Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1117

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1117 della Commissione, del 22 giugno 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina

Normativa europea32017R1117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento individua i quantitativi non richiesti nell'ambito delle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo 1 luglio-30 settembre 2017 e dispone che tali quantitativi siano aggiunti al sottoperiodo successivo, dal 1o ottobre al 31 dicembre 2017. Si tratta di un atto di esecuzione puntuale, funzionale alla gestione dei contingenti tariffari già aperti per i prodotti del settore uova originari dell'Ucraina. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Determina i quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo 1 ottobre-31 dicembre 2017 dei contingenti tariffari UE per uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina.

Ambito di applicazione

Si applica alla gestione dei contingenti tariffari di importazione dell'Unione per uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina, limitatamente al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2017. Incide sui quantitativi da aggiungere ai contingenti già aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077; non disciplina nuovi contingenti né soggetti diversi dagli operatori che presentano domande di titoli di importazione nell'ambito di tali contingenti.

Determina i quantitativi da aggiungere al sottoperiodo 1 ottobre-31 dicembre 2017 per i contingenti tariffari UE su uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1117 interviene nella gestione di contingenti tariffari già aperti per il settore delle uova, dei prodotti a base di uova e delle ovoalbumine originari dell'Ucraina. La finalità è tecnica e redistributiva: riallocare al sottoperiodo successivo i quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nel periodo precedente.

Contesto normativo e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3. Il regolamento si colloca inoltre nell'ambito del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077, che aveva aperto i contingenti tariffari annuali per l'importazione nell'Unione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina.

Presupposto dell'intervento

Il considerando rilevante evidenzia che, per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2017, i quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate tra il 1o e il 7 giugno 2017 risultavano inferiori ai quantitativi disponibili. Per evitare che tali quantità restassero inutilizzate, la Commissione dispone che i quantitativi non domandati siano aggiunti al sottoperiodo successivo.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 stabilisce che i quantitativi non richiesti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2017, sono quelli elencati nell'allegato.

L'allegato indica due voci, espresse in kg equivalente uova in guscio:

  • numero d'ordine 09.4275: 977 500 kg;
  • numero d'ordine 09.4276: 2 250 000 kg.

Entrata in vigore ed effetti

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori del settore e per i professionisti che assistono importatori e soggetti coinvolti nella gestione dei contingenti, l'atto ha una portata limitata ma concreta: aumenta la disponibilità del contingente per il sottoperiodo finale del 2017, consentendo l'utilizzo dei quantitativi rimasti non assegnati nel periodo precedente.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità esecutiva

L'atto è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell'articolo 188, paragrafi 2 e 3, e si inserisce nella gestione dei contingenti tariffari annuali aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per importazioni originarie dell'Ucraina.

Trasferimento dei quantitativi non richiesti al sottoperiodo successivo

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077, relativi al sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2017, sono indicati nell'allegato e devono essere aggiunti ai quantitativi disponibili per tale sottoperiodo.

Quantitativi indicati in allegato

L'allegato riporta i quantitativi non richiesti, espressi in kg equivalente uova in guscio, da aggiungere al sottoperiodo 1 ottobre-31 dicembre 2017: numero d'ordine 09.4275, 977 500 kg; numero d'ordine 09.4276, 2 250 000 kg.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturacommercio internazionaleorganizzazione comune dei mercatidazi doganali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.