Cassazione Civile, Ordinanza n. 34871/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia origina da un contratto autonomo di garanzia prestato da una compagnia assicurativa a copertura della restituzione di aiuti erogati da un ente regionale a un beneficiario. A seguito dell'inadempimento dell'obbligo di rimborso, la garante è stata escussa dall'ente e, dopo aver pagato, ha ottenuto decreto ingiuntivo in regresso nei confronti del debitore garantito. Quest'ultimo ha proposto opposizione al decreto, respinta in primo grado, e poi appello, respinto dalla Corte d'Appello. In cassazione ha affidato il ricorso a tre motivi: 1) violazione delle norme sulla competenza territoriale, contestando l'individuazione del foro competente nel Tribunale di Verona anziché in quello di Roma, nonostante una clausola che derogava la competenza e indicava il foro esclusivo del luogo in cui aveva sede la direzione del fideiussore; 2) violazione delle norme in materia di prescrizione, sostenendo che il termine applicabile fosse quinquennale e non decennale, decorrente dalla concessione del beneficio, e censurando il rigetto dell'eccezione di prescrizione; 3) violazione dell'art. 106 c.p.c. per il mancato accoglimento della richiesta di chiamata in causa di terzi, in particolare dell'ente erogatore e del Comune, ritenuti dal ricorrente rilevanti ai fini della causa. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: quanto al primo, perché la clausola di deroga alla competenza individuava correttamente il foro esclusivo coincidente con la sede della società al momento della domanda; quanto al secondo, perché il ricorrente non aveva specificamente censurato l'autonoma ratio fondata sugli atti interruttivi della prescrizione e, comunque, nel contratto autonomo di garanzia il garante non può opporre eccezioni relative al rapporto principale, salvo exceptio doli; quanto al terzo, perché il creditore garantito non è litisconsorte necessario nella controversia tra debitore e garante e la chiamata del terzo fuori dai casi di litisconsorzio necessario è rimessa al potere discrezionale del giudice, non essendo motivo di appello il diniego di autorizzazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese, a una somma per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla compagnia assicurativa in via di regresso dopo il pagamento effettuato in forza del contratto autonomo di garanzia. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È stato evocato come parametro di censura per violazione di legge, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specifica critica alle rationes decidendi.
art. 28 c.p.c.
La clausola contrattuale di deroga territoriale che indica come foro esclusivo quello della sede della società, esistente al momento della domanda, è valida e sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche.
art. 19 c.p.c.
Il foro esclusivo pattizio che coincide con la sede della società al momento della domanda è considerato confermativo del foro generale delle persone giuridiche.
art. 360-bis c.p.c.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile per contrasto con principi di diritto consolidati e per la manifesta infondatezza rispetto alla giurisprudenza di legittimità richiamata.
art. 28 L. 689/81
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi prescrizionale, senza che la Corte ne abbia accolto l'impostazione.
Regolamento Comunitario 95/2988/CEE
Richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione, ma non assunto come base decisiva della soluzione.
art. 106 c.p.c.
La chiamata del terzo è discrezionale fuori dai casi di litisconsorzio necessario; il diniego non costituisce motivo di appello.
art. 269 c.p.c.
La richiesta di chiamata del terzo in garanzia o manleva può essere rifiutata dal giudice quando non ricorra litisconsorzio necessario.
art. 96, 3° comma, c.p.c.
La Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata nei confronti del ricorrente.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La clausola contrattuale che deroghi alla competenza territoriale ed individui come foro esclusivo la sede di una delle parti societarie è valida se tale sede esiste al momento della proposizione della domanda e opera come conferma del foro generale delle persone giuridiche, escludendo le competenze territoriali alternative.
- In cassazione il motivo è inammissibile quando non censura tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata: l'omessa critica di una sola ratio sufficiente a sorreggere la decisione rende definitiva la statuizione non investita.
- Nel contratto autonomo di garanzia il garante non può opporre al creditore eccezioni inerenti al rapporto principale, poiché manca l'accessorietà propria della fideiussione; resta solo esperibile l'exceptio doli.
- Il pagamento eseguito dal garante a seguito dell'escussione fa sorgere ipso jure il diritto di regresso verso il debitore garantito, indipendentemente dalle vicende del rapporto causale sottostante.
- Nella controversia tra debitore garantito e garante, il creditore garantito non è litisconsorte necessario; fuori dalle ipotesi di litisconsorzio necessario, l'autorizzazione alla chiamata del terzo è rimessa al potere discrezionale del giudice e il suo diniego non integra autonoma censura di appello.
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