Direttiva 2013/32
Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva rifusa 2013/32/UE stabilisce norme comuni per le procedure di riconoscimento e revoca della protezione internazionale nell’Unione, con l’obiettivo di avvicinare gli ordinamenti nazionali verso una procedura comune di asilo. Essa disciplina accesso alla procedura, esame della domanda, garanzie per i richiedenti, domande inammissibili o infondate, concetti di paese sicuro, revoca dello status e ricorsi effettivi. Il testo lascia agli Stati membri ampi margini organizzativi, ma impone termini procedurali, garanzie minime e obblighi di risultato, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali e del principio di non-refoulement.
Procedura comune UE per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale, con standard minimi su accesso, esame, garanzie procedurali, ricorsi e concetti di paese sicuro.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio degli Stati membri, comprese frontiera, acque territoriali e zone di transito, nonché alle procedure di revoca della protezione internazionale (art. 3, par. 1). Non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri (art. 3, par. 2). Gli Stati membri possono estenderla, se lo ritengono, a forme di protezione diverse da quelle rientranti nella direttiva 2011/95/UE (art. 3, par. 3). La direttiva non disciplina le procedure tra Stati membri regolate dal regolamento (UE) n. 604/2013, ma si applica in via integrativa ai richiedenti soggetti a tale regolamento, senza pregiudicarlo (considerando 53-54). Non vincola Regno Unito, Irlanda e Danimarca secondo i rispettivi protocolli (considerando 58-59).
Direttiva 2013/32/UE sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale
La direttiva rifusa 2013/32/UE sostituisce la direttiva 2005/85/CE e completa il quadro del sistema europeo comune di asilo nel settore procedurale. L’obiettivo è assicurare procedure comuni, eque ed efficaci per l’esame delle domande di protezione internazionale e per la revoca dello status, nel rispetto della Convenzione di Ginevra, del principio di non-refoulement e della Carta dei diritti fondamentali.
Obiettivi e impostazione generale
La direttiva mira a ravvicinare le procedure nazionali affinché casi analoghi siano trattati allo stesso modo e producano lo stesso risultato, riducendo le divergenze tra Stati membri e i movimenti secondari dei richiedenti. Il testo lascia margini di discrezionalità agli Stati membri sulla forma e sui mezzi, ma impone obblighi di risultato, standard minimi e termini procedurali vincolanti.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica a tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio degli Stati membri, comprese frontiera, acque territoriali e zone di transito, nonché alle procedure di revoca della protezione internazionale. Restano escluse le domande di asilo diplomatico o territoriale presso le rappresentanze degli Stati membri. Gli Stati membri possono comunque estendere la disciplina a forme di protezione diverse da quelle della direttiva 2011/95/UE.
Autorità competente e organizzazione amministrativa
Ciascuno Stato membro deve designare un’autorità responsabile dell’esame adeguato delle domande, dotata di mezzi appropriati e personale competente in numero sufficiente. Il personale deve ricevere formazione adeguata, che includa gli elementi rilevanti della formazione EASO; chi conduce i colloqui deve inoltre saper riconoscere situazioni di vulnerabilità, ad esempio indicazioni di torture pregresse. Gli Stati membri possono designare un’autorità diversa per l’esecuzione delle procedure Dublino e per il rilascio o diniego del permesso di ingresso nella procedura di frontiera.
Accesso alla procedura e registrazione della domanda
La domanda deve essere registrata entro 3 giorni lavorativi se presentata all’autorità competente alla registrazione, oppure entro 6 giorni lavorativi se presentata ad altre autorità abilitate a riceverla. In caso di presentazioni simultanee di un numero elevato di domande, il termine può essere prorogato di 10 giorni lavorativi. Gli Stati membri devono garantire che anche polizia, guardie di frontiera, autorità di immigrazione e centri di trattenimento siano informati sulle modalità di presentazione delle domande e adeguatamente formati.
Diritto di rimanere e garanzie di base
Il richiedente ha diritto a rimanere nello Stato membro, ai soli fini della procedura, fino alla decisione di primo grado. Il diritto non equivale a titolo di soggiorno. Sono previste deroghe per la domanda reiterata o per la consegna/estradizione verso un altro Stato membro, un paese terzo o un tribunale penale internazionale, ma solo se l’estradizione non comporta refoulement diretto o indiretto.
Esame della domanda: criteri, tempi e priorità
L’esame deve essere individuale, obiettivo e imparziale e fondarsi su informazioni precise e aggiornate provenienti da più fonti, tra cui EASO, UNHCR e organizzazioni internazionali per i diritti umani. L’autorità deve prima verificare se il richiedente sia rifugiato e, in caso negativo, se abbia diritto alla protezione sussidiaria. In linea generale la procedura deve concludersi entro 6 mesi dalla presentazione della domanda; il termine può essere prorogato fino a 9 mesi in casi complessi, di afflusso massivo o di mancata cooperazione del richiedente, e in casi eccezionali di altri 3 mesi. In ogni caso il limite massimo è 21 mesi. Se la situazione nel paese di origine è temporaneamente incerta, la conclusione può essere rinviata, con riesame semestrale e obbligo di informare il richiedente e la Commissione.
Procedure accelerate e procedure di frontiera
Gli Stati membri possono accelerare l’esame o svolgerlo alla frontiera/in zona di transito in ipotesi tassative, tra cui: irrilevanza dei fatti addotti, paese di origine sicuro, dichiarazioni o documenti falsi, distruzione di documenti, dichiarazioni incoerenti o inverosimili, domanda reiterata inammissibile, domanda strumentale a ritardare l’allontanamento, ingresso irregolare senza tempestiva presentazione, rifiuto del rilievo dattiloscopico Eurodac, pericolo per sicurezza nazionale o ordine pubblico. Per le procedure di frontiera la decisione deve essere presa entro 4 settimane; se ciò non avviene, il richiedente va ammesso nel territorio per l’ulteriore esame.
Domande infondate e inammissibili
Una domanda può essere ritenuta infondata solo se l’autorità accertante ha escluso la qualifica di beneficiario di protezione internazionale. Può essere qualificata come manifestamente infondata nei casi collegati alle ipotesi di procedura accelerata previste dall’art. 31, par. 8. L’inammissibilità è limitata ai casi espressamente elencati: protezione già concessa da altro Stato membro, primo asilo, paese terzo sicuro, domanda reiterata senza elementi nuovi, oppure domanda presentata da persona a carico già compresa in domanda principale senza ragioni autonome.
Garanzie procedurali: informazione, interpretazione, colloquio, prova
La direttiva assicura al richiedente un nucleo minimo di garanzie: informazione completa sui diritti e obblighi, interpretazione quando necessaria, possibilità di contattare UNHCR e organizzazioni di assistenza, accesso alle informazioni utilizzate dall’autorità, comunicazione della decisione e dei mezzi di impugnazione, oltre al diritto al colloquio personale sul merito della domanda. Il colloquio deve svolgersi in condizioni di riservatezza, con interprete idoneo e, se possibile, con persone dello stesso sesso su richiesta del richiedente. Deve essere redatto un verbale accurato e il richiedente deve poterlo verificare; è ammessa la registrazione audio o audiovisiva. È possibile disporre una visita medica, previo consenso, per documentare persecuzioni o danni gravi, a spese pubbliche.
Informazioni giuridiche e assistenza legale
In primo grado gli Stati membri devono fornire gratuitamente, su richiesta, informazioni giuridiche e procedurali, almeno con riguardo alla situazione particolare del richiedente. Nelle impugnazioni devono essere concesse, su richiesta, assistenza e rappresentanza legali gratuite, almeno per la preparazione degli atti e la partecipazione alle udienze di primo grado. Gli Stati membri possono subordinare tali prestazioni alla mancanza di risorse, introdurre limiti monetari e temporali e prevedere un rimborso se la situazione economica migliora o se le prestazioni sono state concesse sulla base di informazioni false, purché non sia compromesso l’accesso effettivo alla giustizia.
Minori non accompagnati e richiedenti vulnerabili
Gli Stati membri devono valutare entro un termine ragionevole se il richiedente necessita di garanzie procedurali particolari e, in tal caso, fornirgli sostegno adeguato per tutta la procedura. Se tale sostegno non può essere garantito nelle procedure accelerate o di frontiera, tali procedure non possono essere applicate o devono cessare di applicarsi. Per i minori non accompagnati è prevista la nomina di un rappresentante, la partecipazione di personale competente ai colloqui e nella preparazione della decisione, l’informazione gratuita anche nelle procedure di revoca e, se necessario, la visita medica per l’accertamento dell’età, nel rispetto della dignità e con esame meno invasivo possibile. L’interesse superiore del minore è criterio fondamentale di applicazione della direttiva.
Ritiro, rinuncia e domande reiterate
Se la domanda è ritirata espressamente o si presume ritirata implicitamente, l’autorità può sospendere l’esame o respingere la domanda. Il richiedente che torna a presentarsi può chiedere la riapertura del caso o presentare nuova domanda; gli Stati membri possono fissare un termine di almeno 9 mesi oltre il quale il caso non è più riapribile o la nuova domanda può essere trattata come reiterata. Le domande reiterate sono sottoposte a un esame preliminare: solo se emergono nuovi elementi o risultanze che aumentano in modo significativo la probabilità di protezione, la domanda va riesaminata nel merito.
