Direttiva 2013/29
Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2013/29/UE rifonde e sostituisce la precedente disciplina sugli articoli pirotecnici, con l’obiettivo di garantire la libera circolazione nel mercato interno assicurando un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza e di altri interessi pubblici. Essa armonizza requisiti essenziali di sicurezza, categorie di prodotti, limiti di età, obblighi di fabbricanti/importatori/distributori, procedure di valutazione della conformità e regole su marcatura CE e vigilanza del mercato. La direttiva lascia agli Stati membri margini di discrezionalità soprattutto per limiti d’età più restrittivi, restrizioni all’uso o alla vendita al pubblico per ragioni di ordine pubblico/salute, e per l’organizzazione delle autorità competenti e delle sanzioni.
Rifusione della disciplina UE sulla messa a disposizione sul mercato degli articoli pirotecnici, con armonizzazione dei requisiti di sicurezza, classificazione, etichettatura, valutazione di conformità e vigilanza del mercato.
Ambito di applicazione
Si applica agli articoli pirotecnici immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione, in tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza. Sono esclusi, tra gli altri, gli articoli pirotecnici per uso non commerciale da parte di forze armate, polizia o vigili del fuoco; l’equipaggiamento rientrante nella direttiva 96/98/CE; gli articoli per l’industria aeronautica e spaziale; le capsule a percussione per giocattoli; gli esplosivi rientranti nella direttiva 93/15/CEE; le munizioni; e i fuochi d’artificio fabbricati per uso proprio e autorizzati solo sul territorio dello Stato membro di stabilimento. La direttiva riguarda la messa a disposizione sul mercato, la libera circolazione, la classificazione, l’etichettatura, la conformità e la sorveglianza del mercato; non disciplina invece la sicurezza del trasporto, né, in linea di principio, l’immagazzinamento, che resta ricompreso in altre normative UE.
Direttiva 2013/29/UE sugli articoli pirotecnici
La direttiva rifonde la precedente disciplina armonizzando le condizioni di commercializzazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno. L’impianto normativo è costruito attorno a sicurezza del prodotto, tutela della salute e dei consumatori, libera circolazione e vigilanza del mercato, con rinvii rilevanti alla normativa UE sulla marcatura CE, sull’accreditamento e sulla vigilanza dei prodotti.
Obiettivi e ratio dell’intervento
La direttiva nasce per superare le difformità tra le legislazioni nazionali in materia di sicurezza e funzionalità degli articoli pirotecnici, considerate potenziali ostacoli agli scambi. Il legislatore UE chiarisce che l’armonizzazione deve garantire al contempo un livello elevato di protezione della salute umana, della sicurezza pubblica, dei consumatori e degli utilizzatori professionali finali, oltre a tenere conto dei profili ambientali.
La rifusione si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 765/2008 e della decisione n. 768/2008/CE, che costituiscono la base comune per marcatura CE, accreditamento, vigilanza del mercato e moduli di valutazione della conformità.
Ambito di applicazione ed esclusioni
La direttiva si applica agli articoli pirotecnici messi a disposizione sul mercato dell’Unione, in qualunque forma di fornitura, compresa la vendita a distanza. L’articolo 2 esclude in modo espresso:
- gli articoli pirotecnici destinati a usi non commerciali da parte di forze armate, forze di pubblica sicurezza e vigili del fuoco;
- l’equipaggiamento rientrante nella direttiva 96/98/CE;
- gli articoli pirotecnici per uso aeronautico e spaziale;
- le capsule a percussione per giocattoli;
- gli esplosivi ricompresi nella direttiva 93/15/CEE;
- le munizioni;
- i fuochi d’artificio fabbricati per uso proprio e autorizzati solo sul territorio dello Stato membro di stabilimento.
Restano fuori dalla disciplina anche il trasporto e, per quanto richiamato nei considerando, la sicurezza dell’immagazzinamento, già coperta da altre normative UE.
