Cassazione Penale, Sentenza n. 22108/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per coltivazione di canapa indiana (740 piante, impianto di irrigazione, THC medio 2,8%). Tre censure: 1) nullità per omessa notificazione del decreto di giudizio immediato a uno dei due difensori di fiducia; 2) vizio di motivazione e contraddittorietà nella valutazione delle prove, con contestata utilizzabilità delle videoriprese e insufficiente collegamento probatorio tra l'imputato e l'impianto di irrigazione; 3) carenza di motivazione sulla determinazione della pena, in particolare omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e mancanza di indicazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che l'omessa notificazione ad uno dei due difensori costituisce nullità di regime intermedio che deve essere eccepita tempestivamente dal difensore presente e che, non essendo stata sollevata, la nullità è stata sanata. Ha inoltre distinto il caso dalla nullità assoluta prevista quando l'unico difensore di fiducia nominato non è stato avvisato. Sul secondo motivo ha confermato la valutazione di merito: la Corte d'appello ha motivatamente ritenuto riferibile all'imputato la coltivazione sulla base delle videoriprese, delle dichiarazioni dei testi e degli elementi relativi all'impianto di approvvigionamento idrico; le riprese sono prova documentale utilizzabile. Sul terzo motivo ha ritenuto legittima la decisione sui benefici attenuanti e la dosimetria della pena, sottolineando la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p. e la sufficienza della motivazione fornita sulla gravità della condotta, la recidiva e il coinvolgimento in altro procedimento.
Norme richiamate
Codice penale, art. 99
Norma sul concorso di persone nel reato; utilizzata per affermare la responsabilità in concorso con altri soggetti rimasti ignoti.
Codice penale, art. 110
Regolamenta il concorso di reati e azioni, richiamata nel capo di imputazione per la partecipazione alla coltivazione in concorso.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4
Norma che incrimina la coltivazione di sostanze stupefacenti; applicata alla coltivazione di canapa indiana sequestrata.
Codice di procedura penale, art. 185
Riferimento alle nullità della sentenza; la censura di nullità ai sensi di questo articolo è stata ritenuta infondata nel caso di specie.
Codice di procedura penale, art. 178
Individua le nullità assolute; la Corte ha distinto la fattispecie concreta dalla nullità assoluta di cui all'art. 178 quando l'unico difensore non è stato avvisato.
Codice di procedura penale, art. 179
Collegata alle nullità assolute, richiamata nel confronto con la giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Codice di procedura penale, art. 182
Regola la sanatoria delle nullità di regime intermedio se non eccepite tempestivamente; applicata per dichiarare sanata l'omessa notifica al codifensore non contestata in udienza.
Codice di procedura penale, art. 180
Richiamato nel contesto dei termini per eccepire nullità di rito; serve a definire il limite temporale per le eccezioni.
Codice di procedura penale, art. 97, comma 4
Prevede la nomina del difensore d'ufficio; rilevante nel confronto tra presenza di difensore d'ufficio e difensore di fiducia non avvisato.
Codice di procedura penale, art. 415-bis
Norma richiamata indirettamente nel contesto dell'obbligo di collaborazione dei difensori e degli avvisi successivi alle indagini; contestualizza oneri difensivi relativi alle notifiche.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c)
Norma che consente il gravame per nullità e violazioni di norme processuali; invocata dal ricorrente per denunciare omessa notificazione.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Consente l'impugnazione per vizio di motivazione; invocata per le censure sulla valutazione probatoria e sulla pena.
Codice penale, art. 132
Indica i criteri generali per la determinazione della pena; richiamato in relazione all'obbligo di motivare la modulazione della pena.
Codice penale, art. 133
Elenca i criteri per la valutazione delle circostanze e la personalità del reo; la Corte ha ritenuto sufficiente che il giudice di merito abbia fatto riferimento agli elementi ritenuti decisivi.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, comma 3, lett. c)
Richiamata dalla giurisprudenza a supporto del principio del diritto ad un difensore di scelta; la Corte ha distinto i casi in cui tale lesione è assoluta da quelli di nullità sanabile.
Massime di principio
- L'omessa notifica dell'avviso di udienza a uno dei due difensori di fiducia costituisce nullità di regime intermedio: deve essere eccepita tempestivamente in udienza dal difensore presente, altrimenti è sanata e non può essere impugnata successivamente.
- Se l'imputato è stato comunque assistito da un difensore di fiducia regolarmente avvisato e presente, l'omesso avviso al secondo difensore non integra la nullità assoluta invocata dalla giurisprudenza per il caso dell'unico difensore di fiducia non avvisato.
- Le videoriprese d'impianti di videosorveglianza sono prova documentale utilizzabile, salvo che si tratti di attività irripetibile; la loro utilizzabilità non è esclusa per il solo fatto che la qualità delle immagini sia discutibile, se la valutazione è stata adeguatamente motivata.
- In appello la Corte ha ampia discrezionalità nella valutazione del compendio indiziario: una diversa lettura degli elementi di fatto proposta dalla difesa non è sufficiente a superare una motivazione congrua e lineare dei giudici di merito.
- Sulla determinazione della pena il giudice di merito dispone di discrezionalità; per il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice riferisca gli elementi decisivi che hanno giustificato la scelta, specialmente se fondati su gravità della condotta o recidiva.
- Per evitare la perdita di eccezioni processuali rilevanti è fondamentale che il difensore presenti in udienza segnali tempestivamente vizi di notifica o altri profili di nullità: la mancata contestazione in quell'atto può precluderne la rilevazione successiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22093/2023 del 23/05/2023
- Sentenza penale · 23 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22094/2023 del 23/05/2023
- Sentenza penale · 23 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22095/2023 del 23/05/2023
- Sentenza penale · 23 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22096/2023 del 23/05/2023
- Sentenza penale · 23 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22098/2023 del 23/05/2023
- Sentenza penale · 23 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22102/2023 del 23/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →