Cassazione Penale, Sentenza n. 4611/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del G.I.P. che, a seguito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dalla persona offesa, ha disposto il compimento di ulteriori indagini sui temi indicati nella opposizione, con termine di tre mesi. Tramontozzi deduce l'abnormità del provvedimento e la sua nullità per carenza di motivazione: sostiene che la consulenza tecnica di parte della persona offesa è stata compiuta in violazione dei sigilli e senza autorizzazione, su beni (l'autovettura incidentata) già riconsegnati, con possibili manomissioni o alterazioni del reperto; accusa quindi il G.I.P. di avere fondato l'ordinanza su elementi unilaterali e non comprovati, di avere ecceduto i poteri consentiti e di voler sovvertire le valutazioni del Pubblico Ministero. Inoltre contesta la carenza di indicazione del tema investigativo e l'insufficiente motivazione dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del G.I.P., emessa all'esito di udienza camerale, rientri nel potere espressamente previsto dall'art. 409, comma 4, cod. proc. pen., che autorizza il giudice per le indagini preliminari a indicare al Pubblico Ministero ulteriori indagini e a fissarne il termine. Il provvedimento non configura abnormità perché non determina stasi del procedimento e non costituisce esercizio di un potere non attribuito o esercitato in modo radicalmente estraneo ai casi previsti dalla legge. Per tali ragioni l'atto non è impugnabile in cassazione, in base al principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568, comma 1, cod. proc. pen.). La Corte non ha esaminato il secondo motivo relativo alla carenza di motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 409 cod. proc. pen. (comma 4)
Il G.I.P. ha il potere di disporre, ove ritenga necessarie ulteriori indagini in sede di udienza camerale di opposizione alla richiesta di archiviazione, di indicare al Pubblico Ministero le investigazioni da svolgere e il termine necessario per il loro compimento; l'ordinanza impugnata rientra in tale potere
art. 568 cod. proc. pen. (comma 1)
Principio di tassatività delle impugnazioni: provvedimenti che non sono soggetti a specifica impugnazione risultano inappellabili/inimpugnabili; la Corte ha ritenuto il provvedimento del G.I.P. non impugnabile in cassazione
art. 611 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la requisitoria scritta del Procuratore Generale che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; utilizzata proceduralmente nella fase di esame del ricorso
art. 589 cod. pen.
Norma sostanziale richiamata nel capo di imputazione originario (omicidio colposo) rispetto ai fatti di incidente stradale; non centrale per la decisione sul vizio di impugnabilità ma contestata nella fase istruttoria
Giurisprudenza (Sez. U., sent. Toni, 26/3-22/6/2009 n. 25957)
Definizione e limiti del concetto di 'abnormità' del provvedimento giudiziale: distinzione tra abnormità strutturale (carenza di potere in astratto o in concreto) e abnormità funzionale (stasi del processo); la Corte l'ha applicata per escludere l'abnormità dell'ordinanza impugnata
Massime di principio
- Il G.I.P., in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione, ha il potere di ordinare al Pubblico Ministero ulteriori indagini secondo art. 409 cod. proc. pen.; tale provvedimento è legittimo anche se motivato dall'opposizione della persona offesa
- La nozione di 'abnormità' è restrittiva: un provvedimento è abnorme solo se il giudice esercita un potere non attribuitogli o lo esercita in modo completamente estraneo ai casi consentiti dalla legge, oppure se causa la stasi del procedimento
- La mera circostanza che la consulenza tecnica di parte presenti profili di irregolarità (es. accessi non autorizzati, possibile manomissione del reperto) non è di per sé sufficiente a qualificare come abnorme l'ordinanza del G.I.P. che dispone ulteriori indagini; tali censure vanno invece valutate nelle successive fasi investigative o decisorie
- Non tutti i provvedimenti del G.I.P. sono impugnabili in Cassazione: prima di proporre ricorso è necessario verificare il regime impugnatorio e la tassatività prevista dal codice (es. art. 568 c.p.p.); ricorsi manifestamente inammissibili per vizio di impugnabilità possono essere dichiarati inammissibili senza esame del merito
- Se si ritiene che indagini o perizie siano state eseguite in violazione di garanzie (sigilli, contraddittorio), è preferibile chiedere il sindacato o i provvedimenti correttivi nei gradi o nei riti previsti (es. istanze al PM, opposizioni, eccezioni nel dibattimento) piuttosto che impugnare immediatamente l'ordinanza del G.I.P. per abnormità, salvo che sia dimostrabile l'elemento strutturale o funzionale che la configuri
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