Definizioni e architettura del sistema
L’articolo 3 fornisce le definizioni centrali: articolo pirotecnico, fuoco d’artificio, articoli pirotecnici teatrali, articoli pirotecnici per i veicoli, fabbricante, importatore, distributore, operatore economico, valutazione della conformità, organismo notificato, marcatura CE, richiamo e ritiro. La definizione di messa a disposizione sul mercato è ampia e ricomprende ogni fornitura nel mercato UE, a titolo oneroso o gratuito; l’immissione sul mercato è la prima messa a disposizione nell’Unione.
Categorie, limiti di età e restrizioni all’uso
L’articolo 6 classifica gli articoli pirotecnici in:
- fuochi d’artificio: F1, F2, F3, F4;
- articoli pirotecnici teatrali: T1, T2;
- altri articoli pirotecnici: P1, P2.
La classificazione dipende da utilizzo, finalità, rischio potenziale e rumorosità. Per alcune categorie è essenziale la qualifica di persona con conoscenze specialistiche, che gli Stati membri devono identificare e autorizzare secondo procedure nazionali da comunicare alla Commissione.
L’articolo 7 stabilisce i limiti minimi di età:
- F1: 12 anni;
- F2: 16 anni;
- F3: 18 anni;
- T1 e P1: 18 anni.
Gli Stati membri possono alzare tali limiti per ordine pubblico, sicurezza o salute e incolumità, oppure abbassarli per persone in formazione professionale. F4, T2 e P2 possono essere venduti solo a persone con conoscenze specialistiche. Per i P1 destinati ai veicoli, la messa a disposizione al pubblico è vietata salvo che il prodotto sia incorporato nel veicolo o in una parte staccabile.
Libera circolazione e poteri residui degli Stati membri
L’articolo 4 sancisce il principio per cui gli Stati membri non possono impedire la messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici conformi. Tuttavia, la direttiva lascia agli Stati membri un margine importante: essi possono vietare o limitare possesso, uso e/o vendita al pubblico di fuochi d’artificio F2 e F3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici, purché la misura sia giustificata da ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute e incolumità delle persone o protezione dell’ambiente.
La direttiva consente inoltre l’esposizione di articoli non conformi in fiere, mostre e dimostrazioni, nonché l’uso di articoli destinati a ricerca, sviluppo e prova, a condizione che siano chiaramente segnalati come non conformi e non disponibili alla vendita.
Requisiti essenziali di sicurezza
L’allegato I rappresenta il cuore tecnico della direttiva. Stabilisce, tra l’altro, che ogni articolo pirotecnico deve:
- presentare caratteristiche conformi a quelle dichiarate al notificato;
- essere progettato e fabbricato per consentire uno smaltimento sicuro con impatto ambientale minimo;
- funzionare correttamente nell’uso previsto;
- essere testato in condizioni realistiche;
- essere resistente a manipolazione, trasporto, acqua, temperature estreme e deterioramento in immagazzinamento;
- prevenire accensioni o inneschi intempestivi;
- essere corredato da istruzioni e marcature adeguate;
- non contenere, salvo eccezioni, esplosivi detonanti diversi da polvere nera o miscele ad effetto di lampo.
Per i fuochi d’artificio l’allegato I fissa anche requisiti di distanza di sicurezza, livello sonoro massimo, protezione contro l’accensione involontaria e indicazioni sul metodo di accensione. Sono previste regole specifiche per altri articoli pirotecnici e per i dispositivi di accensione.
Il punto 4 dell’allegato I, che modifica il divieto relativo agli esplosivi commerciali o militari, ha un regime particolare: doveva essere recepito entro il 3 ottobre 2013 e applicato dal 4 luglio 2013.
Obblighi dei fabbricanti
I fabbricanti sono il perno del sistema di conformità. Devono assicurare progettazione e fabbricazione conformi ai requisiti essenziali; predisporre la documentazione tecnica; sottoporre il prodotto alla procedura di valutazione della conformità; redigere la dichiarazione di conformità UE; apporre la marcatura CE; e conservare la documentazione per 10 anni.
Devono inoltre garantire la conformità della produzione in serie, mantenere controlli e registri, effettuare prove a campione quando richiesto dal rischio del prodotto, apporre il proprio nome e indirizzo e fornire istruzioni e informazioni di sicurezza nella lingua richiesta dallo Stato membro interessato.
