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direttiva

Direttiva 2013/35

Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE

Normativa europea32013L0035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva fissa prescrizioni minime per proteggere i lavoratori dai rischi per salute e sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici, imponendo agli Stati membri di garantire che i datori di lavoro valutino i rischi, adottino misure preventive e rispettino valori limite di esposizione e livelli di azione. Il testo aggiorna la disciplina precedente, abroga la direttiva 2004/40/CE e lascia agli Stati membri margini per adottare misure più favorevoli, incluse deroghe limitate per la risonanza magnetica e per attività militari. Sono previsti obblighi di informazione, formazione, sorveglianza sanitaria, sanzioni e possibilità di modifiche tecniche degli allegati tramite atti delegati della Commissione.

Disposizioni minime di sicurezza e salute per la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici durante il lavoro, con abrogazione della direttiva 2004/40/CE.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti ai campi elettromagnetici durante il lavoro, in tutti i settori, come direttiva particolare ai sensi della direttiva 89/391/CEE. Copre gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti dei campi elettromagnetici, ma non gli ipotizzati effetti a lungo termine e non i rischi derivanti dal contatto con conduttori sotto tensione. Restano ferme, salvo disposizioni più rigorose o specifiche della direttiva, le regole generali della direttiva 89/391/CEE.

Direttiva 2013/35/UE sui campi elettromagnetici

La direttiva stabilisce un quadro minimo di tutela per i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici durante il lavoro, in attuazione dell’articolo 153, paragrafo 2, TFUE e come ventesima direttiva particolare della direttiva quadro 89/391/CEE. Il legislatore UE interviene dopo il rinvio e la revisione della precedente direttiva 2004/40/CE, per adottare un sistema ritenuto più proporzionato, tecnicamente aggiornato e meno gravoso per le attività sanitarie e industriali.

Finalità e impostazione generale

La direttiva persegue l’obiettivo di assicurare un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, senza imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici eccessivi, in particolare per le PMI. Il sistema si basa su valori limite di esposizione e livelli di azione, lasciando agli Stati membri la possibilità di mantenere o adottare misure più favorevoli. La direttiva non disciplina gli effetti a lungo termine, perché al momento dell’adozione non esistevano prove scientifiche accertate di un nesso causale; la Commissione deve comunque monitorare gli sviluppi scientifici e riferire nel quadro della relazione di attuazione.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 si applica a tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a campi elettromagnetici durante il lavoro, in tutti i settori. L’ambito comprende gli effetti biofisici diretti e indiretti noti, ma non i rischi da contatto con conduttori sotto tensione. Restano applicabili, salvo previsioni più rigorose o specifiche, le disposizioni generali della direttiva 89/391/CEE.

Definizioni e struttura tecnica della disciplina

L’articolo 2 definisce in modo analitico i campi elettromagnetici, distinguendo campi elettrici e magnetici statici, campi variabili nel tempo sino a 300 GHz, effetti biofisici diretti e indiretti, VLE e LA. Le definizioni sono rilevanti perché i parametri tecnici e i limiti variano a seconda della frequenza e del tipo di effetto da prevenire. Gli allegati I, II e III contengono le grandezze fisiche e i valori numerici di riferimento, mentre l’allegato IV reca la tavola di concordanza con la direttiva abrogata.

Valori limite di esposizione e livelli di azione

L’articolo 3 impone agli Stati membri di fare in modo che il datore di lavoro limiti l’esposizione ai VLE relativi agli effetti sanitari e sensoriali, dimostrando il rispetto di tali limiti mediante la valutazione dell’esposizione di cui all’articolo 4. I LA hanno funzione semplificatrice: se sono rispettati, in linea di principio si considera rispettato anche il sistema dei VLE. La direttiva ammette eccezioni circoscritte per talune esposizioni giustificate dalla prassi o dal processo, purché siano rispettate condizioni rigorose, tra cui la temporalità del superamento, l’assenza di superamento dei VLE pertinenti, l’adozione di misure di protezione e l’informazione dei lavoratori.

