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Sentenza

Sentenza n. 1220/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202401689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro, divenuto definitivamente esecutivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Catanzaro aveva condannato il Comune al pagamento di euro 46.669,88, degli interessi come da domanda e delle spese della procedura monitoria. Il decreto non è stato opposto, è divenuto definitivamente esecutivo ed è stato notificato all’amministrazione. Nonostante ciò, il Comune non ha dato prova dell’integrale adempimento. La ricorrente ha inoltre chiesto il riconoscimento degli interessi nella misura prevista dal d.lgs. n. 231/2002 e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando che il decreto ingiuntivo costituiva un titolo giudiziale passato in giudicato e che il Comune aveva l’obbligo di adempiervi integralmente, non avendo dimostrato alcun pagamento. Ha quindi ordinato al Comune di provvedere entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, mediante pagamento delle somme indicate nel decreto, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Ha riconosciuto gli interessi secondo il tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002, poiché il titolo li aveva riconosciuti «come da domanda» e il ricorso monitorio richiamava espressamente tale disciplina. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola iniqua in presenza di interessi moratori già dovuti secondo il d.lgs. n. 231/2002. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Segretario comunale di Andali, con facoltà di delega, incaricandolo di eseguire il giudicato entro i successivi 90 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.033, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    L’azione di ottemperanza è accoglibile quando l’amministrazione non dimostri di avere integralmente eseguito un titolo giudiziale passato in giudicato; il giudice può ordinare l’adempimento e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere richiesta nell’ambito del giudizio di ottemperanza, ma nel caso concreto è stata negata perché ritenuta iniqua, essendo già dovuti interessi moratori secondo il d.lgs. n. 231/2002.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Il saggio degli interessi moratori previsto dalla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è applicabile quando il titolo giudiziale riconosce gli interessi «come da domanda» e la domanda monitoria richiamava espressamente tale disciplina.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e disporre, per il caso di persistente inerzia, l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il debitore pubblico non dimostri di avere integralmente adempiuto a un decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo; il giudice può ordinare il pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
  • Quando il titolo giudiziale riconosce gli interessi «come da domanda» e la domanda monitoria richiama il d.lgs. n. 231/2002, gli interessi dovuti in sede di ottemperanza devono essere calcolati secondo il tasso previsto da tale disciplina.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in ragione delle circostanze concrete, risulti iniqua perché il ritardo nell’adempimento è già compensato da interessi moratori calcolati secondo il d.lgs. n. 231/2002.
  • Nel giudizio di ottemperanza, in caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, è possibile nominare un commissario ad acta, attribuendogli i poteri necessari per dare integrale esecuzione al titolo e ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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