Concetti di paese di primo asilo, paese di origine sicuro e paese terzo sicuro
La direttiva disciplina in modo dettagliato i concetti di paese di primo asilo, paese di origine sicuro, paese terzo sicuro e paese terzo europeo sicuro. Tali concetti consentono, in determinati casi, di non esaminare il merito della domanda, ma solo se ricorrono condizioni sostanziali di sicurezza, protezione effettiva e rispetto del non-refoulement, e purché il richiedente possa contestarne l’applicazione nel suo caso concreto. Le designazioni nazionali devono basarsi su fonti aggiornate e devono essere periodicamente riesaminate e comunicate alla Commissione.
Revoca della protezione internazionale
La revoca può essere avviata quando emergano elementi nuovi che facciano dubitare della validità della protezione. Il beneficiario deve essere informato per iscritto del riesame e avere la possibilità di esporre le proprie ragioni in colloquio o per iscritto. La decisione deve essere motivata in fatto e in diritto e notificata per iscritto, con indicazione dei mezzi di impugnazione. In caso di revoca si applicano anche le garanzie sul patrocinio, sulle informazioni e sul ruolo dell’UNHCR. È prevista la decadenza automatica per rinuncia espressa e, a scelta dello Stato, per acquisizione della cittadinanza.
Ricorso effettivo e tutela giurisdizionale
La direttiva garantisce un ricorso effettivo dinanzi a un giudice contro le decisioni di rigetto, inammissibilità, decisioni adottate alla frontiera, decisioni di non esame e revoca della protezione, nonché contro il rifiuto di riaprire un caso sospeso. Il ricorso deve consentire un esame completo ed ex nunc dei fatti e del diritto, almeno in primo grado. In alcuni casi il giudice decide se il richiedente possa restare nel territorio in attesa dell’esito del ricorso; il diritto nazionale può prevedere condizioni, termini e ipotesi di rifiuto, ma senza rendere impossibile o eccessivamente difficile l’accesso alla tutela.
Recepimento, applicazione e abrogazione della direttiva precedente
Gli Stati membri dovevano recepire la maggior parte delle disposizioni entro il 20 luglio 2015, mentre l’art. 31, parr. 3, 4 e 5, doveva essere recepito entro il 20 luglio 2018. La direttiva si applica alle domande e alle revoche successive al 20 luglio 2015, salvo le specifiche norme differite. La direttiva 2005/85/CE è abrogata dal 21 luglio 2015 per gli Stati membri vincolati, con mantenimento degli obblighi residui relativi al precedente termine di recepimento.
Disposizioni principali
Obiettivo e definizioni essenziali
L’art. 1 fissa l’obiettivo di stabilire procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE. L’art. 2 contiene le definizioni chiave: domanda, richiedente, decisione definitiva, autorità accertante, minore, minore non accompagnato, revoca della protezione internazionale, domanda reiterata, protezione internazionale, status di rifugiato e status di protezione sussidiaria.
Ambito di applicazione e autorità competenti
L’art. 3 delimita l’applicazione a domande presentate nel territorio, frontiera, acque territoriali e zone di transito, nonché alla revoca. L’art. 4 impone a ciascuno Stato membro di designare un’autorità competente per l’esame adeguato delle domande, dotata di mezzi e personale sufficiente e adeguatamente formato; può essere designata un’autorità diversa per le procedure Dublino e per l’ingresso nella procedura di frontiera. Le domande presentate a autorità di altro Stato membro che svolgano controlli di frontiera o immigrazione vanno trattate dallo Stato membro in cui la domanda è presentata.
Accesso alla procedura e registrazione
L’art. 6 impone la registrazione entro 3 giorni lavorativi se la domanda è presentata all’autorità competente alla registrazione, ovvero entro 6 giorni lavorativi se è presentata ad altre autorità abilitate a riceverla; in caso di arrivi simultanei di massa, il termine può essere prorogato di 10 giorni lavorativi. Gli Stati membri devono garantire che la domanda possa essere presentata quanto prima, eventualmente personalmente e/o in un luogo designato, e che polizia, guardie di frontiera, autorità immigrazione e centri di trattenimento informino correttamente i richiedenti.
