Risoluzione n. 72 del 2/09/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’attività professionale di intermediazione in bitcoin è esente da Iva, rileva ai fini Ires e Irap come attività d’impresa e non comporta obblighi di sostituto d’imposta verso i clienti persone fisiche. La società resta però soggetta agli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs. 231/2007.
Trattamento fiscale dei servizi di acquisto/vendita di bitcoin
Trattamento fiscale delle società che svolgono servizi relativi a bitcoin
La risoluzione esamina il caso di una società che intende offrire ai clienti operazioni di acquisto e vendita di bitcoin, operando come intermediario tra clientela e mercato. L’Agenzia delle Entrate definisce il regime fiscale applicabile ai corrispettivi dell’attività e gli ulteriori adempimenti connessi.
Quesito posto dalla società
La società chiede chiarimenti su tre profili:
- il trattamento ai fini Iva e delle imposte dirette delle operazioni di acquisto e cessione di bitcoin;
- la rilevanza, ai fini Ires e Irap, dei capital gain e capital loss generati dall’attività;
- l’eventuale obbligo di operare come sostituto d’imposta verso la clientela.
Soluzione proposta dal contribuente
La società riteneva che:
- le operazioni dovessero beneficiare dell’esenzione Iva, in quanto assimilabili a operazioni relative a divise e monete con valore liberatorio;
- i risultati economici dell’attività dovessero concorrere alla determinazione del reddito imponibile Ires e Irap come ricavi e costi caratteristici;
- i bitcoin eventualmente detenuti in proprio a fine esercizio dovessero essere valorizzati in bilancio al fair value o valore corrente;
- non dovesse applicare ritenute né assumere il ruolo di sostituto d’imposta.
Inquadramento del bitcoin e delle criptovalute
L’Agenzia descrive il bitcoin come moneta virtuale o criptovaluta alternativa alla moneta avente corso legale. Ne evidenzia le caratteristiche essenziali:
- è una valuta digitale, priva di natura fisica;
- è conservata in wallet elettronici ed è trasferibile dal titolare con le credenziali necessarie;
- è generata tramite codici crittografici e complessi calcoli algoritmici, nel processo di mining;
- opera come sistema di pagamento decentralizzato peer to peer, senza autorità centrale e senza specifica disciplina regolamentare generale.
La circolazione avviene per accettazione volontaria degli operatori di mercato, come corrispettivo nello scambio di beni e servizi o come strumento di investimento/speculazione tramite piattaforme online che consentono il cambio con valute tradizionali.
Rilevanza della giurisprudenza europea
Il documento richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE del 22 ottobre 2015, causa C-264/14, che ha qualificato le operazioni di cambio tra valuta tradizionale e bitcoin, e viceversa, come prestazioni di servizi a titolo oneroso. Tali operazioni rientrano nelle operazioni "relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio" di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE.
Secondo l’Agenzia, in assenza di una disciplina specifica sulle monete virtuali, tale pronuncia costituisce il riferimento per il trattamento fiscale dei bitcoin.
Regime Iva applicabile
L’attività di intermediazione in bitcoin svolta in modo professionale e abituale è considerata una prestazione di servizi esente da Iva. In particolare, l’attività della società, remunerata mediante commissioni pari alla differenza tra l’importo corrisposto dal cliente e la migliore quotazione di mercato reperita, rientra nell’articolo 10, primo comma, n. 3), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La logica seguita è che il servizio consiste nello scambio tra valuta tradizionale e bitcoin, o viceversa, dietro pagamento di un margine, e quindi integra un’operazione finanziaria esente.
Trattamento ai fini delle imposte dirette
Ai fini Ires e Irap, i componenti reddituali derivanti dall’attività di intermediazione devono concorrere alla formazione del reddito imponibile al netto dei costi inerenti. L’Agenzia distingue operativamente due ipotesi:
- in caso di ordine di acquisto, il cliente anticipa le somme, la società acquista i bitcoin e li accredita nel wallet del cliente;
- in caso di ordine di vendita, la società preleva i bitcoin dal cliente e gli accredita l’importo pattuito dopo il completamento della vendita.
Il guadagno o la perdita della società è dato dalla differenza tra quanto ricevuto dal cliente e quanto speso o riversato per eseguire l’operazione. Tale differenza costituisce ricavo o costo caratteristico dell’attività di intermediazione e concorre alla base imponibile ordinaria Ires e Irap.
Valutazione dei bitcoin detenuti in proprio a fine esercizio
Per i bitcoin eventualmente detenuti dalla società a titolo di proprietà alla chiusura dell’esercizio, la risoluzione afferma che essi vanno valutati al cambio vigente alla data di bilancio, assumendo rilievo fiscale ai sensi dell’articolo 9 del Tuir.
Il riferimento è al valore normale, cioè alla quotazione di mercato dei bitcoin al termine dell’esercizio; a tal fine può essere utilizzata la media delle quotazioni ufficiali rilevabili sulle piattaforme online di compravendita.
Clienti persone fisiche e obblighi di sostituto d’imposta
Per i clienti persone fisiche che detengono bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, l’Agenzia ricorda che le operazioni a pronti di acquisto e vendita di valuta non generano redditi imponibili in assenza di finalità speculativa.
Di conseguenza, la società non deve operare come sostituto d’imposta nei confronti della clientela e non deve applicare ritenute sulle somme corrisposte ai clienti.
Profili antiriciclaggio e obblighi connessi
La società, che intende esercitare professionalmente attività di negoziazione a pronti di valuta, è assimilata ai soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c), del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Ne consegue l’obbligo di:
- adeguata verifica della clientela;
- registrazione;
- segnalazione ai sensi del medesimo decreto legislativo.
Controlli dell’Amministrazione finanziaria
La risoluzione precisa che l’Amministrazione finanziaria può, in sede di controllo, acquisire le liste della clientela per effettuare verifiche, anche su richiesta dell’Autorità giudiziaria.
Conclusione operativa
In sintesi, la risoluzione stabilisce che:
- l’intermediazione professionale in bitcoin è esente Iva;
- i margini dell’attività sono imponibili ai fini Ires e Irap come componenti tipici del reddito d’impresa;
- i bitcoin di proprietà della società a fine esercizio vanno valutati al valore normale;
- non sussiste obbligo di sostituto d’imposta verso i clienti persone fisiche;
- restano fermi gli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs. 231/2007.
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