Valutazione dei rischi

L’articolo 4 è il cuore operativo della direttiva. Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi derivanti dai campi elettromagnetici e, se necessario, misurare o calcolare i livelli di esposizione. La valutazione deve essere svolta da persone o servizi competenti, aggiornata regolarmente e conservata in forma rintracciabile. Nella valutazione devono essere considerati, tra l’altro:

  • i VLE e i LA;
  • frequenza, livello, durata e tipo di esposizione;
  • effetti biofisici diretti e indiretti;
  • lavoratori con dispositivi medici impiantati o portati sul corpo e lavoratrici incinte;
  • attrezzature alternative meno emissive;
  • dati del fabbricante;
  • sorgenti multiple e esposizione simultanea a frequenze diverse.

La direttiva consente di fare affidamento, ove opportuno, sui dati di emissione e sugli altri dati di sicurezza forniti dal fabbricante in conformità del diritto UE sui prodotti. Nei luoghi di lavoro aperti al pubblico la valutazione può non essere necessaria se è già stata svolta una valutazione ai fini della protezione della popolazione e se sono escluse conseguenze per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Misure di prevenzione e riduzione del rischio

L’articolo 5 richiede che i rischi siano eliminati o ridotti al minimo, tenendo conto del progresso tecnico e delle misure di controllo alla fonte. Se i LA sono superati, il datore di lavoro deve predisporre un programma d’azione che privilegi misure tecniche e organizzative. Tra le misure espressamente previste figurano:

  • metodi di lavoro alternativi con minore esposizione;
  • scelta di attrezzature meno emissive;
  • schermature e dispositivi di protezione collettiva;
  • delimitazione delle aree e controllo degli accessi;
  • gestione delle scariche di scintille e delle correnti di contatto;
  • manutenzione di attrezzature, sistemi e postazioni;
  • progettazione ergonomica e strutturale dei luoghi di lavoro;
  • limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
  • DPI adeguati.

La direttiva impone inoltre di adattare le misure ai lavoratori particolarmente esposti a rischi specifici, inclusi i titolari di dispositivi medici impiantati o portati sul corpo e le lavoratrici incinte informate della loro condizione. Le aree in cui è probabile il superamento dei LA devono essere segnalate e l’accesso limitato, salvo che la restrizione risulti già assicurata per altri motivi e i lavoratori siano stati informati.

Informazione, formazione e partecipazione

Ai sensi dell’articolo 6, i lavoratori potenzialmente esposti e/o i loro rappresentanti devono ricevere informazioni e formazione adeguate, commisurate ai risultati della valutazione dei rischi. La formazione deve riguardare, in particolare, i VLE e i LA, i possibili effetti indiretti, i risultati delle misurazioni o dei calcoli, i segnali di effetti negativi sulla salute, i sintomi temporanei e le procedure di lavoro sicure. L’articolo 7 richiama la disciplina generale della consultazione e partecipazione dei lavoratori prevista dalla direttiva 89/391/CEE.

Sorveglianza sanitaria

L’articolo 8 richiede un’adeguata sorveglianza sanitaria ai fini della prevenzione e diagnosi precoce di effetti negativi sulla salute attribuibili all’esposizione. I risultati devono essere conservati nel rispetto della riservatezza, e i lavoratori hanno diritto di accesso ai propri dati medici personali. Se emergono effetti indesiderati o inattesi, oppure un’esposizione superiore ai VLE, il datore di lavoro deve assicurare un controllo medico o una sorveglianza individuale adeguati, senza costi per il lavoratore e in orari scelti da quest’ultimo.

