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Risoluzione

Risoluzione n. 75 del 14/09/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, se il fornitore ha definito un accertamento e ha già versato all’Erario l’IVA, può esercitare la rivalsa ex art. 60, comma 7, DPR 633/1972 anche verso clienti soggetti a scissione dei pagamenti ex art. 17-ter. Lo split payment non impedisce la rivalsa quando l’imposta accertata è già stata pagata dal fornitore; la disciplina della nota di variazione si applica invece solo quando non sia ancora avvenuto il pagamento dell’IVA erroneamente esposta.

Rivalsa IVA dopo accertamento anche con split payment

Rivalsa IVA in presenza di split payment dopo accertamento

La risoluzione affronta il rapporto tra il diritto di rivalsa previsto dall’art. 60, settimo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter dello stesso decreto. Il documento conclude che la rivalsa è ammessa anche nei confronti di clienti che applicano lo split payment, purché il fornitore abbia effettivamente pagato all’Erario l’IVA accertata, oltre a sanzioni e interessi.

Quesito posto dalla società istante

La società istante opera nel settore della vendita di energia elettrica e gas naturale. A seguito di processi verbali di constatazione e successivi atti di definizione, ha aderito ai verbali ai sensi dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 218 del 1997, pagando quanto richiesto.

La società intende esercitare il diritto di rivalsa per l’IVA versata in sede di accertamento e segnala che alcuni clienti rientrano, dal 1° gennaio 2015, nell’ambito applicativo dello split payment. Viene quindi chiesto come debba essere applicata la rivalsa nei confronti di tali clienti, considerando che una fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti potrebbe determinare, secondo la società, un doppio versamento dell’imposta:

  • il primo, da parte del fornitore, che ha già pagato quanto definito con modello F24;
  • il secondo, da parte del cliente pubblico, che verserebbe l’IVA secondo le regole ordinarie dello split payment.

Posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama la funzione dell’art. 60, comma 7, del DPR 633/1972, introdotto per garantire la neutralità dell’IVA: il soggetto passivo che subisca un accertamento per imposta versata in misura inferiore può riaddebitare la maggiore IVA al proprio cessionario/committente, evitando che il tributo resti a suo carico.

Viene inoltre ricordato che lo split payment, disciplinato dall’art. 17-ter, ha la finalità di contrastare l’evasione da riscossione dell’IVA nelle operazioni verso pubbliche amministrazioni, trasferendo l’obbligo di versamento dall’operatore economico all’ente pubblico, senza però modificare la soggettività passiva. Per questo l’Amministrazione può contestare al fornitore l’IVA applicata erroneamente in misura inferiore.

Il successivo pagamento dell’imposta da parte del fornitore, in sede di definizione dell’accertamento, elimina il rischio di mancato incasso del tributo che giustifica il meccanismo dello split payment.

Chiarimento sulla regolarizzazione della fattura

La risoluzione distingue il caso in esame dall’ipotesi richiamata dalla circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, relativa alla nota di variazione in aumento ex art. 26, comma 3, DPR 633/1972. In quel contesto la regolarizzazione è possibile solo se la pubblica amministrazione non ha ancora corrisposto al fornitore l’IVA erroneamente addebitata.

In tale ipotesi, il fornitore può emettere nota di variazione e un nuovo documento contabile con l’indicazione "scissione dei pagamenti"; sarà poi la PA a versare l’imposta secondo lo split payment.

Conclusione della risoluzione

Poiché nel caso esaminato l’IVA è già stata versata dal fornitore a seguito dell’accertamento definito, viene meno la logica applicativa dello split payment e torna pienamente operante il principio di neutralità dell’IVA. Di conseguenza, l’IVA relativa all’accertamento definito dalla società istante può essere addebitata in rivalsa al cliente anche se quest’ultimo è soggetto alla scissione dei pagamenti.

La risoluzione precisa quindi che, in deroga alle ordinarie regole sullo split payment, la rivalsa ex art. 60, settimo comma, DPR 633/1972 è legittima quando il fornitore abbia già pagato all’Erario l’imposta accertata, insieme a sanzioni e interessi.

Indicazione finale di vigilanza

La parte conclusiva si limita a disporre che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi e le istruzioni contenuti nella risoluzione siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

Testo integrale

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