Cassazione Penale, Sentenza n. 48851/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tagliati era stato ritenuto responsabile, con rito abbreviato, di non avere esibito la "carta di permanenza" in occasione di un controllo del 15 febbraio 2010, reato qualificato in primo grado come violazione degli obblighi della sorveglianza speciale (art.75 d.lgs. n.159/2011) e poi come omissione ai sensi dell'art.650 c.p.; la condanna era stata di 100 euro di ammenda. Nel ricorso per cassazione si contestava la legittimità della nuova sottoposizione di Tagliati alla sorveglianza speciale disposta nel 2017 dopo un lungo periodo di detenzione (dic.2010 - apr.2017) senza che fosse stata effettuata dal giudice della prevenzione una rivalutazione ex officio dell'attualità e persistenza della pericolosità, come richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite e dalla Corte costituzionale; da ciò derivava l'illegittimità della misura e, conseguentemente, l'insussistenza del reato contestato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando le Sezioni Unite n.51407/2018 e la Corte costituzionale n.291/2013, ha affermato che la sospensione dell'esecuzione della misura per effetto di una lunga detenzione impone una rivalutazione dell'attualità della pericolosità al momento della nuova sottoposizione; in mancanza la nuova sottoposizione è invalida. Ne consegue l'insussistenza non solo del reato ex art.75 d.lgs. n.159/2011 ma anche della fattispecie ritenuta in sede di merito ai sensi dell'art.650 c.p., posto che l'omessa esibizione della carta è una sottospecie della violazione degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste (decisione del 28 settembre 2023).
Norme richiamate
art.650 c.p.
Norma penale richiamata in primo grado per l'omessa esibizione della carta; la Cassazione ha ritenuto che, essendo la condotta una sottospecie della violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, non possa essere contestata se la sottoposizione alla misura è viziata per mancanza di rivalutazione della pericolosità.
art.75 d.lgs. n.159/2011
Disciplinando gli obblighi connessi alla sorveglianza speciale, la norma costituisce il fondamento della contestazione originaria; la Corte ha stabilito che il reato previsto non è configurabile se la misura è stata nuovamente imposta senza la necessaria rivalutazione della pericolosità.
Sezioni Unite Cass., decisione n.51407/2018
decisione n.51407 del 2018
Le Sezioni Unite hanno affermato che quando l'esecuzione della sorveglianza speciale è sospesa a causa di una lunga detenzione, la nuova sottoposizione richiede una valutazione ex officio del giudice della prevenzione sulla persistenza della pericolosità; in assenza di tale valutazione il reato non è configurabile.
Corte costituzionale, sent. n.291/2013
Ha stabilito l'obbligo per il giudice di prevenzione di rivalutare l'attualità della pericolosità al momento della liberazione dopo detenzione, principio che vincola le valutazioni successive sulla validità della misura.
art.568, comma 5, c.p.p.
art.568 comma 5 cod.proc.pen.
Norma procedurale utilizzata per qualificare l'impugnazione in rito abbreviato come ricorso per cassazione, ai fini dell'esame del caso dalla Corte di legittimità.
Massime di principio
- Se una misura di prevenzione (sorveglianza speciale) è stata sospesa per effetto di una lunga detenzione, la sua nuova sottoposizione richiede una rivalutazione d'ufficio dell'attualità e persistenza della pericolosità da parte del giudice della prevenzione; in mancanza la nuova sottoposizione è invalida.
- L'invalidità della nuova sottoposizione alla sorveglianza speciale determina l'insussistenza delle fattispecie penali poste a tutela degli obblighi connessi alla misura (art.75 d.lgs. n.159/2011) e, quindi, ostacola l'utilizzo di contestazioni alternative (es. art.650 c.p.) quando la condotta è riconducibile agli obblighi della misura.
- Per la difesa, è essenziale documentare periodi di detenzione prolungata e l'assenza di provvedimenti di rivalutazione al momento della scarcerazione; tale vizio può portare all'annullamento senza rinvio della condanna.
- La Corte di cassazione può annullare senza rinvio quando accerta che, per vizi di legittimità nella sottoposizione alla misura preventiva, il fatto penalmente rilevante non sussiste.
- Nei casi analoghi il giudice di merito dovrebbe verificare preventivamente la legittimità della sottoposizione alla misura prima di qualificare penalmente omissioni collegate agli obblighi della stessa.
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