Sanzioni

L’articolo 9 lascia agli Stati membri il compito di prevedere sanzioni adeguate per le violazioni della normativa nazionale di recepimento. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Deroghe: risonanza magnetica, settore militare e casi specifici

L’articolo 10 introduce deroghe importanti rispetto al regime generale dei VLE. In particolare:

  • per la risonanza magnetica in ambito sanitario o per la ricerca correlata, il superamento dei VLE è ammesso se sono rispettate condizioni cumulative stringenti, tra cui valutazione del rischio, applicazione di tutte le misure tecniche e/o organizzative, giustificazione del superamento e protezione continua dei lavoratori, anche tramite rispetto delle istruzioni del fabbricante ai sensi della direttiva 93/42/CEE;
  • per il personale che opera in impianti militari o partecipa ad attività militari, gli Stati membri possono autorizzare sistemi di protezione equivalenti o più specifici, inclusi standard internazionali o NATO;
  • per settori o attività specifiche, gli Stati membri possono consentire superamenti temporanei dei VLE in circostanze debitamente giustificate e solo per il periodo in cui tali circostanze permangono.

Gli Stati membri devono informare la Commissione di ogni deroga adottata ai sensi delle lettere b) e c) e indicarne la giustificazione nella relazione di cui all’articolo 15.

Aggiornamento tecnico, atti delegati e guida pratica

Gli articoli 11, 12 e 13 conferiscono alla Commissione un potere delegato per aggiornare gli allegati e adeguare i LA alla luce di progresso tecnico, standardizzazione e nuove evidenze scientifiche, nel rispetto della permanenza dei VLE esistenti fino a eventuali modifiche. La delega dura cinque anni dal 29 giugno 2013, è tacitamente prorogabile e può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio; gli atti delegati entrano in vigore solo se non vi sono obiezioni entro il termine previsto, salvo procedura d’urgenza. L’articolo 14 impone inoltre alla Commissione di pubblicare guide pratiche non vincolanti almeno sei mesi prima del 1º luglio 2016, in particolare su valutazione dell’esposizione, metodi semplificati, esposizioni non uniformi, RMI e sorveglianza sanitaria.

Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 16 fissa il termine di recepimento al 1º luglio 2016. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e farvi figurare un riferimento alla direttiva. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali. L’articolo 17 abroga la direttiva 2004/40/CE dal 29 giugno 2013, con effetto sostitutivo e tavola di concordanza nell’allegato IV. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e limiti materiali

L’articolo 1 stabilisce prescrizioni minime di protezione contro i rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici durante il lavoro. L’ambito copre gli effetti biofisici diretti e indiretti noti; i valori limite di esposizione riguardano solo gli effetti biofisici diretti a breve termine scientificamente accertati. La direttiva esclude gli ipotizzati effetti a lungo termine e i rischi da contatto con conduttori sotto tensione, rinviando a future valutazioni della Commissione se emergessero nuove prove scientifiche.

Definizioni tecniche e parametri di esposizione

L’articolo 2 definisce campi elettromagnetici, effetti biofisici diretti e indiretti, valori limite di esposizione (VLE) e livelli di azione (LA). I VLE si distinguono in VLE relativi agli effetti sanitari e VLE relativi agli effetti sensoriali; i LA servono a semplificare la dimostrazione della conformità e a far scattare misure preventive o protettive. Gli allegati I-III precisano grandezze fisiche, frequenze considerate e valori numerici di riferimento.

Valori limite di esposizione, livelli di azione e regole di superamento

L’articolo 3 impone agli Stati membri di garantire che il datore di lavoro limiti l’esposizione dei lavoratori ai VLE e, in via generale, utilizzi i LA come criterio operativo di conformità. Sono previste deroghe limitate per alcune esposizioni temporanee giustificate dalla prassi o dal processo, purché restino rispettati specifici VLE, siano adottate misure protettive e i lavoratori siano informati. Se i VLE vengono superati, il datore di lavoro deve intervenire immediatamente. Gli allegati II e III contengono i valori per effetti non termici e termici.

Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione

L’articolo 4 obbliga il datore di lavoro a valutare tutti i rischi, misurare o calcolare i livelli di esposizione se necessario e aggiornare periodicamente la valutazione. La valutazione deve tenere conto di guide pratiche, dati del fabbricante, incertezze di misurazione, sorgenti multiple, esposizione simultanea a frequenze diverse, lavoratori particolarmente vulnerabili e attrezzature alternative. Nei luoghi aperti al pubblico la valutazione può non essere richiesta se già effettuata ai sensi delle regole sulla popolazione generale e se non vi sono rischi per i lavoratori. I risultati devono essere conservati in forma rintracciabile.

