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Ordinanza

Ordinanza del 02/05/2018 n. 10459 - Corte di Cassazione

Tributi locali - Imposta comunale sulla pubblicità - Accertamento - "Mezzo pubblicitario" - Presupposto impositivo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 507/1993, il presupposto dell’imposta comunale sulla pubblicità è costituito dal singolo mezzo-messaggio pubblicitario. Pertanto, più messaggi riferiti a imprese diverse, anche se inseriti in un unico pannello o impianto, devono essere tassati in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna impresa, non sulla superficie complessiva dell’impianto. È stato accolto il secondo motivo di ricorso della concessionaria, cassata la sentenza della CTR del Veneto e disposto il rinvio ad altra composizione della medesima Commissione.

Imposta comunale sulla pubblicità: tassazione separata dei messaggi pubblicitari di imprese diverse collocati su un unico pannello o impianto.

Imposta comunale sulla pubblicità e criterio di determinazione del tributo

La pronuncia riguarda l’individuazione del presupposto impositivo dell’imposta comunale sulla pubblicità prevista dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con particolare riferimento a più messaggi pubblicitari relativi a imprese diverse, collocati su un unico pannello o impianto pubblicitario.

La Corte ribadisce che il presupposto dell’imposta è costituito dal "mezzo pubblicitario", inteso come qualsiasi forma di comunicazione diretta a promuovere la domanda di beni e servizi o a migliorare l’immagine aziendale, in rapporto inscindibile con la forma concreta utilizzata per diffondere il messaggio.

Vicenda processuale

Abaco S.p.A., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità per un Comune non indicato nel testo, aveva emesso nei confronti di Adriatica Pubblicità S.r.l. un avviso di accertamento.

La contribuente sosteneva che l’imposta dovesse essere calcolata sulla superficie complessiva dell’impianto pubblicitario. L’atto impositivo, invece, aveva determinato il tributo sommando le superfici delle singole preinsegne o frecce direzionali, ciascuna riferita a un’azienda diversa.

La Commissione tributaria provinciale di Treviso aveva accolto il ricorso della contribuente. La Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 1629/8/2015, depositata il 26 ottobre 2015, aveva rigettato l’appello della concessionaria, confermando la decisione di primo grado.

Abaco S.p.A. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Adriatica Pubblicità S.r.l. ha resistito con controricorso e memoria.

Motivi di ricorso e decisione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 546/1992, nonché l’inesistenza o carenza della motivazione della sentenza impugnata.

La Corte ha ritenuto tale motivo manifestamente infondato. Sebbene sintetica, la motivazione della CTR consentiva di comprendere l’iter logico seguito e dimostrava che il giudice regionale aveva esaminato criticamente i motivi di appello, anche considerando che Adriatica Pubblicità S.r.l. era titolare dell’unico impianto sul quale erano collocate più frecce direzionali riferite ad aziende diverse.

Il secondo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte lo ha ritenuto manifestamente fondato.

Principio interpretativo applicato

La Corte ha richiamato il precedente della sezione tributaria del 12 gennaio 2012, n. 252, secondo cui:

  • l’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993 identifica il presupposto impositivo nel "mezzo pubblicitario";
  • il mezzo pubblicitario consiste in una forma di comunicazione avente finalità promozionale o di valorizzazione dell’immagine aziendale;
  • quando più messaggi pubblicitari riguardano aziende diverse e sono collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in relazione alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna impresa pubblicizzata;
  • il calcolo deve essere effettuato indipendentemente dalle dimensioni complessive del mezzo pubblicitario cumulativo.

La Corte ha chiarito che tale principio non si applica soltanto a insegne materialmente autonome, quali preinsegne o frecce direzionali collocate separatamente su un unico palo di sostegno. Esso è applicabile anche quando i diversi messaggi siano collocati all’interno di un unico pannello o impianto pubblicitario.

Collegamento tra mezzo e messaggio pubblicitario

La controricorrente sosteneva che, essendo l’impianto unitario e appartenendo a un solo titolare, l’imposta avrebbe dovuto essere calcolata sulla superficie complessiva dell’impianto, anziché sulla somma delle superfici dei singoli messaggi.

La Corte ha respinto tale impostazione sulla base di un’interpretazione sistematica degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 507/1993.

L’art. 6, comma 2, estende al soggetto nel cui interesse viene diffuso il messaggio pubblicitario la responsabilità solidale per l’obbligazione tributaria gravante sul titolare o su colui che dispone del mezzo pubblicitario. Secondo la Corte, questa disciplina trova la propria giustificazione nell’indissolubile legame tra il mezzo e il singolo messaggio pubblicitario, che costituisce il fondamento del presupposto d’imposta.

Ne deriva che la titolarità unitaria dell’impianto non comporta necessariamente l’unicità del presupposto impositivo. Quando l’impianto contiene messaggi distinti riferiti a imprese diverse, ciascun messaggio rileva autonomamente ai fini della determinazione della superficie imponibile.

Criterio di calcolo dell’imposta

Nel caso di più messaggi pubblicitari riferiti ad aziende diverse e collocati su un unico pannello o impianto, l’imposta deve essere calcolata sulla superficie espositiva relativa a ciascuna impresa pubblicizzata.

Il tributo non deve quindi essere determinato assumendo come base la superficie totale dell’impianto unitariamente considerato, né in funzione della sola titolarità dell’impianto da parte di un unico soggetto.

La Corte richiama anche l’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993, relativo agli arrotondamenti applicabili alla superficie imponibile.

Esito del giudizio

La Corte di cassazione ha:

  • accolto il secondo motivo di ricorso;
  • rigettato il primo motivo;
  • cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto;
  • rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione;
  • demandato al giudice del rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

La decisione è stata assunta in camera di consiglio l’8 febbraio 2018 e depositata in Cancelleria il 2 maggio 2018. La motivazione è stata redatta in forma semplificata.

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