Sentenza n. 4656/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 1046/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia - Brescia n. 1046/2025, che aveva respinto il ricorso contro il verbale e i criteri della prova orale rinnovata in esecuzione della precedente sentenza n. 415/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La candidata aveva partecipato a un concorso riservato a persone disabili e disoccupate per l’assunzione di un istruttore assistente di biblioteca. Dopo il superamento della prova scritta e di quella informatica, non aveva superato la prova orale. Il TAR Brescia, con sentenza passata in giudicato, aveva annullato gli atti della procedura ai fini della riedizione della prova orale, rilevando, tra l’altro, l’illegittimità del bando nella parte in cui prevedeva per la prova orale un elenco di materie sproporzionato rispetto al posto messo a concorso e ai titoli richiesti, nonché prescrivendo la predeterminazione di criteri di valutazione analitici e una verbalizzazione dettagliata. In esecuzione della sentenza, il Comune aveva nominato una nuova commissione, predisposto due tracce di inglese, due quesiti tecnico-giuridici e criteri distinti di valutazione. La candidata aveva nuovamente riportato un esito insufficiente: 1,5/3 nella prova di inglese, 34/60 e 32/60 nei due quesiti tecnico-giuridici; la commissione aveva poi calcolato una media dei punteggi tecnico-giuridici, sommando il punteggio della prova di inglese, pervenendo a 34,5/60. Nel giudizio di ottemperanza e, in subordine, di annullamento, la candidata aveva dedotto la violazione o elusione del giudicato sotto tre profili: mancata rielaborazione dell’elenco delle materie, sproporzione della prova rispetto alla qualifica, ai titoli di accesso e alla natura riservata della procedura, nonché illegittimità e non intelligibilità del metodo di calcolo del punteggio finale per l’eterogeneità delle scale di valutazione. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello, la candidata ha censurato l’erronea interpretazione della portata conformativa della sentenza precedente, la sproporzione della prova e la metodologia di calcolo del punteggio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha accolto il ricorso originario. Ha ritenuto che la sentenza passata in giudicato avesse riconosciuto l’illegittimità parziale del bando proprio nella parte relativa all’elenco sproporzionato delle materie della prova orale. Ne conseguiva che tale elenco non poteva essere nuovamente utilizzato nella riedizione della prova: non era sufficiente formulare domande più semplici o riferite a istituti generali, poiché la coerenza delle materie con il livello di preparazione richiesto doveva essere valutata ex ante, con riguardo all’ampiezza e alla struttura dell’elenco, e non soltanto ex post in relazione ai quesiti concretamente formulati. L’utilizzo dell’elenco già annullato determinava l’illegittimità genetica dell’intera rinnovata fase valutativa, assorbendo il secondo motivo relativo alla sproporzione della prova. Il terzo motivo è stato ritenuto fondato poiché la commissione non aveva indicato in modo certo e previamente intelligibile il metodo di calcolo del punteggio complessivo. La separazione della prova di inglese, valutata su una scala da 1 a 3, e la successiva combinazione mediante media aritmetica dei punteggi tecnico-giuridici e sommatoria del punteggio linguistico non erano coerenti né con il giudicato, che imponeva criteri analitici ma non autorizzava l’introduzione di un nuovo meccanismo eterogeneo di attribuzione dei punteggi, né con il bando, che prevedeva una prova orale unitaria valutata in sessantesimi. Il metodo adottato non consentiva quindi di comprendere con certezza il percorso valutativo e il giudizio finale. Il Consiglio di Stato ha ritenuto superata anche la questione della prova di resistenza. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate complessivamente in euro 3.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
ricorso ex art. 112 Cod. proc. amm.
La ricorrente ha utilizzato il giudizio di ottemperanza per far valere la violazione o elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR.
art. 21-septies l. 241/1990
declaratoria di nullità ex art. 21-septies l. 241/1990
La domanda subordinata all’ottemperanza mirava alla declaratoria di nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato.
legge n. 68 del 1999
procedura concorsuale riservata a candidati affetti da disabilità gravi, ai sensi della legge n. 68 del 1999
La procedura era riservata a soggetti disabili per la copertura della quota di riserva; tale caratteristica è stata considerata nel giudizio di proporzionalità della prova, anche se il relativo motivo è stato assorbito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per la protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando una sentenza annulla parzialmente un bando concorsuale per l’eccessiva ampiezza e sproporzione dell’elenco delle materie di una prova, la riedizione della prova non può utilizzare il medesimo elenco, neppure formulando quesiti più semplici o limitandosi a istituti generali.
- La coerenza delle materie d’esame con il livello di preparazione esigibile deve essere verificata ex ante, in relazione all’ampiezza e alla struttura dell’elenco posto a fondamento della prova, e non soltanto ex post sulla base della maggiore o minore difficoltà dei singoli quesiti concretamente sottoposti al candidato.
- Il giudicato conformativo vincola l’amministrazione anche quanto ai presupposti strutturali della riedizione del potere: gli atti o le prescrizioni del bando dichiarati illegittimi non possono essere nuovamente applicati nella fase rinnovata.
- La predeterminazione di criteri di valutazione analitici non consente alla commissione di introdurre, senza adeguata base nel bando o nel giudicato, un nuovo metodo di attribuzione del punteggio che alteri la struttura unitaria della prova e combini scale di valutazione eterogenee mediante operazioni non previamente intelligibili.
- Quando il bando prevede una prova orale unitaria con punteggio complessivo espresso in una determinata scala, la commissione deve rendere previamente chiari e verificabili i criteri e il metodo di calcolo del punteggio finale, senza introdurre ex post meccanismi di media o sommatoria non desumibili dalla lex specialis.
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