In caso di non conformità o rischio, il fabbricante deve agire immediatamente con misure correttive, ritiro o richiamo e informare le autorità nazionali competenti.
Tracciabilità
L’articolo 9 richiede un’etichetta con numero di registrazione assegnato dall’organismo notificato che abbia eseguito la valutazione di conformità. Il sistema di numerazione uniforme è definito dalla Commissione con atto di esecuzione.
Fabbricanti e importatori devono conservare i numeri di registrazione e renderli disponibili su richiesta delle autorità competenti.
Etichettatura e informazioni ai consumatori e ai professionisti
Per gli articoli diversi da quelli per veicoli, l’etichetta deve essere visibile, leggibile e indelebile, nella lingua dello Stato membro di destinazione. Deve contenere almeno:
- dati del fabbricante, e dell’importatore se il fabbricante è fuori UE;
- nome e tipo del prodotto;
- numero di registrazione e numero di lotto/serie;
- limiti minimi di età;
- categoria;
- istruzioni d’uso;
- anno di produzione per F3 e F4;
- eventuale distanza minima di sicurezza;
- contenuto esplosivo netto (NEC).
Sono poi richieste indicazioni minime specifiche per F1-F4 e T1-T2, tra cui l’uso soltanto in spazi aperti o l’uso esclusivo da persone con conoscenze specialistiche.
Per gli articoli pirotecnici per i veicoli l’etichettatura è diversa: devono comparire i dati del fabbricante, nome e tipo del prodotto, numero di registrazione, numero di prodotto/lotto/serie e, se del caso, istruzioni di sicurezza. Agli utilizzatori professionali va fornita una scheda dati di sicurezza conforme al regolamento REACH.
Obblighi di importatori e distributori
Gli importatori devono verificare, prima dell’immissione sul mercato, che il fabbricante abbia eseguito la procedura corretta, predisposto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE e adempiuto agli obblighi di identificazione ed etichettatura. Devono anche garantire che le condizioni di stoccaggio e trasporto non compromettano la conformità del prodotto.
I distributori, a loro volta, devono operare con la dovuta diligenza e verificare la presenza della marcatura CE, della documentazione e delle istruzioni. Se ritengono che il prodotto non sia conforme o presenti un rischio, devono sospenderne la messa a disposizione e avvisare fabbricante/importatore e autorità.
Quando importatori e distributori diventano fabbricanti
L’articolo 14 prevede che importatore o distributore siano considerati fabbricanti quando immettono sul mercato il prodotto con il proprio nome o marchio commerciale, oppure quando lo modificano in modo da incidere sulla conformità. In tal caso si applicano tutti gli obblighi del fabbricante.
Presunzione di conformità, procedure e dichiarazione UE
L’articolo 16 introduce la presunzione di conformità: gli articoli pirotecnici conformi a norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea si presumono conformi ai requisiti coperti da tali norme.
L’articolo 17 consente al fabbricante di scegliere tra diverse procedure di valutazione della conformità, in funzione della categoria e del rischio:
- modulo B + C2, D o E;
- modulo G;
- modulo H per i fuochi d’artificio F4.
L’articolo 18 disciplina la dichiarazione di conformità UE, che attesta il rispetto dei requisiti dell’allegato I, deve seguire il modello dell’allegato III, essere aggiornata, tradotta nella lingua richiesta dallo Stato membro interessato e, se più atti UE si applicano al prodotto, può essere unica e cumulativa.
Marcatura CE
La marcatura CE è disciplinata dagli articoli 19 e 20 in coerenza con il regolamento (CE) n. 765/2008. Deve essere apposta prima dell’immissione sul mercato, in modo visibile, leggibile e indelebile. Se interviene un organismo notificato nella fase di controllo della produzione, la marcatura è accompagnata dal suo numero identificativo.
Gli Stati membri devono vigilare contro l’uso improprio del marchio.
Organismi notificati: struttura e requisiti
Gli articoli 21-37 costruiscono un sistema molto articolato di notifica, controllo e coordinamento degli organismi di valutazione della conformità. Gli Stati membri designano l’autorità di notifica; possono affidare la valutazione anche all’organismo nazionale di accreditamento. Devono garantire che l’autorità sia imparziale, indipendente e dotata di personale sufficiente.
