Ordinanza del 02/05/2018 n. 10401 - Corte di Cassazione
IVA - Accertamento - Contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti - Disconoscimento detrazione dell'imposta - Onere della prova a carico dell'Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate, confermando l’illegittimità dell’avviso di accertamento IVA fondato sulla contestazione di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. L’Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni, l’inesistenza delle operazioni e non può limitarsi a richiamare per relationem processi verbali di constatazione non prodotti in giudizio. Il giudice tributario non può supplire d’ufficio alle carenze probatorie dell’Ufficio. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
IVA e operazioni inesistenti: onere dell’Amministrazione di provare la contestazione e necessità di produrre i processi verbali richiamati nell’accertamento
IVA e contestazione di operazioni inesistenti
La pronuncia riguarda un avviso di rettifica ai fini IVA relativo all’anno d’imposta 1996, notificato a un’impresa individuale esercente il commercio all’ingrosso di vino e mosti. L’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la detrazione dell’IVA indicata in fatture ritenute riferibili a operazioni soggettivamente inesistenti.
La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente, rilevando che l’Ufficio non aveva fornito riscontri concreti agli elementi indiziari posti a fondamento della contestazione e aveva omesso di produrre i processi verbali di constatazione richiamati nell’avviso di accertamento. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione davanti alla Corte di cassazione.
Motivi del ricorso dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia ha dedotto, in sintesi:
- la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, e degli artt. 112 e 342 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe deciso su una censura relativa al difetto di motivazione dell’avviso e alla mancata allegazione dei processi verbali, che il contribuente non avrebbe riproposto in appello;
- la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, e dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, contestando che l’avviso fosse privo di motivazione, poiché esso rinviava al contenuto di processi verbali già notificati al contribuente;
- la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che, in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, sarebbe spettato al contribuente e non all’Ufficio dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate.
Ragioni della decisione della Corte
La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, poiché non si confrontavano con la motivazione effettivamente posta dalla CTR a fondamento della decisione. La ratio decidendi della sentenza impugnata non consisteva autonomamente nel difetto di motivazione dell’avviso, bensì nel mancato assolvimento, da parte dell’Amministrazione, dell’onere probatorio relativo all’inesistenza delle operazioni.
La CTR aveva evidenziato che gli elementi indiziari erano soltanto enunciati negli atti processuali e non risultavano verificabili nell’avviso di accertamento, il quale rinviava ai processi verbali di constatazione non prodotti in giudizio. Tale omissione impediva al giudice di valutare la fondatezza della pretesa tributaria.
Riparto dell’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti
La Corte ha confermato il principio secondo cui, in materia di IVA, quando l’Amministrazione contesta che le fatture si riferiscano a operazioni soggettivamente inesistenti e nega la detrazione dell’imposta, spetta inizialmente all’Amministrazione provare, anche in via indiziaria, che la prestazione non è stata resa dal soggetto formalmente indicato in fattura.
Solo dopo l’assolvimento di tale onere il contribuente è tenuto a dimostrare, anche alternativamente, di non essersi trovato in una situazione oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse tra cedente e fatturante relative al bene ceduto oppure, pur disponendo di una capacità cognitiva adeguata all’attività professionale svolta, di non essere stato in grado di superare l’ignoranza del carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti coinvolti.
La Corte richiama, sul punto, Cass. n. 20059 del 2014, Cass. n. 967 del 2016 e Cass. n. 30148 del 2017.
Applicazione anche alle operazioni oggettivamente inesistenti
La Corte ha precisato che la conclusione non cambierebbe qualora la contestazione dovesse essere qualificata come riferita a operazioni oggettivamente inesistenti, cioè operazioni mai realizzate.
Anche in tale ipotesi l’Amministrazione deve provare che l’operazione non è stata posta in essere, indicando i relativi elementi, anche attraverso presunzioni o altri elementi indiziari. È richiamata Cass. n. 18118 del 2016.
Mancata produzione dei processi verbali di constatazione
L’avviso di accertamento rinviava integralmente ai processi verbali di constatazione, ma tali documenti non erano stati prodotti nel giudizio. Di conseguenza, il giudice non disponeva degli elementi necessari per verificare gli indizi posti a fondamento della contestazione dell’inesistenza delle operazioni.
La mancata produzione non poteva essere neutralizzata dal rinvio contenuto nell’avviso né dalla circostanza che i verbali fossero stati precedentemente notificati al contribuente, poiché il giudice doveva poter esaminare concretamente gli atti richiamati per valutare la fondatezza della pretesa erariale.
Limiti dei poteri istruttori del giudice tributario
La Corte ha escluso che la carenza probatoria dell’Ufficio potesse essere colmata mediante l’acquisizione d’ufficio prevista dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Tale potere ha funzione integrativa e può essere esercitato in presenza di una situazione obiettiva di incertezza, in particolare quando la parte non possa acquisire i documenti perché nella disponibilità della controparte o di terzi. Esso non può invece essere utilizzato per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per sovvertire il rispettivo riparto dell’onere probatorio.
La Corte richiama Cass. n. 955 del 2016, secondo cui il giudice tributario non può acquisire d’ufficio un processo verbale di constatazione richiamato nell’avviso di rettifica quando tale acquisizione servirebbe a colmare l’omessa produzione dell’Amministrazione.
Esito del giudizio e spese
Il ricorso dell’Agenzia delle entrate è stato rigettato. L’Amministrazione è stata condannata a rifondere al contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in:
- Euro 5.600,00 per compensi;
- Euro 200,00 per esborsi;
- rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi;
- accessori di legge.
Non è stato applicato l’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in quanto la parte soccombente era un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.
La decisione è stata assunta a Roma il 21 marzo 2018 e depositata in Cancelleria il 2 maggio 2018.
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