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Ordinanza

Ordinanza del 03/05/2018 n. 10483 - Corte di Cassazione

Accertamento delle imposte - Avviso di accertamento - Raddoppio dei termini ex art. 43 del d.p.r. n. 600 del 1973 e 57 del d.p.r. n. 633 del 1972 - estensione all'IRAP - esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che il raddoppio dei termini di accertamento per IVA e IRES opera quando le violazioni fiscali presentano seri indizi di rilevanza penale, indipendentemente dalla data, dall’esito o anche dall’omissione della denuncia penale. Il raddoppio non si applica invece all’IRAP, poiché tale imposta non prevede sanzioni penali. La sentenza della CTR Lombardia è stata cassata con rinvio per l’esame delle questioni relative a IVA e IRES.

Raddoppio dei termini di accertamento per IVA e IRES in presenza di reati tributari; esclusione dell’IRAP

Raddoppio dei termini di accertamento per IVA, IRES e IRAP

La pronuncia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, emesso nei confronti di Sigear s.r.l. ai fini IVA, IRES e IRAP. L’Amministrazione finanziaria aveva contestato anche l’utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti. La Corte di cassazione ha precisato i presupposti per l’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento, distinguendo tra IVA e IRES, da un lato, e IRAP, dall’altro.

Vicenda processuale

La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto l’appello della società contribuente e annullato l’avviso di accertamento, ritenendo non applicabile il raddoppio dei termini poiché la comunicazione della notizia di reato era stata effettuata oltre la scadenza dei termini ordinari.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione:

  • dell’art. 37, commi 24, 25 e 26, del D.L. n. 223 del 2006, convertito dalla L. n. 248 del 2006;
  • dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973;
  • dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 158 del 2015;
  • dell’art. 1, comma 132, del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • dell’art. 11 delle preleggi.

Presupposti del raddoppio dei termini

La Corte ha richiamato il principio secondo cui i termini previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e dall’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA sono raddoppiati quando sussistono seri indizi di reato tali da far sorgere l’obbligo di presentare una denuncia penale.

Il presupposto rilevante è costituito dalla natura obiettiva delle violazioni accertate, che devono integrare fatti anche penalmente rilevanti. Non è invece determinante il comportamento successivo dell’Amministrazione finanziaria o dell’autorità giudiziaria penale.

Secondo la Corte:

  • non si tratta propriamente di un raddoppio dei termini, ma dell’applicazione di un nuovo termine di decadenza;
  • la sussistenza dei seri indizi di reato non è rimessa alla discrezionalità del funzionario tributario, ma deve essere verificata dal giudice;
  • il raddoppio opera anche se la denuncia penale viene archiviata;
  • il raddoppio opera anche se il reato si estingue, ad esempio per prescrizione;
  • non è necessario che il pubblico ministero eserciti l’azione penale ai sensi dell’art. 405 c.p.p.;
  • non rilevano neppure una successiva sentenza penale di condanna o di assoluzione, in ragione dell’autonomia e del doppio binario tra procedimento penale e processo tributario.

Irrilevanza della data della denuncia penale

Con riferimento agli avvisi di accertamento emessi e notificati nel periodo considerato dalla disciplina applicabile ratione temporis, è irrilevante la data in cui è stata comunicata la notizia di reato.

La Corte ha ritenuto irrilevanti:

  • la presentazione della denuncia dopo la scadenza dei termini ordinari di accertamento;
  • l’eventuale archiviazione della denuncia;
  • la mancata presentazione della denuncia.

Ciò che conta è esclusivamente che le violazioni tributarie contestate siano astrattamente riconducibili a fatti penalmente rilevanti. Nel caso esaminato tale circostanza era sussistente e, comunque, non era stata contestata dalla società.

Disciplina transitoria applicabile

La Corte ha richiamato la giurisprudenza formatasi sulla disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015 e dal d.lgs. n. 128 del 2015.

Per gli avvisi relativi a periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016, già notificati, restano salvi gli effetti degli atti già emessi e notificati, secondo quanto previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 e dalla relativa disciplina transitoria.

Nel caso concreto, gli atti impositivi risultavano notificati il 23 maggio 2011; la Corte ha inoltre fatto riferimento a un avviso emesso e notificato nel 2014, ritenendo quindi applicabile la disciplina previgente e non incidenti le successive modifiche normative.

Esclusione dell’IRAP

Il raddoppio dei termini non è stato ritenuto applicabile alla ripresa a tassazione ai fini IRAP.

La ragione è che l’IRAP non è un’imposta per la quale siano previste sanzioni penali. Di conseguenza, non può operare, con riferimento a tale tributo, la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento prevista per le imposte rispetto alle quali le violazioni possono assumere rilevanza penale.

La Corte ha richiamato, sul punto, precedenti conformi: Cass. n. 20435/2017, Cass. n. 4775/2016, Cass. n. 26311/2017 e Cass. n. 23629/2017.

Esito del giudizio

Il ricorso dell’Agenzia delle entrate è stato:

  • accolto con riferimento alle riprese a tassazione ai fini IVA e IRES;
  • rigettato con riferimento alla ripresa a tassazione ai fini IRAP.

La sentenza della CTR Lombardia è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, affinché esamini le questioni relative a IVA e IRES rimaste assorbite e provveda anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione è stata assunta a Roma il 21 marzo 2018 e depositata in cancelleria il 3 maggio 2018.

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