Gli organismi notificati devono:
- essere persone giuridiche stabilite secondo il diritto nazionale;
- essere terzi indipendenti rispetto ai prodotti e agli operatori valutati;
- possedere competenze tecniche, personale qualificato, mezzi adeguati e procedure trasparenti;
- mantenere la riservatezza;
- stipulare assicurazione di responsabilità civile, salvo copertura pubblica;
- partecipare al coordinamento settoriale e alle attività di normalizzazione.
La notifica alla Commissione avviene con strumento elettronico. In assenza di obiezioni entro 2 settimane se vi è accreditamento, o entro 2 mesi se non vi è, l’organismo può operare come notificato.
La Commissione attribuisce il numero identificativo, pubblica gli elenchi degli organismi notificati e può intervenire, anche con atto di esecuzione, se emergono dubbi sulla competenza o sulla permanenza dei requisiti.
Funzionamento operativo delle procedure di conformità
Le procedure dei moduli B, C2, D, E, G e H sono descritte in dettaglio nell’allegato II. In sintesi:
- il modulo B è l’esame UE del tipo, basato sulla verifica del progetto e di campioni rappresentativi;
- il modulo C2 introduce controlli casuali sul prodotto da parte di organismo notificato;
- il modulo D si basa sulla garanzia della qualità del processo produttivo;
- il modulo E sulla garanzia della qualità del prodotto;
- il modulo G sulla verifica dell’unità;
- il modulo H sulla garanzia totale di qualità, comprendente progettazione, produzione, ispezione e prove.
Per ciascun modulo sono previsti obblighi di documentazione, accesso ai locali, sorveglianza periodica, visite senza preavviso, conservazione dei fascicoli per 10 anni e apposizione del numero identificativo dell’organismo notificato quando richiesto.
Vigilanza del mercato e procedure di salvaguardia
L’articolo 38 rinvia espressamente al regolamento (CE) n. 765/2008 per la vigilanza del mercato e il controllo dei prodotti in ingresso nell’Unione. Gli Stati membri devono adottare misure affinché gli articoli pirotecnici siano messi a disposizione solo se, adeguatamente immagazzinati e usati secondo destinazione, non mettono in pericolo salute e incolumità. Gli Stati membri devono inoltre informare annualmente la Commissione sulle attività di vigilanza.
Gli articoli 39 e 40 disciplinano i casi di prodotti non conformi e la procedura di salvaguardia:
- l’autorità nazionale valuta il prodotto quando vi siano motivi sufficienti di rischio;
- se emerge non conformità, l’operatore è invitato ad adottare misure correttive, o a ritirare/richiamare il prodotto;
- se la non conformità non è limitata al territorio nazionale, la Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati;
- se l’operatore non interviene, lo Stato membro adotta misure provvisorie di divieto, limitazione, ritiro o richiamo;
- in assenza di obiezioni entro 3 mesi, la misura è ritenuta giustificata;
- la Commissione decide, con atto di esecuzione, se la misura nazionale sia giustificata o meno, e se la non conformità dipende da una norma armonizzata carente avvia la procedura del regolamento (UE) n. 1025/2012.
L’articolo 41 copre il caso di prodotti conformi ma comunque rischiosi: l’autorità nazionale può imporre misure correttive, ritiro o richiamo, e la Commissione decide sulla giustificazione della misura con procedura d’esame o, in caso d’urgenza, con atti immediatamente applicabili.
L’articolo 42 riguarda invece la non conformità formale: marcatura CE irregolare o assente, numero dell’organismo notificato errato o mancante, dichiarazione UE mancante o incompleta, documentazione tecnica assente o incompleta, informazioni identificative mancanti, false o incomplete, o altri obblighi amministrativi non rispettati. In tal caso lo Stato membro chiede di porre fine alla non conformità e, se persiste, può limitare o proibire la commercializzazione, oppure imporre ritiro o richiamo.
