Ordinanza n. 152/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento della pratica relativa alla richiesta di iscrizione al RUNTS
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Fondazione ha impugnato il provvedimento regionale con cui è stata annullata la pratica relativa alla domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dopo che il notaio incaricato aveva trasmesso l'atto di revoca dell'atto costitutivo adottato dall'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari. Ha dedotto plurimi profili di illegittimità del provvedimento regionale e dell'atto di revoca dell'atto costitutivo. In sede cautelare ha allegato, quanto al fumus boni iuris, l'illegittimità degli atti impugnati e, quanto al periculum in mora, il pregiudizio derivante dall'impossibilità di operare secondo il Codice del Terzo settore, di beneficiare delle agevolazioni fiscali e di partecipare a procedure di finanziamento. L'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse la validità dell'atto di revoca dell'atto costitutivo, nonché il difetto di soggettività della Fondazione e di legittimazione del suo rappresentante legale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione, distinguendo la controversia relativa alla legittimità del provvedimento amministrativo di annullamento della pratica di iscrizione al RUNTS dalla diversa controversia concernente la validità dell'atto di revoca dell'atto costitutivo, la cui cognizione spetterà all'autorità giudiziaria eventualmente adita. In sede cautelare ha tuttavia respinto la domanda. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che l'ufficio del RUNTS, ai sensi dell'art. 16 del d.m. 106/2020, deve svolgere un controllo di regolarità formale sulla domanda trasmessa dal notaio; ricevuta la comunicazione della revoca dell'atto costitutivo, l'ufficio era essenzialmente vincolato a prenderne atto e non poteva svolgere una valutazione di merito sulla validità della revoca, riservata all'autorità giudiziaria. Quanto al periculum in mora, lo ha ritenuto allegato in termini estremamente generici e riferito a pregiudizi esclusivamente patrimoniali, suscettibili di ristoro per equivalente in caso di successivo accoglimento del ricorso. L'istanza cautelare è stata quindi respinta, con compensazione delle spese di lite per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha applicato i presupposti cautelari, valutando fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 16 d.m. 106/2020
il competente ufficio del RUNTS ... deve svolgere sulla richiesta di iscrizione trasmessa dal notaio un controllo di regolarità formale
Il controllo dell'ufficio RUNTS sulla domanda trasmessa dal notaio è essenzialmente formale; l'ufficio non può sostituirsi all'autorità giudiziaria nella valutazione di merito sulla validità della revoca dell'atto costitutivo.
Massime di principio
- La controversia relativa alla legittimità del provvedimento amministrativo con cui l'ufficio competente annulla o definisce negativamente una pratica di iscrizione al RUNTS rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, anche quando l'atto amministrativo si fondi sulla trasmissione di un atto privato o negoziale contestato; resta distinta la controversia sulla validità di quest'ultimo atto.
- Nel procedimento di iscrizione al RUNTS, il controllo dell'ufficio sulla domanda trasmessa dal notaio ha natura essenzialmente formale e non consente all'amministrazione di compiere valutazioni di merito sulla validità dell'atto di revoca dell'atto costitutivo, valutazioni riservate all'autorità giudiziaria eventualmente adita.
- In sede cautelare, l'allegazione generica di pregiudizi derivanti dalla mancata iscrizione al RUNTS, riferiti a benefici fiscali, possibilità operative o partecipazione a finanziamenti, non è sufficiente a dimostrare il periculum in mora, soprattutto quando i pregiudizi dedotti abbiano natura esclusivamente patrimoniale e siano suscettibili di ristoro per equivalente.
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