entro un termine ragionevole non superiore a 15 giorni dalla domanda, sui benefici e sugli obblighi relativi all’accoglienza, anche con indicazioni su assistenza legale e sanitaria, per iscritto e in lingua comprensibile. L’articolo 6 richiede il rilascio entro 3 giorni di un documento nominativo attestante lo status di richiedente o l’autorizzazione al soggiorno; sono previste eccezioni per trattenimento e procedure di frontiera, nonché la possibilità di documento di viaggio per gravi ragioni umanitarie.

Residenza, libera circolazione e condizioni di soggiorno

L’articolo 7 consente agli Stati membri di fissare un luogo di residenza per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico o per il trattamento rapido e il controllo della domanda, e di subordinare le condizioni materiali di accoglienza alla residenza effettiva in un luogo determinato. È prevista la possibilità di permessi temporanei di allontanamento e l’obbligo di comunicare l’indirizzo e le sue modifiche.

Trattenimento e alternative meno coercitive

L’articolo 8 vieta il trattenimento per il solo fatto di essere richiedente e lo ammette solo caso per caso e se misure alternative meno coercitive non sono efficaci. Sono elencati i casi tassativi di trattenimento, tra cui identificazione, verifica degli elementi della domanda, decisione sul diritto di entrare, rimpatrio con domanda presentata solo per ritardare l’esecuzione, sicurezza nazionale/ordine pubblico e Dublino (articolo 28 del regolamento n. 604/2013). Gli Stati membri devono prevedere alternative come obbligo di comparizione, cauzione o dimora in luogo assegnato.

Garanzie per i richiedenti trattenuti

L’articolo 9 impone che il trattenimento duri il meno possibile, sia disposto per iscritto con motivazione, e sia soggetto a rapida verifica giurisdizionale; se illegittimo, il rilascio è immediato. Sono previste informazione scritta sui motivi e sui rimedi, riesame periodico, accesso gratuito all’assistenza e rappresentanza legali nei casi di verifica giudiziaria, nonché facoltà per gli Stati membri di introdurre limiti, condizioni di reddito e rimborso in casi specifici.

Condizioni di trattenimento

L’articolo 10 prevede, di regola, l’uso di centri di trattenimento dedicati; se ciò non è possibile e il richiedente è collocato in istituto penitenziario, deve essere separato dai detenuti ordinari. Sono garantiti spazi all’aperto, accesso dell’UNHCR e di familiari, avvocati, consulenti legali e ONG competenti, oltre a informazione sulle regole del centro. Sono previste deroghe limitate per posti di frontiera o zone di transito.

Tutela di vulnerabili, minori e famiglie in trattenimento

L’articolo 11 stabilisce che la salute delle persone vulnerabili trattenute sia la preoccupazione principale, con controlli periodici e sostegno adeguato. I minori sono trattenuti solo come ultima risorsa; i minori non accompagnati solo in circostanze eccezionali e mai in istituti penitenziari. Sono previste sistemazioni separate per famiglie e per donne richiedenti, con eccezioni limitate, e deroghe temporanee in frontiera o zona di transito.

Nucleo familiare, istruzione, lavoro e formazione

Gli articoli 12, 14, 15 e 16 disciplinano il mantenimento dell’unità familiare, l’accesso all’istruzione dei minori entro 3 mesi dalla domanda, l’accesso al mercato del lavoro entro 9 mesi se non vi è decisione di primo grado e il ritardo non è imputabile al richiedente, nonché la possibilità di accesso alla formazione professionale. Gli Stati membri possono dare priorità a cittadini UE/SEE e a soggiornanti regolari.

Condizioni materiali di accoglienza e assistenza sanitaria

Gli articoli 17, 18 e 19 richiedono accesso alle condizioni materiali di accoglienza fin dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale e un tenore di vita adeguato che garantisca sostentamento e tutela della salute fisica e mentale. Il sostegno può essere in natura, in denaro o buoni; gli Stati membri possono subordinare o richiedere contributi/rimborsi se il richiedente dispone di mezzi sufficienti. È garantita assistenza sanitaria necessaria, almeno pronto soccorso e trattamento essenziale di malattie e disturbi mentali gravi.

Riduzione o revoca delle condizioni materiali e sanzioni

L’articolo 20 consente riduzione o revoca in caso di allontanamento non autorizzato dal luogo di residenza, mancata cooperazione, domanda reiterata, ritardo ingiustificato nella presentazione della domanda o occultamento di risorse. Sono possibili sanzioni per gravi violazioni delle regole dei centri o comportamenti gravemente violenti. Le decisioni devono essere individuali, obiettive, imparziali e motivate, nel rispetto della proporzionalità, con garanzia in ogni caso dell’assistenza sanitaria e di un tenore di vita dignitoso.

Persone vulnerabili e valutazione delle esigenze particolari

Gli articoli 21 e 22 impongono di tenere conto della situazione di minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in gravidanza, genitori singoli, vittime della tratta, persone con gravi malattie o disturbi mentali e vittime di torture o violenze gravi. Gli Stati membri devono valutare, entro un termine ragionevole dalla domanda, se vi siano esigenze di accoglienza particolari e adattare il sostegno durante l’intera procedura, senza che ciò pregiudichi la valutazione sulla protezione internazionale.

Tutele specifiche per minori e minori non accompagnati

L’articolo 23 pone l’interesse superiore del minore come criterio fondamentale e richiede un livello di vita adeguato allo sviluppo del minore, accesso al ricongiungimento familiare, tutela contro tratta e violenza, attività ricreative e accesso ai servizi di riabilitazione. L’articolo 24 impone la nomina tempestiva di un rappresentante per il minore non accompagnato, l’alloggio in strutture idonee o presso familiari/famiglie affidatarie, la ricerca dei familiari e specifica formazione e riservatezza per chi si occupa del minore.

Vittime di tortura e violenza

L’articolo 25 prevede trattamento necessario, comprese cure mediche e psicologiche appropriate, per le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza, e formazione specifica e riservatezza per il personale incaricato.

Mezzi di ricorso e assistenza legale

L’articolo 26 garantisce impugnazione delle decisioni sulla concessione, revoca o riduzione dei benefici e delle decisioni individuali in materia di residenza, con possibilità di ricorso o riesame in fatto e in diritto almeno in ultimo grado davanti a un’autorità giurisdizionale. Nei ricorsi giurisdizionali è previsto, se necessario per l’accesso effettivo alla giustizia, l’accesso gratuito all’assistenza e rappresentanza legali, con possibili limiti di reddito, limiti temporali o monetari e rimborso in caso di miglioramento delle condizioni finanziarie o informazioni false.

Monitoraggio, risorse e autorità competenti

Gli articoli 27, 28 e 29 prevedono la comunicazione alla Commissione delle autorità responsabili, meccanismi di orientamento, sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza, trasmissione delle informazioni mediante modulo dell’allegato I entro il 20 luglio 2016, formazione del personale e stanziamento delle risorse necessarie.

Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 31 impone il recepimento degli articoli da 1 a 12, da 14 a 28 e 30 e dell’allegato I entro il 20 luglio 2015; le disposizioni devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate da tale riferimento. L’articolo 32 abroga la direttiva 2003/9/CE con effetto dal 21 luglio 2015 per gli Stati membri vincolati, mentre l’articolo 33 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione degli articoli 13 e 29 dal 21 luglio 2015.

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