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Risoluzione

Risoluzione n. 76 del 16/09/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce come determinare la parte imponibile delle prestazioni caso morte delle polizze vita, anche con prestazioni ricorrenti. Conferma che, se sono disponibili dati certi sulla ripartizione dei premi tra copertura demografica e componente finanziaria, si applica il criterio ordinario del paragrafo 1 della circolare 8/E; solo in mancanza di tali dati si usa il criterio proporzionale del paragrafo 2.

Chiarimenti sulla tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita

Chiarimenti sulla tassazione dei capitali percepiti in caso di morte nelle assicurazioni sulla vita

La risoluzione n. 76/E del 16 settembre 2016 interviene per chiarire l’ambito applicativo della circolare n. 8/E del 1° aprile 2016 in materia di tassazione dei capitali corrisposti ai beneficiari in caso di morte dell’assicurato. Il punto centrale riguarda l’individuazione della componente imponibile delle prestazioni derivanti da polizze vita, con particolare attenzione alle polizze con prestazioni ricorrenti.

Quesito posto dall’Associazione di categoria

L’Associazione istante chiede se, per le polizze sulla vita con contenuto finanziario che prevedono l’erogazione di prestazioni ricorrenti, debba applicarsi esclusivamente il metodo proporzionale illustrato nel paragrafo 2 della circolare n. 8/E oppure se, quando disponibili i dati necessari, possa essere utilizzato il criterio indicato nel paragrafo 1.

Il dubbio nasce dal fatto che, nel paragrafo 2, la circolare presenta un esempio relativo a una polizza a premio unico iniziale, non scindibile nelle componenti di rischio finanziario e demografico, e da ciò l’Associazione deduce che il criterio proporzionale valga solo in tale ipotesi.

Quadro normativo richiamato

La risoluzione ricostruisce la disciplina introdotta dall’articolo 1, commi 658 e 659, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha riscritto il quinto comma dell’articolo 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

In base alla nuova disciplina, dal 1° gennaio 2015 l’esenzione IRPEF sui capitali percepiti in caso di morte dell’assicurato è limitata ai soli capitali erogati a copertura del rischio demografico. Non sono invece esenti i relativi rendimenti di natura finanziaria.

Prima delle modifiche, l’articolo 34 del d.P.R. n. 601 del 1973 riconosceva invece l’esenzione piena: i capitali corrisposti ai beneficiari in caso di morte dell’assicurato non erano soggetti a IRPEF, comprensivi anche degli eventuali rendimenti finanziari. La circolare n. 29/E del 20 marzo 2001 aveva già chiarito che, se l’evento che determina l’erogazione è la morte, l’intero ammontare delle somme corrisposte non è tassato.

Criterio generale di determinazione della parte imponibile

Per effetto della riforma, occorre individuare con certezza la parte della prestazione caso morte che rappresenta rendimento finanziario dell’investimento sottostante, da assoggettare a imposizione. A tale fine, la circolare n. 8/E del 2016 ha individuato come criterio principale la differenza tra:

  • il valore di riscatto che sarebbe stato riconosciuto all’assicurato, determinato al momento previsto contrattualmente per l’erogazione della prestazione, e
  • l’ammontare dei premi pagati, al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte.

La risoluzione sottolinea che tale metodo presuppone la possibilità di distinguere i premi riferibili alla copertura del rischio morte da quelli riferibili alla componente finanziaria della polizza.

Polizze con prestazioni ricorrenti: rapporto tra paragrafo 1 e paragrafo 2 della circolare

La parte dedicata alle polizze con prestazioni ricorrenti (cedole) affronta una fattispecie particolare e contiene un esempio numerico nel quale, in assenza di dati certi sulla riferibilità dei premi alle due componenti della polizza, il premio unico iniziale viene ripartito in modo proporzionale tra prestazione caso vita e prestazione caso morte.

La risoluzione precisa però che tale esempio non introduce un criterio alternativo o esclusivo per le polizze con prestazioni ricorrenti. Al contrario, il paragrafo 2 va letto in continuità con il paragrafo 1, e le indicazioni del criterio generale restano applicabili anche a tali fattispecie, salvo che non sia diversamente specificato.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia afferma che, anche per le polizze vita con prestazioni ricorrenti e premio unico, gli operatori devono utilizzare i dati certi disponibili per ripartire i premi tra componente demografica e componente finanziaria. In tal caso, la tassazione della prestazione complessivamente corrisposta al decesso deve avvenire secondo i criteri del paragrafo 1 della circolare n. 8/E.

Solo quando non sia possibile, sulla base di dati certi, effettuare tale ripartizione, gli operatori devono applicare il criterio proporzionale illustrato nell’esempio del paragrafo 2.

La stessa regola vale anche per le polizze vita senza prestazioni ricorrenti, qualora manchino dati certi per la separazione dei premi tra copertura del rischio demografico e investimento finanziario.

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