Cassazione Penale, Sentenza n. 7387/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare, deducendo un unico motivo relativo alla illegittima condanna alle spese processuali nonostante la rinuncia al gravame in udienza da parte del difensore, per effetto della intervenuta sentenza di condanna di primo grado che avrebbe fatto venire meno l'interesse all'impugnazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo giudizio. Ha chiarito che, se nei fascicoli risulterà la procura speciale al difensore che ha dichiarato la rinuncia, la rinuncia è valida e il giudice del riesame dovrà pronunciare una declaratoria di inammissibilità senza condanna alle spese (per sopravvenuta mancanza di interesse). Se, invece, mancherà la procura speciale e la rinuncia è stata effettuata senza legittimazione, la decisione potrà essere confermata; in ogni caso va rispettato il principio di strumentalità fra procedimento incidentale e principale. Ha inoltre ordinato gli adempimenti di trasmissione previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 592 c.p.p.
Principio generale secondo cui il giudice può condannare la parte soccombente al pagamento delle spese; va però esclusa la 'soccombenza' quando l'inammissibilità è dovuta a rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limiti formali entro i quali è stato articolato il motivo di ricorso (rigidità delle deduzioni nell'ambito dell'impugnazione camerale)
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per gli adempimenti di trasmissione della documentazione alla cancelleria dopo l'annullamento e il rinvio
art. 416-bis c.p. (riferimento sostanziale)
Norma sostanziale relativa all'associazione di tipo mafioso, citata nella descrizione dei capi di imputazione (contestazione originaria)
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione compiuta dal difensore richiede procura speciale a meno che il difensore non dichiari la rinuncia in udienza in presenza del rappresentato senza opposizione: senza valida procura la rinuncia è inesistente
- Se la rinuncia è valida e sussiste una sopravvenuta carenza d'interesse (es. sentenza di condanna intervenuta nel procedimento principale), il giudice deve dichiarare l'inammissibilità senza condanna alle spese, perché non si è di fronte a una 'soccombenza'
- Se la rinuncia non è validamente esercitata (manca procura speciale e non c'è presenza/consenso del difensito), il giudice del riesame può procedere alla valutazione di merito e, se rigetta, confermare la condanna alle spese
- Il principio di strumentalità fra procedimento incidentale (riesame) e procedimento principale impone che l'esito del procedimento principale (es. sentenza di condanna) può estinguere l'interesse all'impugnazione cautelare e incidere sulla decisione sulle spese
- In casi simili è indispensabile verificare sempre la documentazione (procure, atti di udienza, eventuale presenza del difensito) prima di adottare pronunce sulle spese; incertezza formale può giustificare l'annullamento e il rinvio per un accertamento esatto
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