Cassazione Penale, Sentenza n. 4838/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Verbania che aveva confermato la condanna per diffamazione (art. 595 c.p.) pronunciata dal Giudice di Pace, eccependo incompetenza per materia del Giudice di Pace e chiedendo che il fatto venisse qualificato ai sensi dell'art. 595, co. 3, c.p. (diffamazione con volantini stampati) e quindi giudicato in primo grado dal Tribunale. La ricorrente sosteneva inoltre di avere interesse a vedere il processo davanti al Tribunale perché davanti al Giudice di Pace non sono praticabili istituti come la messa alla prova, il patteggiamento, la sostituzione della pena detentiva e, soprattutto, la sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che l'imputata non avesse l'interesse ad impugnare l'incompetenza del Giudice di Pace quando ciò comporterebbe una riqualificazione del fatto in termini più gravi, a meno che non sia dimostrato che la riqualificazione possa consentire l'accesso a un beneficio concreto (es. sospensione condizionale). Anche aderendo a questo principio, la Corte ha ritenuto le censure troppo generiche: la ricorrente non ha indicato ragioni concrete per ottenere la sospensione condizionale o altri benefici. È stato inoltre rilevato che l'eventuale estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di secondo grado è irrilevante. A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 595 c.p.
Norma richiamata per la qualificazione del fatto come diffamazione commessa mediante stampa/volantini; la Corte prende atto che una qualificazione più grave non determina automaticamente interesse ad impugnare per l'imputato
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma normativa emergenziale citata per giustificare la modalità di deposito della requisitoria scritta e la non obbligatorietà della trattazione orale in udienza pubblica se non richiesta
art. 616 c.p.p.
Dispositivo invocato per la condanna alle spese del procedimento in Cassazione e per la comminazione della somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente inammissibile o infondato
Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 5, n. 7064/2010; Cass. Sez. 1, n. 18849/2016; Cass. Sez. 5, n. 25947/2020)
La giurisprudenza citata stabilisce che l'imputato non ha interesse all'impugnazione che comporti una riqualificazione più grave salvo il caso in cui la riqualificazione possa concretamente consentire l'accesso a benefici (es. sospensione condizionale); la Corte applica questo principio e ne evidenzia i limiti quando le doglianze sono generiche
Massime di principio
- Non sussiste interesse ad impugnare per incompetenza del giudice di pace se la riqualificazione comporta una fattispecie più grave, salvo che sia provato che la riqualificazione consenta un vantaggio concreto per l'imputato (es. accesso alla sospensione condizionale della pena).
- Le censure in appello o in cassazione devono essere specifiche: se si invoca come ragione dell'impugnazione l'accesso a benefici processuali o sostanziali (messa alla prova, patteggiamento, sospensione condizionale) occorre indicare motivi e fatti concreti che dimostrino l'effettivo diritto al beneficio.
- L'estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo la pronuncia di secondo grado non cancella l'inammissibilità di un ricorso già manifestamente inesistente al momento della pronuncia.
- Un ricorso manifestamente inammissibile o generico può comportare condanne alle spese e sanzioni (somma alla cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; bisogna valutare il rischio di sanzioni prima di proporre impugnazioni deboli.
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