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Sentenza

Sentenza n. 195/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta del 13/10/2025 di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202512730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione dell'istanza di visto per motivi di studio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente visto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sulla richiesta del 13 ottobre 2025, rivolta all'Ambasciata d'Italia a Islamabad, di fissazione di un appuntamento necessario per formalizzare l'istanza di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Ha dedotto, in sostanza, l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione diplomatica di provvedere e l'inerzia della stessa oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento. La questione centrale riguarda la rilevanza giuridica della fase preliminare di fissazione dell'appuntamento: secondo il ricorrente, essa costituisce parte integrante del procedimento di rilascio del visto e non può determinare un arresto procedurale sottratto al controllo del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la fissazione dell'appuntamento presso la sede diplomatico-consolare, necessaria per formalizzare l'istanza di visto, costituisca parte integrante del procedimento amministrativo e sia quindi soggetta al rispetto dei termini procedimentali e al sindacato del giudice amministrativo. La richiesta di appuntamento è stata qualificata come istanza in senso tecnico, idonea a far sorgere l'obbligo di provvedere in capo all'Ambasciata. Il Collegio ha ritenuto che l'inerzia dell'amministrazione, ove determini l'arresto della procedura, sia illegittima. Ha inoltre affermato che la durata della fase preliminare deve essere computata nel termine complessivo di conclusione del procedimento, il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999, non può superare 90 giorni. Di conseguenza, ha ordinato all'Ambasciata d'Italia a Islamabad di convocare il ricorrente con la massima sollecitudine e comunque entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese di lite sono state compensate, con salvo rimborso del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente, in ragione del periodo non significativamente esteso tra la richiesta e il ricorso e delle obiettive difficoltà organizzative dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il giudice può accertare l'illegittimità dell'inerzia e ordinare all'amministrazione di provvedere.

  • art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999

    Il termine complessivo per la conclusione del procedimento di rilascio del visto, comprensivo della fase preliminare di fissazione dell'appuntamento, non può superare 90 giorni.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti.

Massime di principio

  • La richiesta di fissazione di un appuntamento presso una sede diplomatico-consolare, quando costituisce passaggio necessario per formalizzare una domanda di visto, è un'istanza in senso tecnico idonea a far sorgere l'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
  • La fase preliminare di fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione di una domanda di visto costituisce parte integrante del relativo procedimento amministrativo e non può essere sottratta al sindacato del giudice amministrativo.
  • Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio del visto comprende anche il tempo impiegato dall'amministrazione per fissare l'appuntamento necessario alla formalizzazione dell'istanza; tale durata concorre al termine complessivo massimo di 90 giorni previsto dall'art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999.
  • L'inerzia della sede diplomatico-consolare che impedisca l'avvio o determini l'arresto della procedura di rilascio del visto può essere accertata come illegittima mediante il ricorso avverso il silenzio e può comportare l'ordine giudiziale di convocazione dell'interessato entro un termine determinato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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