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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45171/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva respinto il riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio eseguito il 5 aprile 2023 presso la sede della E&C LOGISTICA. La società contestava la mancanza di fumus dei reati ascritti alla sua legale rappresentante (falsa attestazione in autocertificazione ex art. 483 c.p. e indebita compensazione ex art. 10‑quater d.lgs. 74/2000) e la non pertinenza del materiale sequestrato, deducendo che la fattura prodotta (per consulenza relativa al Fondo Nuove Competenze, ANPAL) non attiene ai crediti d'imposta contestati per "formazione 4.0"; inoltre la ricorrente ha dato conto di un successivo decreto del P.M. di dissequestro delle somme, che secondo la società avrebbe confermato l'assenza del fumus e l'erroneità dell'ordinanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto inammissibile la produzione e la valorizzazione del decreto di dissequestro successivo alla decisione impugnata, poiché in cassazione sono ammissibili solo documenti non disponibili nei gradi precedenti e non costituenti nuova prova che richieda valutazione di merito. La Corte ha confermato che, nel giudizio di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve accertare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato e la pertinenza della documentazione rispetto alle indagini, non procedendo a un giudizio di merito; nel caso di specie il compendio investigativo delineava sufficientemente il fumus (segnalazione di un'associazione per delinquere e compensazione di un credito inesistente per €62.627 nel 2021) e la ricorrente non ha contestato con specificità quella ricostruzione. Pertanto il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese e al versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    Norma richiamata nella contestazione per falsa attestazione in autocertificazione; la ricorrente invocava la violazione, ma la Corte ha rilevato mancanza di specificità nella contestazione del fumus.

  • art. 76, comma 1, d.P.R. 445/2000

    Richiamato in relazione alla responsabilità per dichiarazioni false in autocertificazione; la ricorrente aveva invocato la norma nella contestazione degli addebiti.

  • art. 10‑quater, comma 2, d.lgs. 74/2000

    Norma relativa all'indebita compensazione di crediti d'imposta; la fattispecie contestata riguardava la compensazione di crediti d'imposta inesistenti per costi di formazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'obbligo di pagamento in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso senza colpa, con equa fissazione dell'importo (qui Euro 3.000,00).

  • Regole di ammissibilità della prova in Cassazione (giurisprudenza consolidata)

    La Corte ha richiamato il principio per cui in cassazione possono essere prodotti solo documenti non esibibili nei precedenti gradi e che non richiedano valutazioni di merito; documenti sopravvenuti che modificano la valutazione dei fatti (es. decreto di dissequestro) non possono essere valorizzati per annullare la decisione impugnata.

Massime di principio

  • In sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale verifica soltanto l'astratta configurabilità del reato (fumus) e la pertinenza della documentazione per consentire ulteriori indagini, non la fondatezza dell'accusa: le obiezioni di merito non sono adeguate in questa sede.
  • In cassazione la produzione di documenti nuovi o di provvedimenti sopravvenuti è ammessa solo in casi limitati (documenti non disponibili nei gradi precedenti e che non richiedano valutazione di merito); quindi un decreto di dissequestro successivo non neutralizza automaticamente l'ordinanza impugnata.
  • Per impugnare efficacemente un sequestro probatorio è necessario contestare con precisione e prove la mancanza del fumus o la non pertinenza degli atti sequestrati rispetto ai fatti concretamente addebitati; deduzioni generiche o vaghe sono destinate all'inammissibilità.
  • Il tribunale del riesame non ha poteri istruttori ampi: la verifica della pertinenza dei documenti può essere rimessa all'autorità inquirente per accertamenti ulteriori, pertanto la mera produzione di una fattura non dimostra di per sé l'insussistenza della notizia di reato.
  • Chi propone ricorso senza argomentazioni specifiche rischia non solo l'inammissibilità ma anche l'imposizione di spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.), quindi valutare la strategia processuale e l'epoca di acquisizione delle prove prima di proporre gravami.

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