Risoluzione n. 77 del 16/09/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce come convertire in euro, ai fini del quadro RW, il valore di un immobile estero espresso in valuta: per il costo di acquisto si usa il cambio del mese dell’acquisto e non va aggiornato annualmente; per il valore di mercato si usa il cambio del mese di riferimento e il valore va aggiornato ogni anno. Nel caso specifico, per un immobile in Svizzera acquistato nel 1996, va indicato il costo storico in franchi svizzeri convertito con il cambio del decreto ministeriale del 10 febbraio 1997.
Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi
Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi
La risoluzione affronta il criterio di valorizzazione, nel quadro RW, di un immobile detenuto all’estero da un contribuente residente in Italia. Il documento chiarisce il rapporto tra monitoraggio fiscale, IVIE e conversione in euro dei valori espressi in valuta estera.
Quesito sottoposto
Il caso riguarda una persona fisica residente in Italia che possiede un immobile in Svizzera acquistato il 6 dicembre 1996, già indicato nel quadro RW ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167. Il contribuente chiede se, quando il bene è valorizzato al costo storico, debba comunque applicarsi ogni anno il cambio medio del mese di dicembre oppure se il cambio debba essere quello del mese di acquisto.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Il contribuente sostiene che, trattandosi di un immobile valorizzato al costo storico, il valore da indicare nel quadro RW debba essere convertito in euro applicando il cambio vigente al momento dell’acquisto. Secondo tale impostazione, non sarebbe necessario aggiornare annualmente il valore con i nuovi cambi, perché il costo storico è un dato immutabile e l’aggiornamento annuale sarebbe incoerente con la natura del bene.
Quadro normativo di riferimento
L’Agenzia richiama l’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990, come modificato dalla legge n. 97 del 2013, che impone ai residenti in Italia tenuti a detenere investimenti o attività estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia di indicarli in dichiarazione.
Dal periodo d’imposta 2013, la compilazione del quadro RW assolve sia gli obblighi di monitoraggio fiscale sia la liquidazione dell’IVAFE e dell’IVIE, ai sensi dell’articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge n. 201 del 2011.
Valorizzazione degli immobili esteri
L’Agenzia ribadisce che devono essere indicati nel quadro RW anche gli investimenti di natura patrimoniale, compresi gli immobili tenuti a disposizione, anche se non producono redditi imponibili nel periodo d’imposta.
Ai fini della valorizzazione:
- per l’IVIE, il valore dell’immobile coincide con il costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto;
- in mancanza, si assume il valore di mercato rilevabile al termine dell’anno o del periodo di detenzione nel luogo in cui si trova l’immobile;
- per immobili acquisiti per successione o donazione, vale il valore dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato, oppure il costo sostenuto dal de cuius o dal donante se documentato.
La circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013 viene richiamata per affermare che i medesimi criteri di valorizzazione si applicano anche ai soggetti non tenuti al pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE, quando i valori siano indicati esclusivamente ai fini del monitoraggio fiscale.
Conversione in euro delle attività espresse in valuta
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2013 stabilisce che il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espressi in valuta da indicare nel quadro RW va calcolato secondo i cambi medi mensili individuati con apposito provvedimento dell’Agenzia.
L’Agenzia precisa il criterio applicativo:
- se si utilizza il costo di acquisto, il cambio da applicare è il cambio medio del mese in cui cade la data di acquisto; in questo caso il valore indicato non va aggiornato annualmente;
- se si utilizza il valore di mercato rilevabile al termine dell’anno o del periodo di detenzione, si applica il cambio medio del mese in cui cade quel termine o periodo; in questo caso il valore deve essere aggiornato ogni anno.
Periodi anteriori all’istituzione dell’Agenzia delle entrate
Per i periodi precedenti all’entrata in vigore del decreto del Ministero delle Finanze del 28 dicembre 2000, l’accertamento dei cambi delle valute estere era di competenza del Ministero delle Finanze. Di conseguenza, per individuare i tassi medi mensili relativi a tali periodi occorre fare riferimento ai decreti emanati da quel Ministero.
Caso concreto e conclusione
Nel caso esaminato, l’immobile in Svizzera acquistato il 6 dicembre 1996 deve essere dichiarato nel quadro RW indicando:
- il costo di acquisto espresso in franchi svizzeri risultante dall’atto;
- il controvalore in euro calcolato applicando il cambio previsto dal decreto del Ministero delle Finanze del 10 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1997.
La conclusione è quindi che, quando il bene è valorizzato al costo di acquisto, non si applica l’aggiornamento annuale con i cambi successivi, ma il cambio del mese di acquisto; l’aggiornamento annuale riguarda invece i casi in cui il bene sia valorizzato al valore di mercato.
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