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Sentenza

Sentenza n. 2716/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508846

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, che aveva respinto le domande di accertamento dello status di pubblico dipendente e di riconoscimento delle relative tutele economiche, previdenziali e risarcitorie

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (giudice onorario)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante, già giudice di pace dal 2002 al 2019, ha impugnato la sentenza del TAR che aveva escluso l'assimilabilità della sua posizione a quella dei magistrati togati e negato il diritto a ferie retribuite, trattamento di fine rapporto, tutela previdenziale e risarcimento per l'abusiva reiterazione dei rapporti a termine. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza C-236/20 pronunciata a seguito del rinvio pregiudiziale disposto nella medesima vicenda, sostenendo che il giudice di pace è lavoratore a tempo determinato comparabile al magistrato ordinario quanto a specifiche condizioni di impiego e che le differenze relative alle modalità di reclutamento, alla non esclusività e alla temporaneità dell'incarico non costituiscono ragioni oggettive sufficienti a escludere ferie retribuite e tutela previdenziale e assistenziale. Con il secondo motivo ha censurato il diniego del risarcimento per l'abusiva reiterazione degli incarichi a termine, rilevando che non aveva potuto beneficiare della procedura di stabilizzazione introdotta dalla normativa sopravvenuta, essendo cessata dal servizio prima della sua entrata in vigore, e che l'ordinamento doveva comunque assicurare una misura effettiva e dissuasiva ai sensi della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001. Il terzo motivo, relativo alla domanda risarcitoria subordinata per omessa attuazione delle direttive europee e violazione dell'art. 117 Cost. e della Carta sociale europea, è stato assorbito. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione dei crediti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato integralmente la sentenza del TAR. Ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del CSM e della Presidenza del Consiglio, ritenendo che il Ministero della Giustizia, quale datore di lavoro di fatto, il CSM, quale organo di autogoverno della magistratura, e la Presidenza del Consiglio, quanto alla domanda risarcitoria per omessa attuazione del diritto UE, fossero correttamente evocati in giudizio. Nel merito, ha affermato che il giudice di pace rientra nella nozione europea di lavoratore a tempo determinato e che, pur non essendo integralmente assimilabile al magistrato togato per carriera, selezione, funzioni e trattamento retributivo, è comparabile quanto a specifiche condizioni di impiego. Le differenze relative alle modalità di reclutamento e allo status formale non sono sufficienti, da sole, a giustificare l'esclusione da ferie retribuite e tutela previdenziale e assistenziale; le ragioni oggettive devono riferirsi alla natura e alle caratteristiche concrete delle mansioni. Ha quindi accertato il diritto dell'appellante, per il periodo dal 3 luglio 2002 al 31 luglio 2019, alle ferie retribuite non godute, al trattamento di fine rapporto e alla regolarizzazione della posizione contributiva, con eventuale applicazione del pro rata temporis nei periodi di lavoro a tempo parziale. Ha individuato, ai soli fini di tali liquidazioni, quale parametro economico la classe stipendiale HH03 del magistrato ordinario, senza riconoscere una generale equiparazione economica o di carriera. Ha inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento per l'abusiva reiterazione dei rapporti a termine, ritenendo che la mancata stabilizzazione non potesse essere considerata una tutela in forma specifica, poiché l'appellante non aveva potuto accedere alla procedura sopravvenuta. Ha liquidato il danno in via equitativa in quattordici mensilità della retribuzione parametrata alla classe HH03, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza. Ha respinto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il consolidato orientamento nazionale contrario al riconoscimento delle tutele dei giudici di pace avesse costituito un impedimento giuridico all'esercizio dei diritti almeno fino all'intervento della Corte di giustizia. Il Ministero della Giustizia è stato condannato alle spese del doppio grado, al rimborso del contributo unificato e all'esecuzione degli obblighi economici e contributivi; le spese sono state compensate nei rapporti con le altre amministrazioni.

Norme richiamate

  • clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE

    La clausola 4, punto 1, vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di svolgere un'attività in forza di un contratto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

    Il giudice di pace è lavoratore a tempo determinato e deve beneficiare, quanto a specifiche condizioni di impiego comparabili, dello stesso trattamento del magistrato ordinario, salvo ragioni oggettive riferite alla natura e alle caratteristiche concrete delle mansioni; le sole modalità di reclutamento o lo status formale non bastano a giustificare l'esclusione da ferie retribuite e tutela previdenziale.

  • clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE

    La clausola 5 impone agli Stati membri di adottare misure efficaci per prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato.

    Quando il rapporto pubblico non può essere convertito a tempo indeterminato e il lavoratore non ha beneficiato della stabilizzazione, deve essere assicurata una misura effettiva e dissuasiva, anche risarcitoria, contro l'abusiva reiterazione dei rapporti a termine.

  • art. 36 d.lgs. 165/2001

    Il testo richiama il comma 5 e, per la quantificazione, il limite compreso tra quattro e ventiquattro mensilità introdotto dall'art. 12 del d.l. n. 131/2024.

    La reiterazione abusiva dei rapporti a termine nel settore pubblico comporta il diritto a un'indennità risarcitoria; nel caso concreto il giudice l'ha determinata equitativamente in quattordici mensilità.

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    Il testo richiama il diritto alle ferie annuali retribuite.

    La disciplina europea impedisce l'esclusione dei giudici di pace da ogni diritto alle ferie retribuite quando essi rientrano nella nozione di lavoratore e sono comparabili, per tale specifico aspetto, ai magistrati ordinari.

  • art. 25, comma 3, d.lgs. 116/2017

    La disciplina sopravvenuta della tutela assistenziale e previdenziale dei giudici di pace non è stata applicata ratione temporis; il giudice ha riconosciuto le tutele sulla base del diritto dell'Unione europea.

  • art. 2126 c.c.

    Il testo lo richiama tra le domande originarie relative alla ricostruzione del rapporto, ma la decisione finale riconosce diritti retributivi, contributivi e previdenziali senza disporre una generale equiparazione del rapporto a quello del magistrato togato.

  • art. 2935 c.c.

    Il Collegio ha disapplicato, nel caso concreto, l'orientamento nazionale che faceva decorrere comunque la prescrizione, ritenendo che il consolidato diritto vivente contrario alle tutele dei giudici di pace avesse impedito giuridicamente l'esercizio dei diritti.

  • art. 105 c.p.a.

    È stato richiamato per la precedente sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato con rinvio la decisione del TAR Emilia-Romagna al TAR Lazio, funzionalmente competente.

Massime di principio

  • Il giudice di pace nominato per un periodo limitato, che svolge prestazioni reali ed effettive non marginali o accessorie e percepisce compensi di natura remunerativa, rientra nella nozione di lavoratore a tempo determinato ai sensi dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
  • La non totale assimilabilità del giudice onorario al magistrato togato non consente di escludere in blocco ogni tutela lavoristica. La comparabilità deve essere verificata con riferimento a singole condizioni di impiego, quali ferie retribuite e tutela previdenziale, mentre le ragioni oggettive idonee a giustificare differenze devono riguardare la natura e le caratteristiche concrete delle mansioni e non soltanto le modalità di reclutamento o l'inquadramento formale.
  • È incompatibile con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato l'esclusione dei giudici di pace da ogni diritto alle ferie retribuite e da ogni forma di tutela previdenziale e assistenziale, ferma la possibilità di applicare il principio pro rata temporis quando l'attività sia stata svolta a tempo parziale.
  • L'abusiva reiterazione di incarichi a termine nella pubblica amministrazione deve essere sanzionata mediante una misura effettiva e dissuasiva. Se la stabilizzazione non è concretamente accessibile al lavoratore, il risarcimento costituisce una tutela autonoma e non può essere negato sul solo presupposto che la conversione a tempo indeterminato sia vietata.
  • Ai fini della liquidazione delle ferie, del trattamento di fine rapporto, dei contributi e dell'indennità risarcitoria riconosciuti a un giudice di pace, può essere utilizzato come parametro economico la classe stipendiale del magistrato ordinario comparabile per le mansioni svolte, senza che ciò comporti una generale equiparazione di carriera o di trattamento economico.
  • Quando un consolidato orientamento nazionale abbia negato ai giudici di pace l'esistenza di un rapporto di lavoro e delle correlate tutele, l'applicazione delle regole sulla prescrizione non può essere tale da privare di effetto utile i diritti derivanti dal diritto dell'Unione europea.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoDanno da provvedimento illegittimoAppelloGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneLegittimazione e interesse a ricorrereRisarcimento del danno da attività amministrativaDecadenza e tardività

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