Sentenza n. 4106/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta n. 2 del 30 gennaio 2026, notificata dalla controparte il 1° febbraio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Valle d'Aosta che aveva attribuito due voti alla lista Alleanza Verdi e Sinistra, respinto il ricorso incidentale e confermato il risultato elettorale corretto
Esito
Favorevole al resistente (candidati ed elettori)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio elettorale riguardava la proclamazione degli eletti al Consiglio regionale della Valle d'Aosta e le operazioni di scrutinio svolte in occasione delle contestuali elezioni regionali e comunali. In primo grado erano stati accolti i motivi con cui si contestava la nullità di due schede recanti la croce sul simbolo della lista Alleanza Verdi e Sinistra e, nelle preferenze, nominativi riferibili a candidati della medesima lista nelle elezioni comunali, con errori e imperfezioni nella trascrizione. Il TAR aveva ritenuto che tali irregolarità non integrassero segni di riconoscimento e aveva attribuito i due voti alla lista AVS, portandone il resto da 718 a 720. Era stato invece respinto il ricorso incidentale proposto dalle odierne appellanti, diretto ad ottenere l'assegnazione di due voti alla lista Union Valdotaine e di ulteriori undici voti dichiarati nulli in diversi uffici di scrutinio. In appello le appellanti hanno dedotto: erronea valutazione della validità dei due voti attribuiti ad AVS; erroneità delle considerazioni del TAR sul termine per la proposizione del ricorso incidentale; erronea valutazione come segno di riconoscimento della dicitura "voto" apposta su una scheda; erronea valutazione come segno di riconoscimento della dicitura "No" apposta nel riquadro di altra lista, unitamente al voto per Union Valdotaine; erronea declaratoria di inammissibilità e infondatezza della censura relativa a undici schede annullate, per asserita omessa descrizione delle ragioni della nullità nei verbali.
La decisione
L'appello è stato integralmente rigettato. Quanto ai due voti attribuiti ad AVS, il Consiglio di Stato ha confermato l'applicazione del principio del favor voti previsto dall'art. 41, comma 1, della legge regionale n. 3 del 1993: la croce apposta sul simbolo della lista manifestava chiaramente la volontà di voto, mentre l'indicazione di candidati della stessa lista nelle concomitanti elezioni comunali, così come gli errori banali nella trascrizione dei nomi, non smentiva tale volontà e non costituiva segno di riconoscimento. Il motivo relativo alla pretesa irricevibilità del ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché il TAR non aveva dichiarato irricevibile il ricorso incidentale, ma aveva espressamente prescisso dall'eccezione, ritenendolo infondato; le relative considerazioni sul termine erano dunque obiter dicta. È stata confermata la nullità della scheda recante la dicitura "Voto", non essendovi una ragionevole spiegazione collegata all'espressione della preferenza e trattandosi di una scritta estranea alle esigenze di voto, oggettivamente idonea a rendere riconoscibile la scheda. È stata inoltre confermata la nullità della scheda con il voto per Union Valdotaine, il numero 4 e la dicitura "No" apposta sul simbolo di Fratelli d'Italia: la cancellazione o correzione della preferenza già espressa, anziché la richiesta di sostituzione della scheda, integra un segno di riconoscimento sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Quanto agli undici voti annullati, il motivo è stato ritenuto ammissibile ma infondato. I verbali indicavano sia la disposizione normativa applicata sia la collocazione delle schede nei relativi plichi; la legge regionale non imponeva una descrizione analitica delle singole schede, configurando il verbale come documento sintetico. Le spese sono state integralmente compensate per la parziale integrazione della motivazione di primo grado e per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 41, comma 1, l.r. Valle d'Aosta n. 3/1993
la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore
Impone di privilegiare la conservazione del voto quando la volontà dell'elettore sia effettivamente desumibile; la croce sul simbolo della lista conserva validità anche se la preferenza riguarda un candidato di una lista della stessa elezione comunale concomitante o contiene errori banali, purché non emerga un segno di riconoscimento.
art. 34, comma 7, l.r. Valle d'Aosta n. 3/1993
sono vietati altri segni o indicazioni
Determina la nullità delle schede recanti scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e privi di ragionevole spiegazione, quando siano oggettivamente idonei a rendere riconoscibile l'elettore.
art. 42, comma 1, lett. a), l.r. Valle d'Aosta n. 3/1993
È la disposizione richiamata per la dichiarazione di nullità dei voti oggetto del ricorso incidentale.
art. 43, comma 1, l.r. Valle d'Aosta n. 3/1993
Riguarda le contestazioni nel corso delle operazioni di scrutinio e non impone, secondo il giudice, la descrizione analitica delle singole schede nulle nei verbali.
art. 44, comma 1, lett. b), l.r. Valle d'Aosta n. 3/1993
La formazione del plico delle schede nulle consente di individuare materialmente le schede annullate e rende superflua la loro descrizione fattuale analitica nel verbale.
art. 40, commi 10 e 11, l.r. Valle d'Aosta n. 3/1993
Configura il verbale delle operazioni elettorali come documento sintetico, destinato ad attestare la corrispondenza numerica tra schede scrutinate, voti validi, schede nulle, bianche, contenenti voti nulli e contestati.
art. 57 d.P.R. n. 570/1960
in tutti i casi di voto di preferenza a favore di un candidato appartenente a lista diversa da quella votata è valido il voto di lista, mentre è inefficace quello di preferenza
Esprime il principio per cui il voto di lista chiaramente espresso resta valido anche quando la preferenza sia inefficace o riferita a un candidato di altra lista, salvo che la preferenza integri un segno di riconoscimento.
art. 3 l. n. 241/1990
Invocato dalle appellanti in relazione all'obbligo di motivazione; il giudice ha escluso che imponesse la descrizione analitica delle singole schede nulle nei verbali elettorali.
Massime di principio
- Nel giudizio elettorale, il principio del favor voti impone di conservare il voto di lista quando la volontà dell'elettore sia desumibile con chiarezza dalla croce apposta sul simbolo, anche se la preferenza reca il nominativo di un candidato della stessa lista in una competizione elettorale concomitante oppure contiene errori banali e scarsamente significativi nella trascrizione, purché tali irregolarità non integrino un segno di riconoscimento.
- La preferenza espressa per un candidato appartenente a una lista diversa da quella votata o comunque inefficace non travolge il voto di lista chiaramente espresso, salvo che le modalità di compilazione della scheda siano oggettivamente riconducibili alla volontà dell'elettore di farsi riconoscere.
- Sono nulle le schede recanti scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e privi di una ragionevole spiegazione nelle modalità di voto, quando tali elementi siano oggettivamente idonei a rendere riconoscibile l'elettore; una dicitura priva di funzione esplicativa del voto, come "Voto", può integrare tale segno di riconoscimento.
- La correzione o cancellazione di una preferenza già apposta sulla scheda, invece della richiesta di sostituzione della scheda all'ufficio elettorale, può costituire segno di riconoscimento sia sul piano oggettivo sia sul piano soggettivo, anche quando sia accompagnata dall'indicazione di una diversa preferenza.
- Nel rito elettorale, è inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione di un'argomentazione svolta dal giudice a mero titolo subordinato o ad abundantiam, quando la decisione sia fondata su una diversa ratio decidendi e l'eventuale eliminazione dell'argomentazione non modificherebbe il dispositivo.
- La legge elettorale regionale può configurare i verbali delle operazioni di scrutinio come documenti sintetici: quando il verbale indica la norma applicata per la nullità e consente di individuare materialmente le schede nel relativo plico, non è necessaria la descrizione analitica delle modalità di compilazione di ogni singola scheda.
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