Cassazione Penale, Sentenza n. 34371/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Di Stefano era stato sottoposto a misura cautelare (carcere dal 23/02/2018 al 17/04/2018 e arresti domiciliari dal 18/04/2018 al 17/07/2018) nel procedimento per i reati di corruzione e falso relativo al collaudo di opere cimiteriali; successivamente era stato assolto con sentenza irrevocabile per "fatto non sussiste". Ha chiesto la riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per la detenzione ingiusta. La Corte d'Appello, però, ha rigettato la domanda ritenendo sussistente la condizione ostativa alla riparazione: avrebbe ravvisato profili di colpa grave del ricorrente che, con intercettazioni, delega della redazione dei verbali, mancata redazione di minute e la pacifica falsità della data nel certificato di collaudo del 19/05/2017, avrebbero contribuito a creare un serio quadro indiziario che legittimò l'adozione e il mantenimento della misura cautelare.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi presentati dai difensori di Di Stefano, confermando che la Corte della riparazione ha correttamente individuato profili di colpa grave e univocamente motivato il nesso causale tra tali condotte e l'apparenza di responsabilità che aveva indotto il giudice della cautela ad adottare la misura. Ha ribadito l'autonomia del giudizio sulla riparazione rispetto al giudizio penale e che, ai fini della riparazione, rileva se il comportamento del ricorrente abbia contribuito a creare il quadro indiziario, anche se quegli stessi elementi si sono rivelati insufficienti per la condanna. Per tali ragioni i ricorsi sono rigettati; il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dal Ministero, liquidate in Euro 1.000.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte valuta l'esistenza del diritto alla riparazione e le eventuali condizioni ostative (es. colpa grave del detenuto) che ne impediscono il riconoscimento
art. 176 d.lgs. 50/2016 (codice degli appalti)
Richiamato per spiegare che il collaudatore presiede le fasi di controllo e può avvalersi del direttore dei lavori per la redazione materiale dei verbali; la Corte ha però distinto tra legittimità formale della delega e la valutazione, ai fini della riparazione, della condotta complessiva del collaudatore
Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio
Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010
Principio che la valutazione sulla riparazione è autonoma rispetto al giudizio penale e può portare a risultati diversi rispetto al merito sulla base degli stessi atti
Sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini
Sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016
Consente al giudice della riparazione di esaminare elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché non esclusi espressamente in dibattimento
Sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen
Sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019
Precisazione sui criteri per valutare la presenza di condotte connessa a "eclatante o macroscopica negligenza" o altre forme di colpa grave, con necessità di motivazione adeguata e congrua
Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019, Messina
Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019
Ribadisce l'autonomia del giudizio di riparazione rispetto al processo penale e la possibilità di utilizzare gli stessi elementi con parametri valutativi diversi
Massime di principio
- Il giudizio sulla riparazione ex art. 314 c.p.p. è autonomo rispetto al processo penale: l'assoluzione non garantisce automaticamente il diritto alla riparazione se il comportamento del detenuto ha contribuito a creare l'apparenza di reità
- Per escludere la riparazione è sufficiente riscontrare, anche con riferimento a una sola delle contestazioni che hanno giustificato la detenzione, una condotta del ricorrente di grave negligenza o colpa grave che abbia contribuito al quadro indiziario
- Il giudice della riparazione può valutare elementi d'indagine (intercettazioni, documentazione di cantiere, verbalizzazioni) purché non siano stati espressamente esclusi dal dibattimento; l'apprezzamento è ex ante e autonomo rispetto alla valutazione del dolo o della colpa penale
- Comportamenti come la mancata tenuta di minute e appunti, la delega sistematica della redazione dei verbali, comunicazioni intercettate che suggeriscono inattività o inesattezze e la falsità di elementi formali (es. date) possono integrare "colpa grave" rilevante ai fini della riparazione anche se non idonei alla condanna penale
- In casi analoghi è strategico per l'interessato documentare tempestivamente le attività svolte, conservare appunti e presenze in cantiere, spiegare le ragioni formali di deleghe o di redazioni materiali da parte di terzi, e contestare puntualmente la rilevanza probatoria di intercettazioni o indizi nella fase della riparazione
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