Cassazione Civile, Sentenza n. 19726/2025 del 16/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Carraro ha chiesto la costituzione coattiva di una servitù di passaggio (art.1051 c.c.) sul fondo residuo a seguito dell'interclusione derivante dai lavori di ampliamento della stazione autostradale Padova Zona Industriale, e può aver richiesto anche risarcimento (richiami in atti a art.1054 c.c.). Il Tribunale aveva rigettato per prescrizione e difetto di legittimazione passiva di Atlantia; la Corte d'Appello ha costituito la servitù lungo il tracciato individuato dal CTU sulla proprietà di Autostrade per l'Italia S.p.A., ha respinto la domanda di risarcimento (natura costitutiva non retroattiva) e ha ripartito le spese; Autostrade ha proposto ricorso per Cassazione contestando (tra l'altro) la demanialità/pertinenzialità dei terreni nella fascia di rispetto autostradale e la qualificazione dell'azione come reale piuttosto che personale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Autostrade per l'Italia S.p.A.. Ha confermato che, sulla base della CTU e della valutazione di merito, il percorso sulla proprietà di Autostrade non risultava pertinenziale all'autostrada e quindi non demaniale, rendendo possibile la costituzione coattiva della servitù ex art.1051 c.c.; ha ritenuto infondati i motivi di cassazione (falsa applicazione di norme, omesso esame di fatto decisivo, motivazione meramente apparente, violazione art.112 c.p.c.). Ha precisato che l'azione ex art.1051 era quella effettivamente esercitata in giudizio dall'attore e che la domanda di risarcimento era stata respinta per assenza di efficacia retroattiva della sentenza costitutiva. In base al principio di soccombenza ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di gravame in favore del Carraro (liquidate in sentenza: €200,00 per spese e €5.000,00 per compensi, oltre IVA, C.A. e rimborso spese generali 15%) e ha rilevato i presupposti per l'eventuale applicazione di un contributo unificato aggiuntivo ex art.13 co.1-quater DPR n.115/2002.
Norme richiamate
art. 1051 cod. civ.
La Corte ha ritenuto applicabile l'azione costitutiva della servitù coattiva ex art.1051 perché l'interclusione del fondo derivava dai lavori autostradali e non dalla sola vendita; è stata ammessa la costituzione coattiva della servitù secondo il tracciato indicato dal CTU.
art. 1054 cod. civ.
La Corte ha escluso che il diritto invocato dall'attore fosse essenzialmente l'azione personale prevista dall'art.1054; la prescrizione dedotta con riferimento a tale azione non impediva il riconoscimento dell'azione reale ex art.1051 effettivamente proposta in giudizio.
art. 822 cod. civ.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'impossibilità di costituire diritti su beni demaniali; la Corte ha osservato che la presunzione di demanialità non si estende automaticamente a tutte le aree contigue alla strada.
art. 823 cod. civ.
La disposizione che proibisce l'imposizione di diritti sui beni demaniali è stata ritenuta non applicabile al tratto oggetto della servitù perché il giudice di merito ha accertato l'assenza di rapporto di pertinenzialità con l'autostrada.
art. 26 D.P.R. n.495/1992
Richiamato in relazione ai limiti nella fascia di rispetto autostradale; la Corte ha ritenuto che la servitù carrabile costituita non equivalga a una costruzione impeditiva della funzione della fascia di rispetto.
art. 16 D.Lgt. n.285/1992
Richiamato ai fini della compatibilità delle opere nella fascia di rispetto; la Corte ha ritenuto compatibile la servitù col regime di rispetto stradale nel caso concreto.
art. 112 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per vizio di ultrapetizione; la Corte ha escluso la violazione perché l'attore aveva effettivamente dedotto in giudizio gli elementi tipici dell'azione reale ex art.1051.
art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)
Fondamento dei motivi di cassazione: la Corte ha esaminato e respinto i profili indicati (falsa applicazione della legge, violazione di norme di diritto, omesso esame del fatto decisivo, motivazione apparente), ritenendoli infondati.
D.P.R. n.115/2002 art.13 co.1-quater
La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per imporre eventualmente un contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente.
Massime di principio
- La servitù coattiva ex art.1051 c.c. può essere riconosciuta quando l'interclusione del fondo deriva da opere eseguite su terreni altrui (es. lavori autostradali), anche se il percorso ricade nella fascia di rispetto autostradale, purché il terreno non risulti pertinenziale all'opera pubblica.
- La presunzione di demanialità delle aree vicine a infrastrutture pubbliche non è automatica: occorre accertare la funzionalità immediata e diretta dell'area al servizio della strada per far valere la demanialità e l'impossibilità di imporre diritti a terzi (artt.822-823 c.c.).
- La qualificazione della domanda (azione personale ex art.1054 vs azione reale ex art.1051) è decisiva: la Corte valuta la sostanza delle domande e dei fatti; un'impropria qualificazione formale non impedisce che il giudice applichi la fattispecie effettivamente dedotta.
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito (anche basate su CTU) sulla compatibilità del percorso e sulla pertinenzialità sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se motivate e fondate su accertamenti tecnici.
- La sentenza che costituisce una servitù ha efficacia costitutiva e non retroattiva: da sola non legittima automaticamente il risarcimento per pregressi danni connessi all'interclusione.
- L'eccezione di carenza di legittimazione passiva e le questioni sulla titolarità del terreno devono essere valutate con attenzione, ma la mera intestazione catastale non esaurisce la verifica sulla natura demaniale o sulla pertinenzialità.
- In caso di soccombenza, le spese seguono il principio della condanna alle spese; in Cassazione è possibile la condanna alle spese del grado di legittimità e l'eventuale applicazione di contributi unificati aggiuntivi.
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