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Sentenza

Sentenza del 09/03/2016 n. 4610 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato, per gli anni 2002-2004, l'indebita detrazione dell'IVA relativa a fatture emesse da società cartiere o filtro nell'ambito di una frode carosello riguardante l'importazione e la cessione di autoveicoli. Secondo l'Ufficio, le importazioni erano state effettivamente realizzate direttamente dalla società contribuente con i fornitori comunitari, mentre le società interposte avevano emesso fatture solo apparentemente riferibili alle cessioni. Per il 2003 erano state inoltre contestate maggiore IRAP alla società e maggiore IRPEF ai soci, in ragione del maggior reddito d'impresa imputato per trasparenza. I giudici di merito avevano ritenuto provata, mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, almeno la consapevolezza o conoscibilità della frode: tra gli elementi considerati vi erano il quadruplicamento improvviso del fatturato, la modesta struttura aziendale, l'utilizzo di fornitori privi di adeguata organizzazione e il rinvenimento presso la contribuente di modelli D compilati in bianco e recanti timbri di altre società. La società e i soci hanno impugnato la sentenza sostenendo, tra l'altro, l'assenza di prova della partecipazione alla frode, la violazione delle regole sull'onere della prova e l'erronea valutazione degli indizi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. I motivi mescolavano indistintamente violazioni di legge e vizi di motivazione, senza specificare adeguatamente il tipo di censura, in violazione degli artt. 360 e 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Inoltre, alcune doglianze miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità, mentre altri motivi erano privi di autosufficienza per la mancata trascrizione degli atti rilevanti. La Corte ha comunque ribadito che, nelle frodi carosello, l'Amministrazione deve provare anche presuntivamente la natura fraudolenta delle operazioni e che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; una volta forniti indizi gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede. La regolarità formale delle fatture, l'effettiva consegna dei beni e il pagamento del prezzo non sono, da soli, sufficienti a dimostrare l'estraneità alla frode. È stato inoltre dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia delle Entrate perché tardivo. La parte ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972

    Diritto alla detrazione dell'IVA

    Il diritto alla detrazione spetta solo in relazione a operazioni effettive e non può essere esercitato quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in una frode IVA.

  • Art. 17 della sesta direttiva CEE 77/388

    Diritto alla detrazione dell'IVA

    Il diritto comunitario tutela la detrazione per gli operatori in buona fede, ma non consente di avvalersi fraudolentemente o abusivamente del sistema IVA.

  • Art. 2697 del codice civile

    L'Amministrazione deve provare gli elementi della frode e gli indizi della consapevolezza o conoscibilità da parte del contribuente; quest'ultimo deve fornire la prova contraria della propria buona fede e dell'adozione della necessaria diligenza.

  • Art. 2727 del codice civile

    La frode e la consapevolezza del contribuente possono essere dimostrate tramite presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti valutati complessivamente.

  • Art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973

    Accertamento delle imposte sui redditi

    Rileva quale base normativa dei poteri di accertamento fondati sulle risultanze e sugli elementi presuntivi acquisiti dall'Amministrazione finanziaria.

  • Art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972

    Rettifica e accertamento dell'IVA

    Consente il recupero dell'IVA indebitamente detratta quando l'Amministrazione dimostri l'inesistenza, anche soggettiva, delle operazioni fatturate e la partecipazione consapevole o colposa del contribuente alla frode.

  • Art. 360, comma 1, c.p.c.

    Motivi del ricorso per cassazione

    I motivi devono essere ricondotti con precisione ai singoli vizi di legittimità; la violazione di legge riguarda l'erronea interpretazione della norma, mentre il vizio di motivazione riguarda la ricostruzione della fattispecie concreta.

  • Art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Specificità e autosufficienza del ricorso

    Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico il vizio denunciato e trascrivere o descrivere con precisione gli atti e i documenti necessari per consentire alla Corte di verificare la censura senza ricercare autonomamente negli atti processuali.

  • Art. 370, comma 1, c.p.c.

    Termine per il controricorso

    Il controricorso deve essere notificato entro il termine previsto dalla legge decorrente dalla notificazione del ricorso; il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità.

  • Corte di giustizia UE, cause riunite C-439/04 e C-440/04, Kittel e Recolta Recycling

    Gli operatori che adottano tutte le misure che si possono loro ragionevolmente richiedere per assicurarsi che le loro operazioni non facciano parte della frode devono poter fare affidamento sulla liceità di tali operazioni senza rischiare di perdere il proprio diritto alla detrazione dell'IVA pagata a monte.

    La buona fede tutela il contribuente diligente, ma la detrazione deve essere negata quando è provato che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo la diligenza richiesta a un operatore del settore, di partecipare a una frode IVA.

Massime di principio

  • Nelle frodi carosello, l'Amministrazione non deve necessariamente dimostrare la partecipazione penale del contribuente: è sufficiente provare, anche mediante presunzioni, che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
  • La natura di cartiera o filtro del fornitore, l'assenza di struttura aziendale, prezzi o modalità commerciali anomale, improvvisi incrementi del fatturato e documentazione anomala possono essere valutati congiuntamente per dimostrare la conoscibilità della frode.
  • La regolarità formale delle fatture, l'effettiva consegna dei beni e il pagamento del corrispettivo non dimostrano da soli la buona fede né garantiscono il diritto alla detrazione.
  • Il contribuente deve poter documentare controlli ragionevoli sui fornitori, sulla loro effettiva operatività, sulla provenienza dei beni e sulla coerenza economica delle operazioni.
  • In cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione del quadro probatorio: occorre indicare uno specifico errore di diritto, un vizio motivazionale rilevante o una violazione processuale, rispettando i requisiti di specificità e autosufficienza.
  • L'archiviazione penale o l'assenza di condanna non escludono automaticamente l'accertamento tributario, perché il giudizio fiscale applica regole probatorie e valuta anche la semplice conoscibilità della frode, non necessariamente il dolo penale.

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