Misure di prevenzione, riduzione dei rischi e segnaletica

L’articolo 5 impone di eliminare o ridurre al minimo i rischi, privilegiando misure tecniche e organizzative basate sui principi generali di prevenzione. Se i LA sono superati, il datore di lavoro deve adottare un programma d’azione con misure quali scelta di attrezzature meno emissive, schermature, delimitazione delle aree, manutenzione, progettazione dei luoghi di lavoro, limitazione di durata/intensità dell’esposizione e DPI. Sono previste misure specifiche per scariche di scintille, correnti di contatto, sintomi temporanei e rischi indiretti; i luoghi con possibile superamento dei LA devono essere segnalati e l’accesso limitato, salvo restrizioni già equivalenti.

Obblighi di informazione, formazione e consultazione

L’articolo 6 impone di informare e formare lavoratori e rappresentanti sui rischi, sui VLE e LA, sugli effetti indiretti, sui risultati delle misurazioni, sui sintomi temporanei e sulle procedure sicure. L’articolo 7 rinvia alla disciplina generale sulla consultazione e partecipazione dei lavoratori della direttiva 89/391/CEE.

Sorveglianza sanitaria

L’articolo 8 prevede una sorveglianza sanitaria adeguata ai fini della prevenzione e diagnosi precoce degli effetti negativi sulla salute. I risultati devono essere conservati in modo riservato e i lavoratori hanno accesso ai propri dati medici. In caso di effetti indesiderati o superamento dei VLE, il datore di lavoro deve offrire controlli o sorveglianza individuale senza costi per il lavoratore e in orari scelti da quest’ultimo.

Sanzioni nazionali

L’articolo 9 obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa nazionale di recepimento.

Deroghe per risonanza magnetica, ambito militare e casi specifici

L’articolo 10 consente deroghe ai VLE, in particolare per installazione, uso, sviluppo e manutenzione di apparecchi per risonanza magnetica nel settore sanitario o nella ricerca, a condizioni rigorose. Sono previste inoltre deroghe o sistemi equivalenti o più specifici per impianti militari operativi e attività militari, nonché per superamenti temporanei in settori o attività specifiche debitamente giustificati. Gli Stati membri devono informare la Commissione di tali deroghe e motivarle nella relazione di cui all’articolo 15.

Aggiornamento tecnico degli allegati e atti delegati

L’articolo 11 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modifiche tecniche agli allegati, per tenere conto del progresso tecnico, di nuove conoscenze scientifiche e di nuovi atti di armonizzazione tecnica, e per adeguare i LA se vi sono nuovi dati scientifici. La Commissione può inoltre inserire in allegato II gli orientamenti ICNIRP sui campi a bassissima frequenza quando disponibili. Sono previste, all’articolo 12, durata quinquennale della delega dal 29 giugno 2013, proroga tacita, revoca da parte di Parlamento e Consiglio e procedura di obiezione; l’articolo 13 disciplina la procedura d’urgenza.

Guide pratiche e riesame

L’articolo 14 impone alla Commissione di mettere a disposizione guide pratiche non vincolanti almeno sei mesi prima del 1º luglio 2016, su misurazione, valutazione, metodiche semplificate, esposizioni non uniformi, metodi multi-frequenza, risonanza magnetica e sorveglianza sanitaria. L’articolo 15 rinvia alla relazione sull’attuazione pratica prevista dall’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE.

Recepimento, abrogazione ed entrata in vigore

L’articolo 16 fissa il termine di recepimento al 1º luglio 2016 e richiede che gli atti nazionali contengano un riferimento alla direttiva. L’articolo 17 abroga la direttiva 2004/40/CE con effetto dal 29 giugno 2013 e stabilisce che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV. L’articolo 18 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; l’articolo 19 indica gli Stati membri come destinatari.

Come è indicizzato

Materiesicurezza sul lavorosalute e sicurezza dei lavoratoricampi elettromagneticiprevenzione dei rischisorveglianza sanitaria

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