Sanzioni e recepimento
L’articolo 45 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni per le violazioni della normativa nazionale di recepimento; esse possono includere sanzioni penali per violazioni gravi e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
L’articolo 47 fissa il termine generale di recepimento al 30 giugno 2015 e l’applicazione dal 1º luglio 2015. Per il punto 4 dell’allegato I il termine è anticipato: recepimento entro il 3 ottobre 2013 e applicazione dal 4 luglio 2013. Gli Stati membri devono inoltre notificare alla Commissione il testo delle misure di recepimento e le disposizioni fondamentali di diritto interno adottate.
Regime transitorio e abrogazione della direttiva 2007/23/CE
L’articolo 46 tutela la circolazione di prodotti e autorizzazioni pregresse. In particolare:
- gli articoli pirotecnici conformi alla direttiva 2007/23/CE e immessi sul mercato entro il 1º luglio 2015 non possono essere ostacolati;
- le autorizzazioni nazionali per F1, F2 e F3 rilasciate prima del 4 luglio 2010 restano valide fino alla scadenza o al 4 luglio 2017, se anteriore;
- le autorizzazioni per altri articoli pirotecnici, F4 e articoli pirotecnici teatrali rilasciate prima del 4 luglio 2013 restano valide fino alla scadenza o al 4 luglio 2017, se anteriore;
- le autorizzazioni per articoli pirotecnici per veicoli restano valide fino alla scadenza;
- i certificati rilasciati ai sensi della direttiva 2007/23/CE restano validi.
L’articolo 48 abroga la direttiva 2007/23/CE dal 1º luglio 2015, con abrogazione anticipata del punto 4 dell’allegato I dal 4 luglio 2013. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla nuova direttiva secondo la tavola di concordanza.
Indicazioni operative per il mercato
Per gli operatori economici, la direttiva impone un sistema di compliance strutturato su quattro pilastri: progettazione e fabbricazione conformi, tracciabilità e documentazione, valutazione di conformità tramite organismo notificato, etichettatura e istruzioni corrette. Per i consulenti legali e fiscali, i punti più delicati sono la corretta qualificazione del ruolo dell’operatore nella filiera, l’identificazione del regime di conformità applicabile al singolo prodotto, la gestione del transitorio e la verifica delle responsabilità in caso di rebranding, modifica del prodotto o non conformità successiva alla messa sul mercato.
Disposizioni principali
Obiettivo, requisiti essenziali e libera circolazione
L’articolo 1 stabilisce che la direttiva mira a realizzare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, tutelando salute umana, sicurezza pubblica, consumatori e ambiente. Essa fissa i requisiti essenziali di sicurezza contenuti nell’allegato I. L’articolo 4 vieta agli Stati membri di vietare, limitare o ostacolare la messa a disposizione sul mercato dei prodotti conformi, salvo misure nazionali giustificate su specifiche categorie e per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute e incolumità delle persone o protezione dell’ambiente.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’articolo 2 definisce l’ambito oggettivo: si applica agli articoli pirotecnici, comprendendo fuochi d’artificio, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici a fini tecnici o di sicurezza. Sono esclusi gli articoli destinati a uso non commerciale da forze armate, pubblica sicurezza e vigili del fuoco, l’equipaggiamento di cui alla direttiva 96/98/CE, gli articoli per aeronautica e spazio, le capsule a percussione per giocattoli, gli esplosivi della direttiva 93/15/CEE, le munizioni e i fuochi d’artificio prodotti per uso proprio e autorizzati solo sul territorio dello Stato membro di stabilimento.
Definizioni chiave
L’articolo 3 contiene le definizioni di articolo pirotecnico, fuoco d’artificio, articoli pirotecnici teatrali, articoli pirotecnici per i veicoli, munizioni, persona con conoscenze specialistiche, messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, fabbricante, importatore, distributore, operatori economici, specifica tecnica, norma armonizzata, accreditamento, organismo nazionale di accreditamento, valutazione della conformità, organismo di valutazione della conformità, richiamo, ritiro, normativa di armonizzazione dell’Unione e marcatura CE.
Classificazione in categorie e limiti d’età
L’articolo 6 impone la classificazione degli articoli pirotecnici in categorie F1-F4, T1-T2 e P1-P2 in funzione del tipo di utilizzo, della finalità, del rischio potenziale e della rumorosità; la classificazione è effettuata dal fabbricante e confermata dagli organismi notificati nella procedura di conformità. L’articolo 7 stabilisce limiti minimi di età: F1 12 anni, F2 16 anni, F3 18 anni, T1 e P1 18 anni. Gli Stati membri possono innalzare i limiti per ragioni di ordine pubblico, sicurezza o salute, oppure abbassarli per persone in formazione professionale. F4, T2 e P2 possono essere messi a disposizione solo a persone con conoscenze specialistiche; i P1 per veicoli non possono essere venduti al pubblico, salvo incorporazione nel veicolo o in una sua parte staccabile.
Obblighi dei fabbricanti
L’articolo 8 impone ai fabbricanti di garantire, all’immissione sul mercato, progettazione e fabbricazione conformi ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, di predisporre la documentazione tecnica dell’allegato II e di far eseguire la procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 17. In caso di esito positivo, il fabbricante redige la dichiarazione di conformità UE e appone la marcatura CE. Deve conservare documentazione tecnica e dichiarazione per 10 anni, garantire la conformità della produzione in serie, effettuare controlli e prove a campione quando necessario, assicurare etichettatura e istruzioni, indicare nome e indirizzo, e adottare immediatamente misure correttive, ritiro o richiamo in caso di non conformità o rischio.
Obblighi di importatori e distributori
L’articolo 12 prevede che gli importatori immettano sul mercato solo articoli conformi e verifichino, prima dell’immissione, che il fabbricante abbia svolto la valutazione della conformità, predisposto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE e adempiuto agli obblighi di etichettatura e identificazione. Devono inoltre conservare la dichiarazione di conformità UE per 10 anni e garantire condizioni di stoccaggio e trasporto non pregiudizievoli. L’articolo 13 impone ai distributori diligenza nella verifica formale del prodotto prima della messa a disposizione, il mantenimento della conformità durante stoccaggio e trasporto, e obblighi di informazione e cooperazione in caso di rischio o non conformità.
Tracciabilità e identificazione degli operatori
L’articolo 9 impone al fabbricante di apporre un’etichetta con il numero di registrazione assegnato dall’organismo notificato, secondo un sistema uniforme definito dalla Commissione. Fabbricanti e importatori devono conservare i numeri di registrazione e renderli disponibili alle autorità. L’articolo 15 obbliga gli operatori economici a indicare, su richiesta delle autorità di vigilanza, l’identità degli operatori che hanno fornito loro articoli pirotecnici e di quelli a cui li hanno forniti, per 10 anni.
Etichettatura e informazioni per gli utilizzatori
Gli articoli 10 e 11 disciplinano l’etichettatura. Per gli articoli pirotecnici diversi da quelli per veicoli, l’etichetta deve essere visibile, leggibile, indelebile e redatta nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro di destinazione, con informazioni minime su fabbricante, importatore se del caso, nome e tipo del prodotto, numero di registrazione, numero di lotto/serie, limiti di età, categoria, istruzioni d’uso, anno di produzione per F3 e F4, distanza minima di sicurezza e NEC. Ulteriori indicazioni specifiche valgono per le categorie F1-F4 e T1-T2. Per gli articoli pirotecnici per veicoli l’etichettatura è semplificata, ma deve includere i dati del fabbricante, nome/tipo, numero di registrazione e dati di lotto/serie, oltre alle istruzioni di sicurezza se necessarie; agli utilizzatori professionali deve essere fornita una scheda dati di sicurezza conforme al regolamento REACH, anche in formato elettronico.
Valutazione di conformità e dichiarazione UE
L’articolo 17 prevede le procedure di valutazione della conformità: esame UE del tipo (modulo B) con successiva combinazione di moduli C2, D o E; verifica dell’esemplare unico (modulo G); garanzia totale di qualità (modulo H) per i fuochi d’artificio F4. L’articolo 18 disciplina la dichiarazione di conformità UE, che deve seguire la struttura dell’allegato III, contenere gli elementi richiesti dai moduli, essere aggiornata e tradotta nella lingua richiesta dallo Stato membro di immissione o messa a disposizione. Quando si applicano più atti UE, può essere redatta un’unica dichiarazione. La dichiarazione è responsabilità esclusiva del fabbricante.
