Cassazione Civile, Ordinanza n. 22131/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca relativa a varie cartelle di pagamento, contestate per nullità o inesistenza della notifica e per intervenuta prescrizione del credito. In primo grado il ricorso era stato respinto perché il giudice aveva ritenuto che la comunicazione di iscrizione ipotecaria fosse stata preceduta dalla rituale notifica delle cartelle presupposte e che le eccezioni avrebbero dovuto essere fatte valere con l'impugnazione tempestiva di tali cartelle. In appello la contribuente aveva censurato tale impostazione solo per alcune cartelle, ma la Commissione regionale aveva confermato che l'atto impugnabile era solo la comunicazione di ipoteca per vizi propri, non essendo più deducibile la prescrizione in relazione a cartelle ormai ritualmente notificate e non impugnate nei termini. Con unico motivo di ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto che il giudice di merito non avrebbe accertato l'intervenuta prescrizione dei crediti successivamente alla notifica delle cartelle.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse nuova in cassazione, perché la ricorrente non aveva riportato nel ricorso i passaggi degli atti difensivi dai quali risultasse che l'eccezione di prescrizione fosse stata già proposta nel giudizio di merito, in violazione del principio di autosufficienza. Ha inoltre osservato che, una volta accertata la rituale notifica delle cartelle, queste andavano impugnate nei termini di legge e non era consentito recuperare termini ormai decorsi impugnando solo l'atto successivo, cioè la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità alle parti resistenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- In sede di legittimità non può essere esaminata una questione nuova se il ricorrente non dimostra, con adeguata autosufficienza del ricorso, di averla già dedotta nei gradi di merito.
- Quando le cartelle di pagamento risultano ritualmente notificate, le relative contestazioni devono essere proposte con tempestiva impugnazione di tali atti; non è consentito recuperare termini di impugnazione ormai decorsi mediante l'opposizione dell'atto successivo che ne costituisce mera conseguenza.
- L'impugnazione dell'atto successivo non consente di rimettere in discussione vizi o questioni che attenevano agli atti presupposti e che avrebbero dovuto essere fatti valere nei termini contro di essi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22092/2021 del 03/08/2021
- ordinanza_civile · 3 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22093/2021 del 03/08/2021
- ordinanza_civile · 3 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22094/2021 del 03/08/2021
- ordinanza_civile · 3 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22095/2021 del 03/08/2021
- ordinanza_civile · 3 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22096/2021 del 03/08/2021
- ordinanza_civile · 3 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22097/2021 del 03/08/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →