Direttiva 2013/37
Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2013/37/UE interviene sulla disciplina del riutilizzo dell’informazione del settore pubblico per rendere più chiaro e uniforme nell’Unione il principio di riutilizzabilità dei documenti pubblici. Estende l’ambito di applicazione a biblioteche universitarie, musei e archivi, disciplina in modo più preciso tariffe, formati e mezzi di ricorso, e limita gli accordi di esclusiva, soprattutto per la digitalizzazione del patrimonio culturale. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 18 luglio 2015 e applicarle dal 18 luglio 2015.
Modifica la direttiva 2003/98/CE per rafforzare e chiarire il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, estendendo il regime a biblioteche universitarie, musei e archivi e introducendo nuove regole su accesso, tariffe, formati, ricorsi e diritti esclusivi.
Ambito di applicazione
Si applica ai documenti detenuti da enti pubblici degli Stati membri il cui riutilizzo rientra nei compiti di servizio pubblico e che sono accessibili o comunque non esclusi dai regimi nazionali di accesso, nonché, se il riutilizzo è autorizzato, ai documenti protetti da diritti di proprietà intellettuale detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi. Restano esclusi i documenti fuori dall’ambito dei compiti di servizio pubblico, i documenti esclusi o limitati dall’accesso per ragioni di sicurezza nazionale, difesa, pubblica sicurezza, riservatezza statistica, riservatezza commerciale o protezione dei dati personali, le parti contenenti solo logotipi/stemmi/distintivi, i documenti detenuti da istituti di istruzione e di ricerca diversi dalle biblioteche universitarie e i documenti in possesso di altri enti culturali diversi da biblioteche, musei e archivi. La direttiva non incide sui regimi nazionali di accesso ai documenti.
Direttiva 2013/37/UE sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico
La direttiva modifica in modo sostanziale la direttiva 2003/98/CE, con l’obiettivo di rafforzare il mercato interno dei dati pubblici e favorire lo sviluppo di servizi e prodotti informativi a livello unionale. Il legislatore europeo sottolinea l’esigenza di superare le differenze nazionali che ostacolano il riutilizzo transfrontaliero e di adattare le regole alla crescita esponenziale dei dati, all’evoluzione tecnologica e al ruolo crescente dell’apertura dei dati.
Finalità e contesto
La direttiva mira a creare condizioni più omogenee per il riutilizzo di documenti detenuti da enti pubblici, così da sostenere innovazione, crescita economica, trasparenza e partecipazione sociale. Nei considerando è evidenziato che il riutilizzo può generare valore aggiunto per riutilizzatori, utenti finali e amministrazioni, anche tramite un ritorno di informazioni utile a migliorare la qualità dei dati pubblici.
Ambito di applicazione e rapporto con i regimi nazionali di accesso
Il nuovo impianto normativo chiarisce che il riutilizzo riguarda i documenti rientranti nei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici, definiti dalla legge o, in mancanza, dalle comuni prassi amministrative purché trasparenti e revisionabili. La direttiva non armonizza né modifica i regimi nazionali di accesso ai documenti: essa si basa su tali regimi e li rispetta integralmente.
Restano esclusi:
- i documenti fuori dai compiti di servizio pubblico;
- i documenti esclusi o limitati dall’accesso per motivi di sicurezza nazionale, difesa, sicurezza pubblica, riservatezza statistica, riservatezza commerciale e protezione dei dati personali;
- le parti di documenti contenenti solo logotipi, stemmi e distintivi;
- i documenti detenuti da istituti di istruzione e di ricerca, salvo le biblioteche universitarie;
- i documenti in possesso di enti culturali diversi da biblioteche, musei e archivi.
Estensione a biblioteche, musei e archivi
Una delle novità centrali è l’estensione dell’ambito ai documenti detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi. Il legislatore riconosce il valore economico e culturale delle raccolte digitalizzate e dei relativi metadati, nonché il loro potenziale per formazione, turismo, applicazioni digitali e nuovi servizi. Le altre istituzioni culturali, specie quelle legate alle arti dello spettacolo, restano fuori dall’ambito applicativo.
Dati personali e diritti di proprietà intellettuale
La direttiva deve essere applicata nel pieno rispetto della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali. Viene inoltre ribadito che i diritti economici e morali dei funzionari pubblici, riconosciuti dalla normativa nazionale, non sono pregiudicati. I documenti sui quali terzi detengono diritti di proprietà intellettuale restano esclusi, salvo quanto specificamente previsto per biblioteche, musei e archivi quando il riutilizzo sia autorizzato.
Obbligo di rendere i documenti riutilizzabili
L’articolo 3, come sostituito, introduce il principio per cui gli Stati membri devono assicurare la riutilizzabilità dei documenti rientranti nella direttiva per fini commerciali e non commerciali. Per biblioteche, musei e archivi, l’obbligo opera anche per i documenti protetti da diritti di proprietà intellettuale da essi detenuti, se il riutilizzo è autorizzato.
Formati, metadati e interoperabilità
Gli enti pubblici devono mettere a disposizione i documenti nel formato e nella lingua già esistenti e, ove possibile e opportuno, in formati aperti leggibili meccanicamente, accompagnati dai relativi metadati. Il formato e i metadati dovrebbero, per quanto possibile, rispettare standard formali aperti. Non sorge alcun obbligo di trasformare documenti esistenti, crearne di nuovi o fornire estratti se ciò comporta difficoltà sproporzionate; inoltre, non può essere imposto un obbligo di continuare a produrre o conservare un certo tipo di documento al solo fine di consentirne il riutilizzo.
Tariffazione: regola generale ed eccezioni
La regola generale è che il corrispettivo per il riutilizzo è limitato ai costi marginali di riproduzione, messa a disposizione e divulgazione. La direttiva ammette tuttavia deroghe rilevanti:
- per gli enti pubblici che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi del servizio pubblico;
- per documenti per i quali è richiesto generare utili sufficienti a coprire una parte sostanziale dei costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione;
- per biblioteche, biblioteche universitarie, musei e archivi.
Nei casi derogatori, le tariffe devono essere determinate secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili stabiliti dagli Stati membri. Il totale delle entrate non può eccedere, a seconda dei casi, i costi pertinenti maggiorati di un utile ragionevole o congruo sugli investimenti. Per biblioteche, musei e archivi possono essere considerati anche i costi di conservazione e di gestione dei diritti.
Trasparenza e pubblicità delle condizioni economiche
Se sono applicate tariffe standard, le condizioni e gli importi devono essere stabiliti in anticipo e pubblicati, ove possibile e opportuno, per via elettronica. Se le tariffe sono diverse da quelle standard, l’ente pubblico deve indicare gli elementi utilizzati nel calcolo e, su richiesta, il metodo concreto applicato alla specifica richiesta. Gli Stati membri devono inoltre pubblicare i criteri per le tariffe superiori ai costi marginali. I richiedenti devono essere informati dei mezzi di impugnazione disponibili.
Ricorsi e tutela del richiedente
Ogni decisione negativa sul riutilizzo deve essere motivata in base al regime di accesso applicabile o alle norme nazionali adottate in attuazione della direttiva. Quando il diniego riguarda documenti con diritti di terzi, l’ente pubblico deve indicare, se noto, il titolare del diritto o il licenziante, salvo che si tratti di biblioteche, musei e archivi. La decisione deve inoltre contenere l’indicazione dei rimedi esperibili. Il riesame deve poter essere effettuato da un organismo imparziale, anche già esistente, come autorità antitrust, autorità per l’accesso ai documenti o giudice nazionale; la procedura deve essere celere e le decisioni devono essere vincolanti per l’ente pubblico.
Licenze e condizioni di riutilizzo
Gli enti pubblici possono autorizzare il riutilizzo senza condizioni oppure imporre condizioni, anche tramite licenza. Tali condizioni non devono restringere indebitamente il riutilizzo né essere utilizzate per limitare la concorrenza. Nei considerando la direttiva favorisce le licenze aperte disponibili online, con restrizioni minime e basate su formati aperti.
Modalità pratiche per l’accesso ai documenti riutilizzabili
Gli Stati membri devono adottare misure pratiche per facilitare la ricerca dei documenti disponibili al riutilizzo, ad esempio elenchi dei documenti più rilevanti con i relativi metadati, portali collegati e, ove possibile, strumenti di ricerca interlinguistica. L’obiettivo è ridurre gli ostacoli tecnici e informativi all’effettivo riutilizzo.
Diritti esclusivi e digitalizzazione del patrimonio culturale
La direttiva rafforza il principio di divieto degli accordi di esclusiva, ma introduce una disciplina specifica per la digitalizzazione delle risorse culturali. Se un diritto esclusivo riguarda la digitalizzazione di risorse culturali, la durata non deve di norma superare dieci anni; oltre tale soglia, il contratto deve essere riesaminato nell’undicesimo anno e, successivamente, ogni sette anni. Gli accordi devono essere trasparenti e pubblici, e l’ente culturale deve ricevere gratuitamente una copia digitalizzata da mettere a disposizione per il riutilizzo alla fine dell’esclusiva.
Per gli accordi preesistenti al 17 luglio 2013 che non soddisfano le nuove condizioni, la direttiva prevede la cessazione alla scadenza del contratto o comunque entro il 18 luglio 2043, ferma la disciplina transitoria richiamata nei considerando.
Riesame e relazioni alla Commissione
La Commissione deve riesaminare l’applicazione della direttiva entro il 18 luglio 2018 e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio, con eventuali proposte di modifica. Gli Stati membri devono presentare una relazione ogni tre anni sulla disponibilità dell’informazione del settore pubblico per il riutilizzo, sulle condizioni applicate e sulle pratiche di impugnazione. Il riesame dovrà considerare, tra l’altro, l’impatto delle nuove regole di tariffazione, il riutilizzo degli atti ufficiali normativi e amministrativi, il rapporto con la protezione dei dati e il funzionamento del mercato interno.