Marcatura CE
Gli articoli 19 e 20 richiamano i principi generali del regolamento (CE) n. 765/2008 e stabiliscono che la marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto, o su imballaggio/documenti di accompagnamento se ciò non è possibile, prima dell’immissione sul mercato. Quando interviene un organismo notificato nella fase di controllo della produzione, la marcatura CE è seguita dal suo numero di identificazione.
Organismi notificati: notifica, requisiti e controllo
Gli articoli 21-37 disciplinano in modo dettagliato il sistema degli organismi notificati. Gli Stati membri designano un’autorità di notifica o possono affidare il compito all’organismo nazionale di accreditamento; devono garantire imparzialità, assenza di conflitti di interesse, riservatezza e competenza tecnica. Gli organismi notificati devono essere terzi indipendenti, dotati di personale qualificato, procedure, mezzi tecnici, assicurazione di responsabilità civile e partecipazione al coordinamento settoriale. La notifica avviene tramite strumento elettronico della Commissione e diviene efficace se non vi sono obiezioni entro 2 settimane con accreditamento, o 2 mesi senza accreditamento. La Commissione assegna numeri identificativi, pubblica l’elenco degli organismi e può intervenire con atti di esecuzione in caso di carenze. Sono previste regole su subappalto, ricorsi contro le decisioni degli organismi notificati, obblighi informativi reciproci e coordinamento tra organismi.
Vigilanza del mercato, rischio e salvaguardia
L’articolo 38 rinvia alle regole del regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di vigilanza del mercato e controlli sui prodotti che entrano nell’Unione. Gli articoli 39-42 disciplinano la procedura nazionale per prodotti che presentano rischi, la procedura di salvaguardia UE, i casi di prodotti conformi ma rischiosi e la non conformità formale. Se emergono rischi, l’autorità nazionale valuta il prodotto, chiede misure correttive, può imporre ritiro, richiamo o limitazione, e informa Commissione e altri Stati membri. La Commissione decide con atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata, con procedure consultive o d’esame a seconda dei casi. È disciplinata anche la non conformità meramente formale, come irregolarità nella marcatura CE, dichiarazione UE o documentazione tecnica.
Competenze di esecuzione e comitato
L’articolo 43 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per il sistema uniforme di numerazione e per la raccolta/aggiornamento dei dati sugli incidenti. L’articolo 44 istituisce il comitato per gli articoli pirotecnici e rinvia alle procedure del regolamento (UE) n. 182/2011, distinguendo tra procedura consultiva, d’esame e atti immediatamente applicabili in casi d’urgenza.
Sanzioni e disposizioni transitorie
L’articolo 45 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, anche penali per violazioni gravi. L’articolo 46 contiene regole transitorie: i prodotti conformi alla direttiva 2007/23/CE immessi sul mercato entro il 1º luglio 2015 restano commerciabili; alcune autorizzazioni nazionali restano valide fino al 4 luglio 2017 o alla scadenza, se anteriore; quelle per articoli pirotecnici per veicoli restano valide fino alla scadenza; i certificati rilasciati sotto la direttiva 2007/23/CE restano validi.
Termini di recepimento e applicazione
L’articolo 47 fissa il termine generale di recepimento al 30 giugno 2015, con applicazione dal 1º luglio 2015. In via derogatoria, il punto 4 dell’allegato I doveva essere recepito entro il 3 ottobre 2013 e applicato dal 4 luglio 2013. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e il riferimento alla direttiva. L’articolo 48 abroga la direttiva 2007/23/CE dal 1º luglio 2015, salvo il punto 4 dell’allegato I, abrogato dal 4 luglio 2013. L’articolo 49 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e che alcune disposizioni si applicano dal 1º luglio 2015.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 12 giu 2013Direttiva 2013/30
- direttiva · 12 giu 2013Direttiva 2013/31
- direttiva · 26 giu 2013Direttiva 2013/37
- direttiva · 26 giu 2013Direttiva 2013/36
- direttiva · 26 giu 2013Direttiva 2013/35
- direttiva · 26 giu 2013Direttiva 2013/34
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →