Sentenza del 14/02/2025 n. 60 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato l'appello confermando la decisione di prime cure. Ha ritenuto che l'onere di provare l'infruttuosità del finanziamento gravasse sul contribuente e che la documentazione prodotta (lettera senza data certa, assenza di delibera o altro atto formale) fosse insufficiente a superare la presunzione di fruttuosità. L'appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado pari a euro 1.500,00.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestata l'omessa contabilizzazione di interessi attivi relativi a un finanziamento soci di € 2.265.488,75 concesso alla partecipata D.E. Srl. La società ha prodotta una presunta rinuncia agli interessi comunicata con lettera priva di data certa e senza delibera sociale; l'Ufficio ha rilevato invece elementi (delibere, fattura per interessi e tasso 3,5%) che attestano la natura fruttifera del prestito e ha recuperato a tassazione € 79.292,00.
Norme richiamate
art. 42 TUIR (oggi art. 45 TUIR)
presunzione che per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuita per iscritto
art. 43 TUIR (oggi art. 46 TUIR)
le somme versate dai soci si considerano date a mutuo se dai bilanci non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo; presunzione applicabile in mancanza di prova contraria
art. 1815 c.c.
principio civile secondo cui il contratto di mutuo è normalmente oneroso salvo pattuizione contraria, a fondamento della presunzione fiscale
art. 43 DPR n. 597/1973
disposizione che stabilisce la presunzione di produzione di interessi per capitali dati a mutuo, richiamata in materia fiscale
art. 5 DPR n. 598/1973
rinvio che estende le presunzioni del DPR 597/1973 ai contribuenti soggetti a Irpeg
art. 89 TUIR
norma richiamata dall'Ufficio per la contestazione dell'omessa contabilizzazione degli interessi attivi
Giurisprudenza: Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 12329 del 14.4.2022
richiamata per sottolineare che l'onere probatorio della mancata percezione degli interessi grava sul contribuente
Giurisprudenza: Cass. Ordinanza n. 1447/2021
citate dalla contribuente ma interpretate dalla Corte come non automatica autorizzazione a provare l'infruttuosità con mezzi informali; è comunque richiesta prova positiva e formalmente idonea
Massime di principio
- La presunzione legale che i prestiti tra soci e società producano interessi grava sul contribuente: spetta al privato dimostrare l'effettiva infruttuosità del finanziamento.
- Per superare la presunzione è necessaria prova formale e contemporanea: delibera assembleare, contratto/accordo scritto con clausola di gratuità, atto con data certa o documentazione equivalente (es. atto notarile, raccomandata con ricevuta, nota integrativa del bilancio che evidenzi la gratuità).
- Documenti generici o successivi privi di data certa (lettere informali, comunicazioni non sottoscritte o assenza di delibera) sono in genere insufficienti a escludere la presunzione fiscale.
- È importante che la scelta di rendere un finanziamento infruttifero sia riflessa coerentemente nella contabilità e nella nota integrativa del bilancio, con registrazioni e fatture compatibili.
- In caso di contestazione fiscale il rischio è il recupero a tassazione degli interessi presunti (incidenza su IRES/IRAP) e delle relative sanzioni; pertanto conviene predisporre e conservare prove formali e tempestive della gratuità del prestito.
- La valutazione probatoria resta comunque discrezionale: fornire prova positiva, documentata e datata è la strategia più solida per resistere a contestazioni similari.
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