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Risoluzione

Risoluzione n. 71 del 1/09/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce il trattamento fiscale delle perdite e dei redditi derivanti da operazioni Forex e opzioni binarie tramite broker esteri. Conferma il regime dichiarativo con indicazione nel quadro RT e la possibilità di riportare le minusvalenze nei quattro periodi successivi, esclude invece il risparmio amministrato con broker esteri non abilitati come sostituti d’imposta in Italia. Indica inoltre gli obblighi di monitoraggio nel quadro RW e l’assoggettamento a IVAFE.

Interpello su trading online, Forex e opzioni binarie

Interpello su operazioni di trading online, Forex e opzioni binarie

Il documento fornisce chiarimenti fiscali sulle operazioni di trading online svolte da una persona fisica tramite broker esteri, con particolare riferimento a Forex e opzioni binarie. L’Agenzia delle Entrate si pronuncia sulla deducibilità delle perdite, sulle modalità dichiarative e sulla possibilità di applicare il regime del risparmio amministrato.

Quesito del contribuente

Il contribuente ha investito somme tramite bonifici bancari in operazioni finanziarie sul mercato Forex e in opzioni binarie presso broker internazionali operanti tramite piattaforme online. I broker risultano in parte localizzati in Paesi UE, come Cipro e Londra, e in parte in località a fiscalità privilegiata, come Seychelles e Nevis.

A seguito di perdite, il contribuente chiede:

  • se tali perdite possano essere recuperate integralmente nella dichiarazione dell’anno in cui sono state prodotte;
  • se sia sufficiente conservare le certificazioni rilasciate dai broker, attestanti investimento iniziale e somma riscossa o perdita subita;
  • se sia possibile chiedere ai broker l’applicazione del regime del risparmio amministrato ex articolo 6 del d.lgs. n. 461 del 1997;
  • quali formalità siano necessarie per evitare irregolarità fiscali, anche con broker UE o extra UE, inclusi quelli residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il contribuente ritiene che:

  • in regime dichiarativo debba conservare le ricevute dei broker e indicare nel quadro RT del Modello Unico PF le plusvalenze e minusvalenze dell’anno;
  • le minusvalenze da trading online siano deducibili;
  • in regime di risparmio amministrato debba conservare le ricevute dei broker e la prova del versamento dell’imposta effettuata dal broker quale sostituto d’imposta;
  • anche in tale ipotesi debba indicare nel quadro RT plusvalenze, minusvalenze e imposte eventualmente applicate dai broker;
  • non siano necessari ulteriori adempimenti formali o sostanziali.

Qualificazione fiscale dei redditi da Forex e opzioni binarie

L’Agenzia richiama la risoluzione n. 102/E del 25 ottobre 2011, con cui i contratti conclusi sul mercato Forex sono stati ricondotti tra i rapporti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR. Per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa, tali redditi sono soggetti a imposta sostitutiva, attualmente nella misura del 26 per cento, ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997.

Per le opzioni binarie, l’Agenzia richiama:

  • la comunicazione CONSOB n. DTC/DIS/DIN/12055030 del 2 luglio 2012, che le descrive come operazioni con struttura simile a una scommessa, con pagamento di un importo predeterminato se l’evento si verifica e perdita dell’intera somma investita in caso contrario;
  • il chiarimento della Commissione europea del 28 marzo 2012, secondo cui le opzioni binarie, in quanto contratti derivati regolati in contanti, sono strumenti finanziari rientranti nella MiFID.

Sulla base di ciò, l’Agenzia ritiene che anche i redditi derivanti da opzioni binarie rientrino nell’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR e siano anch’essi soggetti a imposta sostitutiva del 26 per cento per le persone fisiche non imprenditori.

Determinazione dell’imponibile e regime dichiarativo

Per entrambe le tipologie di operazioni, il calcolo dell’imponibile segue l’articolo 68, comma 8, del TUIR, secondo cui i redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti in relazione a ciascun rapporto.

In regime dichiarativo, ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997:

  • i redditi devono essere indicati nel quadro RT del Modello Unico PF;
  • l’imposta eventualmente dovuta deve essere autoliquidata dal contribuente;
  • l’eventuale eccedenza di minusvalenze può essere portata in deduzione delle plusvalenze realizzate nei quattro periodi d’imposta successivi.

Per il caso concreto, il contribuente deve indicare i redditi diversi derivanti dai rapporti con broker esteri nel quadro RT, sezione II, righi da RT21 a RT30, di Unico PF 2016. Le eventuali quote residue delle minusvalenze della stessa sezione vanno riportate nel rigo RT93, colonna 5.

Regime del risparmio amministrato: limiti e condizioni

L’Agenzia precisa che l’opzione per il risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 461 del 1997 può essere esercitata solo in presenza di uno stabile rapporto di mandato, deposito, custodia o amministrazione presso:

  • banche;
  • società di intermediazione mobiliare;
  • società fiduciarie;
  • società di gestione del risparmio residenti in Italia;
  • stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti sopra indicati;
  • Poste Italiane S.p.A.;
  • agenti di cambio.

L’opzione può essere esercitata anche per i redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR, ma solo se i predetti soggetti intervengono come intermediari professionali o come controparti.

Il regime comporta che l’imposta sostitutiva del 26 per cento sia applicata e versata dagli intermediari abilitati, con esonero per il contribuente dall’obbligo di includere i redditi diversi di natura finanziaria nella propria dichiarazione dei redditi.

Nel caso esaminato, l’Agenzia esclude l’applicazione del risparmio amministrato ai broker esteri, poiché non rientrano tra i soggetti che possono agire come sostituti d’imposta in Italia.

Documentazione da conservare

Ai fini del calcolo di plusvalenze e minusvalenze, il contribuente deve utilizzare le certificazioni rilasciate dai broker esteri. Tali certificazioni devono essere conservate per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Non viene quindi ritenuta sufficiente una mera conservazione informale: la documentazione dei broker è rilevante come supporto probatorio per la compilazione della dichiarazione e per eventuali riscontri successivi.

Obblighi di monitoraggio fiscale e IVAFE

L’Agenzia rileva inoltre che i rapporti detenuti con i broker esteri rientrano tra i contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati fuori dal territorio dello Stato. Di conseguenza, tali rapporti devono:

  • essere indicati nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del d.l. n. 167 del 1990, convertito dalla legge n. 227 del 1990, poiché suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia;
  • essere assoggettati all’IVAFE, cioè all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.

Per le modalità applicative dell’IVAFE e per la compilazione del quadro RW, il documento rinvia alle istruzioni contenute nel fascicolo 2 di Unico PF 2016.

Conclusioni operative

In sintesi, per il contribuente che opera con broker esteri in Forex e opzioni binarie:

  • i relativi redditi sono tassati come redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR;
  • l’imposta sostitutiva è del 26 per cento;
  • il regime corretto, in assenza di intermediari italiani abilitati, è il regime dichiarativo;
  • le minusvalenze possono essere portate in deduzione delle plusvalenze nei quattro periodi d’imposta successivi;
  • devono essere conservate le certificazioni dei broker;
  • i rapporti vanno indicati nel quadro RW e assoggettati a IVAFE.

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