Domande per conto di familiari e minori
L’art. 7 riconosce al soggetto adulto capace il diritto di presentare domanda per sé; può essere consentito presentare domanda anche per le persone a carico, con consenso di ciascun adulto a carico. Il minore può presentare domanda per sé se ha capacità processuale secondo il diritto nazionale, oppure tramite genitori, altro adulto responsabile o rappresentante. Sono previste regole speciali per i minori non accompagnati, anche rispetto alla presentazione da parte degli organismi competenti per il rimpatrio.
Informazione, consulenza e accesso nei luoghi di frontiera e trattenimento
L’art. 8 impone di informare i potenziali richiedenti nei centri di trattenimento e ai valichi di frontiera sulla possibilità di chiedere protezione internazionale e di garantire interpretazione nella misura necessaria. Le organizzazioni e persone di assistenza devono avere accesso effettivo ai richiedenti ai valichi, con limiti solo se obiettivamente necessari per sicurezza, ordine pubblico o gestione amministrativa e purché non sia seriamente ristretto l’accesso.
Diritto di rimanere e limiti alla permanenza
L’art. 9 riconosce il diritto del richiedente a rimanere nello Stato membro fino alla decisione di primo grado, esclusivamente ai fini della procedura, senza costituire titolo di soggiorno. Sono previste deroghe per domanda reiterata e per consegna/estradizione verso altro Stato membro, paese terzo o tribunale penale internazionale, purché non vi sia refoulement diretto o indiretto.
Criteri di esame, termini e procedure accelerate o di frontiera
L’art. 10 prevede che la domanda non possa essere respinta solo perché tardiva e che prima sia valutata la qualifica di rifugiato e, in subordine, la protezione sussidiaria. L’art. 31 stabilisce il termine ordinario di 6 mesi per la decisione, prorogabile fino a 9 mesi in casi complessi, per afflusso massivo o per mancata cooperazione del richiedente, e ulteriormente di 3 mesi in casi eccezionali motivati; il termine massimo è 21 mesi. Sono ammesse procedure accelerate e/o di frontiera in casi tipizzati, tra cui paese di origine sicuro, dichiarazioni incoerenti, domanda reiterata inammissibile, rischio per sicurezza/ordine pubblico, entrata irregolare senza tempestiva presentazione, rifiuto del rilevamento dattiloscopico Eurodac. L’art. 43 consente procedure di frontiera con decisione entro 4 settimane, dopo le quali il richiedente va ammesso nel territorio.
Domande infondate, inammissibili e criteri di ammissibilità
L’art. 32 consente di qualificare come infondata la domanda solo se il richiedente non è beneficiario di protezione internazionale; può essere manifestamente infondata nei casi dell’art. 31, par. 8. L’art. 33 elenca i casi di inammissibilità: protezione già concessa da altro Stato membro, primo asilo, paese terzo sicuro, domanda reiterata senza elementi nuovi, domanda di persona a carico già compresa in domanda principale senza motivi autonomi. L’art. 34 impone, salvo eccezioni, un colloquio sull’ammissibilità prima della decisione.
Concetti di paese di primo asilo, paese di origine sicuro, paese terzo sicuro e paese terzo europeo sicuro
Gli artt. 35-39 disciplinano i concetti di paese di primo asilo, paese di origine sicuro, paese terzo sicuro e paese terzo europeo sicuro. Il ricorso a tali concetti è subordinato a criteri sostanziali di sicurezza, possibilità di protezione, rispetto del non-refoulement e ricorso effettivo; gli Stati membri devono basarsi su informazioni aggiornate e possono operare designazioni nazionali, con notifica alla Commissione. Il richiedente deve poter contestare l’applicazione del concetto al suo caso specifico.
Domande reiterate e deroghe al diritto di rimanere
L’art. 40 disciplina l’esame preliminare delle domande reiterate, consentendo ulteriore esame solo se emergono elementi nuovi rilevanti che aumentino in modo significativo la probabilità di riconoscimento. Se manca tale presupposto, la domanda è inammissibile. L’art. 41 consente in certi casi di derogare al diritto di rimanere, specie quando la domanda reiterata è strumentale a ritardare l’allontanamento o segue una decisione definitiva di inammissibilità o infondatezza.
Garanzie procedurali, colloquio personale, interpretazione e prova
Gli artt. 12-18 fissano garanzie centrali: informazione completa sui diritti e obblighi, interpretazione quando necessaria, contatto con UNHCR e organismi di assistenza, accesso alle informazioni usate dalla decisione, notifica della decisione e dei mezzi di impugnazione, possibilità di presentare la propria versione dei fatti in colloquio personale, verbalizzazione accurata e, facoltativamente, registrazione. È prevista anche la visita medica, previa rilevanza e consenso, a spese pubbliche, e l’acquisizione di elementi medici sul trauma o sulle persecuzioni.
Assistenza legale e informazioni gratuite
Gli artt. 19-23 riconoscono informazioni giuridiche e procedurali gratuite in primo grado su richiesta, nonché assistenza e rappresentanza legali gratuite nelle impugnazioni, con possibilità di estenderle anche al primo grado. È consentito subordinare il beneficio alla mancanza di mezzi, introdurre limiti monetari e temporali ragionevoli e richiedere rimborso in caso di miglioramento economico o di informazioni false, purché non si ostacoli l’accesso effettivo alla giustizia.
Garanzie per richiedenti vulnerabili e minori non accompagnati
L’art. 24 impone la valutazione della necessità di garanzie procedurali particolari e il relativo sostegno, con esclusione delle procedure accelerate o di frontiera quando tale sostegno non sia adeguato. L’art. 25 prevede per i minori non accompagnati la nomina di un rappresentante, colloqui adeguati all’età, personale competente, informazioni gratuite anche nella revoca, visite mediche per accertare l’età solo in via residuale e nel rispetto della dignità, nonché limiti specifici all’uso delle procedure accelerate/frontiera.
Trattenimento e ritiro della domanda
L’art. 26 vieta il trattenimento solo perché il soggetto è richiedente asilo, rinviando alla direttiva 2013/33/UE per motivi, condizioni e garanzie, e richiede un rapido controllo giurisdizionale. Gli artt. 27 e 28 disciplinano ritiro esplicito e implicito della domanda, consentendo sospensione o rigetto, con possibilità di riapertura entro condizioni temporali e rispetto del non-refoulement.
Ruolo dell’UNHCR e raccolta delle informazioni
L’art. 29 garantisce all’UNHCR accesso ai richiedenti, anche trattenuti o alla frontiera, accesso alle informazioni con consenso dell’interessato e facoltà di presentare pareri in ogni fase. L’art. 30 impone di non rivelare ai presunti persecutori le informazioni sulle singole domande e di non raccogliere informazioni in modo da esporre il richiedente o i familiari a rischi.
Revoca della protezione internazionale
Gli artt. 44 e 45 prevedono che la revoca possa avviarsi quando emergano elementi nuovi che mettano in dubbio la validità della protezione. Il beneficiario deve essere informato per iscritto, può esprimersi in colloquio o per iscritto, e la decisione di revoca deve essere motivata e notificata per iscritto; si applicano anche assistenza legale e regole del capo V. È possibile la decadenza automatica per rinuncia espressa o, a scelta dello Stato, per acquisizione della cittadinanza.
Ricorso effettivo e sospensiva
L’art. 46 garantisce un ricorso effettivo dinanzi a un giudice contro le decisioni su infondatezza, inammissibilità, decisioni di frontiera, non esame, mancata riapertura e revoca. Il ricorso deve comportare esame completo ed ex nunc dei fatti e del diritto, almeno in primo grado. In alcuni casi il giudice decide se il richiedente può rimanere nel territorio; in altri il ricorso ha effetto sospensivo fino alla decisione, con possibili condizioni e termini fissati dal diritto nazionale.
Disposizioni generali, cooperazione e riservatezza
Gli artt. 47-49 stabiliscono che le autorità pubbliche possono proporre impugnazioni se previsto dal diritto nazionale, che le autorità sono vincolate alla riservatezza e che gli Stati membri designano un punto nazionale di contatto e cooperano con la Commissione. In caso di misure eccezionali su registrazione, colloqui e tempi di esame, gli Stati membri devono informare la Commissione almeno annualmente.
Recepimento, applicazione, abrogazione e transizione
L’art. 51 impone il recepimento entro il 20 luglio 2015 per gli artt. 1-30, 31, parr. 1, 2 e 6-9, 32-46, 49-50 e allegato I; il solo art. 31, parr. 3, 4 e 5, va recepito entro il 20 luglio 2018. L’art. 52 stabilisce le regole transitorie: le nuove norme si applicano, in linea generale, alle domande e revoche successive al 20 luglio 2015, mentre le disposizioni relative all’art. 31, parr. 3-5, si applicano alle domande successive al 20 luglio 2018. L’art. 53 abroga la direttiva 2005/85/CE dal 21 luglio 2015 per gli Stati vincolati, e l’art. 54 fissa l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 26 giu 2013Direttiva 2013/33
- direttiva · 26 giu 2013Direttiva 2013/34
- direttiva · 26 giu 2013Direttiva 2013/35
- direttiva · 26 giu 2013Direttiva 2013/36
- direttiva · 26 giu 2013Direttiva 2013/37
- direttiva · 12 giu 2013Direttiva 2013/29
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →