Sentenza n. 4528/2026 - Napoli, Sezione 4
per il risarcimento dei danni derivanti dal mancato sostegno scolastico specializzato, dall’inizio dell’anno scolastico 2025 - 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di 18 ore di sostegno scolastico, anziché dell'integrale copertura dell'orario scolastico, e mancata quantificazione nel PEI delle ore di assistenza all'educazione e alla comunicazione (AEC)
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore del minore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attribuzione al minore, dall'inizio dell'anno scolastico 2025/2026, del sostegno scolastico specializzato nella misura necessaria e dalla mancata quantificazione delle ore di AEC. Con riferimento al sostegno, il dirigente scolastico aveva assegnato 18 ore, nonostante la diagnosi funzionale e gli atti collegiali evidenziassero la necessità di un rapporto in deroga per gravità e di una copertura corrispondente all'orario scolastico. A seguito dell'ordinanza cautelare n. 1328 del 24 febbraio 2026, notificata nella stessa data, l'amministrazione ha assegnato 30 ore settimanali, comunicando l'adempimento il 5 marzo 2026. La questione del sostegno era stata quindi dichiarata cessata quanto alla domanda di attribuzione delle ore, ma è rimasta da decidere la domanda risarcitoria. Quanto all'AEC, la ricorrente ha dedotto che la scuola non aveva ottemperato all'obbligo di indicare nel PEI il numero delle ore necessarie, rinviando tale determinazione alla verifica finale del PEI; ha chiesto quindi i provvedimenti necessari per l'esatta ottemperanza e il risarcimento del danno anche per la privazione dell'assistenza comunale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda risarcitoria relativa alla temporanea privazione dell'integrale sostegno scolastico. Ha ritenuto sussistente l'illegittimità dell'assegnazione iniziale di sole 18 ore, la colpa dell'amministrazione e il nesso causale tra la diminuzione delle ore dovute e il danno allo sviluppo della personalità del minore e alla famiglia. Ha escluso che l'amministrazione potesse giustificarsi invocando incertezza normativa, difficoltà interpretative o oscillazioni giurisprudenziali, poiché la diagnosi funzionale e gli atti collegiali rendevano evidente la necessità delle 30 ore. Il danno è stato liquidato equitativamente in 1.000 euro per ciascun mese di privazione integrale, dal 17 novembre 2025 al 17 febbraio 2026, oltre 33 euro al giorno per i successivi 16 giorni fino al 5 marzo 2026, per complessivi 3.528 euro, oltre interessi legali e rivalutazione fino al soddisfo. Quanto alla domanda risarcitoria relativa all'AEC, il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere, poiché la scuola non aveva ancora quantificato le ore necessarie e, essendo concluso l'anno scolastico, non era possibile adottare una misura cautelare utile né determinare il danno. Le amministrazioni scolastiche sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
Il privato, che assume di essere stato danneggiato da un provvedimento illegittimo dell'amministrazione pubblica, non è tenuto ad un particolare impegno per dimostrare la colpa della stessa, potendosi limitare ad allegare l'errore compiuto e la illegittimità dell'atto, oltre alla mancanza di diligenza.
Nell'azione risarcitoria da provvedimento illegittimo, l'allegazione dell'errore amministrativo, dell'illegittimità dell'atto e della mancanza di diligenza è sufficiente a fondare la prospettazione della colpa dell'amministrazione; nel caso concreto la colpa è stata ritenuta evidente alla luce della diagnosi funzionale e degli atti collegiali.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della dichiarazione di cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di attribuzione delle ore di sostegno, divenuta priva di utilità dopo l'assegnazione delle 30 ore.
art. 36, comma 2, c.p.a.
Richiamato per la pronuncia non definitiva che aveva definito la questione dell'attribuzione del sostegno e rinviato la verifica dell'adempimento relativo all'AEC.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, sentite le parti nella camera di consiglio.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alle norme sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento dei dati personali nella pubblicazione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e l'oscuramento delle informazioni sanitarie.
Massime di principio
- La temporanea assegnazione a un alunno con disabilità di un numero di ore di sostegno inferiore a quello necessario in base alla patologia certificata e agli atti collegiali integra un illecito risarcibile quando l'amministrazione abbia omesso di assicurare il monte ore dovuto e tale omissione abbia inciso sullo sviluppo della personalità del minore e sulla famiglia.
- Nell'azione risarcitoria ex art. 30 c.p.a. per danno da provvedimento illegittimo, il privato può assolvere l'onere di allegazione della colpa indicando l'errore amministrativo, l'illegittimità dell'atto e la carenza di diligenza; l'amministrazione non può escludere la propria responsabilità invocando genericamente incertezza normativa o difficoltà interpretative quando la necessità della prestazione risulti chiaramente dalla documentazione sanitaria e dagli atti collegiali.
- Il danno derivante dalla privazione temporanea del sostegno scolastico può essere liquidato equitativamente in relazione alla durata della privazione, assumendo come dies a quo la data dell'atto illegittimo e come dies ad quem la data di effettiva integrazione del monte ore dovuto.
- Quando la quantificazione delle ore di assistenza all'educazione e alla comunicazione non sia stata effettuata dalla scuola e l'anno scolastico sia ormai concluso, il giudice non può utilmente disporre una misura cautelare per attribuire le ore né determinare il danno risarcibile in assenza del dato necessario sulla prestazione dovuta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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