Recepimento
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 18 luglio 2015 e applicarle a decorrere da tale data. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Principio generale di riutilizzabilità
L’articolo 3, come sostituito, impone agli Stati membri di assicurare che i documenti rientranti nell’ambito della direttiva siano riutilizzabili per fini commerciali e non commerciali secondo le condizioni dei capi III e IV. Per biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi, il riutilizzo è richiesto anche quando i diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da tali enti, purché il riutilizzo sia autorizzato.
Ambito di esclusione e rapporto con l’accesso
L’articolo 1, paragrafo 2, come modificato, chiarisce che restano esclusi i documenti fuori dai compiti di servizio pubblico, i documenti esclusi o limitati dai regimi di accesso nazionali e quelli esclusi per motivi di sicurezza nazionale, difesa, sicurezza pubblica, riservatezza statistica, riservatezza commerciale e protezione dei dati personali. La direttiva si fonda sui regimi di accesso esistenti senza pregiudicarli.
Nuove definizioni
L’articolo 2 introduce le definizioni di "formato leggibile meccanicamente", "formato aperto", "standard formale aperto" e "università". Tali definizioni servono a supportare l’obbligo di pubblicazione in formati interoperabili e la disciplina estesa alle università pubbliche.
Formati disponibili e metadati
L’articolo 5 stabilisce che gli enti pubblici mettano a disposizione i documenti nel formato e nella lingua preesistenti e, ove possibile e opportuno, in formati aperti leggibili meccanicamente con i relativi metadati, preferibilmente conformi a standard formali aperti. Non vi è obbligo di adattare documenti, crearne di nuovi o fornire estratti se ciò comporta difficoltà sproporzionate; non può essere imposto un obbligo generale di continuare a produrre o conservare un certo tipo di documento per permetterne il riutilizzo.
Tariffe e corrispettivi
L’articolo 6 prevede che, in linea generale, il corrispettivo per il riutilizzo sia limitato ai costi marginali di riproduzione, messa a disposizione e divulgazione. Sono previste eccezioni per gli enti che devono generare utili per coprire parte sostanziale dei costi di servizio pubblico, per taluni documenti per i quali ciò sia richiesto, e per biblioteche, biblioteche universitarie, musei e archivi. In tali casi il totale delle entrate non può superare i costi pertinenti, maggiorati di un utile ragionevole o congruo, calcolato secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili stabiliti dagli Stati membri.
Trasparenza delle tariffe e informazione sui rimedi
L’articolo 7 impone che tariffe standard, basi di calcolo e condizioni siano fissate in anticipo e, ove possibile e opportuno, pubblicate elettronicamente. Per tariffe diverse, l’ente deve indicare gli elementi considerati nel calcolo e, su richiesta, il metodo applicato al caso concreto. Gli Stati membri devono pubblicare i criteri per le tariffe superiori ai costi marginali e garantire che i richiedenti siano informati dei mezzi di impugnazione.
Mezzi di ricorso
L’articolo 4, paragrafo 4, richiede che ogni decisione sul riutilizzo indichi i rimedi disponibili. Il riesame deve poter essere effettuato da un organo imparziale dotato di competenze adeguate, quale autorità garante della concorrenza, autorità per l’accesso ai documenti o autorità giudiziaria nazionale, con decisioni vincolanti per l’ente pubblico interessato.
Condizioni e licenze
L’articolo 8 consente agli enti pubblici di autorizzare il riutilizzo incondizionato oppure di imporre condizioni, anche tramite licenza, purché non riducano indebitamente le possibilità di riutilizzo e non siano usate per limitare la concorrenza. I considerando incoraggiano l’uso di licenze aperte online e di restrizioni minime, ad esempio l’indicazione della fonte.
Facilitazione della ricerca dei documenti
L’articolo 9 obbliga gli Stati membri ad adottare modalità pratiche per agevolare la ricerca dei documenti riutilizzabili, come elenchi dei documenti principali e portali collegati, con metadati accessibili online e in formati leggibili meccanicamente, favorendo ove possibile la ricerca interlinguistica.
Accordi di esclusiva e digitalizzazione del patrimonio culturale
L’articolo 11 limita gli accordi di esclusiva. Per la digitalizzazione di risorse culturali il periodo di esclusiva non deve di norma superare dieci anni; se supera i dieci anni, è soggetto a riesame nell’undicesimo anno e poi ogni sette anni. Gli accordi devono essere trasparenti e pubblici, e l’ente pubblico deve ricevere gratuitamente una copia digitalizzata utilizzabile al termine dell’esclusiva. Sono previste regole transitorie per gli accordi preesistenti al 17 luglio 2013, con termine massimo al 18 luglio 2043 se non conformi alle nuove condizioni.
Riesame e relazioni periodiche
L’articolo 13 impone alla Commissione un riesame della direttiva entro il 18 luglio 2018, con eventuali proposte di modifica. Gli Stati membri devono inviare ogni tre anni una relazione sulla disponibilità dell’informazione del settore pubblico, sulle condizioni di riutilizzo e sulle pratiche di ricorso; tale relazione deve essere resa pubblica e usata per riesaminare l’articolo 6, in particolare le tariffe superiori ai costi marginali.
Recepimento e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 18 luglio 2015 e applicarle dal 18 luglio 2015. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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